Il trasferimento non può far revocare la responsabilità genitoriale se è dovuto a nuove necessità per l’accudimento e il mantenimento dei figli (Cass. Ordinanza n. 15949/2018 – Corte d’Appello di Roma sent. 344/2017)
Una mamma, senza il consenso dell’altro genitore, cambia città portando con sé il figlio. Il padre si rivolge al Tribunale per Minorenni di Roma poiché il trasferimento gli impedisce di fatto di mantenere rapporti con il bambino.
Il tribunale revoca la responsabilità genitoriale della madre e impone che il figlio venga riportato dal padre. Lei reclama nuovamente e finalmente la Corte d’Appello di Roma riconosce la validità delle sue motivazioni.
La donna infatti, aveva perso il lavoro e si era trasferita nella città della sua famiglia, dove avrebbe cercato un nuovo lavoro potendo contare sull’aiuto dei nonni per badare al bambino. Tra l’altro la donna aveva raccontato che il padre del bambino aveva spesso avuto comportamenti imprevedibili e poco affidabili.
Così, quando il padre ricorre in Cassazione, questa riporta quanto già esposto dalla Corte d’Appello (sentenza n. 344/2017). Ovvero ribadisce che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è uno strumento di tutela del minore.
In questo caso, però non esisteva alcun pregiudizio nella scelta di una madre che, per potersi meglio prendere cura del figlio, era costretta e trasferirsi.
Anzi, il consulente tecnico aveva ritenuto che per il bambino fosse meglio vivere con la madre, più amorevole e capace di accudirlo.
Dal canto suo, in effetti, la Suprema Corte, non ha neanche ammesso il ricorso per motivi strettamente “tecnici”: il ricorso infatti esponeva in modo troppo generico la violazione di alcune norme, senza però chiarire bene in cosa consistesse questa violazione.
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