Se il partner non provvede al mantenimento dei figli, i genitori di questo, i nonni, non sono obbligati al versamento degli alimenti ex art. 443 c.c., a meno che per entrambi i genitori non si verifichi uno stato di bisogno e l’impossibilità di trovare lavoro
(Cass. Civile, 2 maggio 2018 n. 20003)
Sempre più spesso capita, in circostanze di separazione o divorzio, che il genitore obbligato a versare l’assegno per il mantenimento dei figli minori non lo faccia.
Cosa può fare l’altro genitore? Può chiedere al Tribunale che i nonni si facciano carico delle spese per i minori al posto del genitore inadempiente?
La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha messo dei limiti a questa possibilità, ribadendo che il dovere di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta in primo luogo ed in maniera principale ai genitori.
Dunque se uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, è l’altro a doversene fare interamente carico, facendo fronte a tutte le sue capacità patrimoniali e lavorative.
Il genitore in difficoltà potrà citare in giudizio il coniuge inadempiente e ottenere che venga condannato a versare un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche globali.
E dunque, in cosa consiste l’obbligo alimentare in capo agli ascendenti ex art. 433 c.c.?
Si tratta di un’obbligazione che non solo non scatta semplicemente perché uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, ma non riguarda direttamente i nonni. La causa, infatti investe tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori. Mentre se entrambi i genitori non sono in grado di gestire il mantenimento dei figli, di adempiere al loro diretto e personale obbligo e sussiste un comprovato stato di bisogno con l’impossibilità di trovare un lavoro o di attingere al patrimonio personale, l’obbligo degli alimenti per i nipoti è in linea diretta attribuito ai nonni.