(Cass. Pev. Sez. VI, 9 marzo 2018 n. 10763)
Maltrattamento di bambini: l’educatore che, pur sapendo, non denuncia le violenze avvenute all’asilo, è civilmente responsabile per i danni subiti dai bambini. Infatti è colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia in concorso con gli altri educatori, pur non avendo mai fatto personalmente del male ai minori, ma per il solo fatto di avere omesso di denunciare.
Un recente caso di cronaca di cui hanno parlato stampa e tg e che sui social ha scatenato le più aspre e incontrollate reazioni.
In un asilo comunale due maestre, per circa quattro anni, hanno maltrattato i bambini, con strattoni, schiaffi, colpi fino ad impedirne la respirazione. La cronaca racconta che siano arrivate anche a costringere i più inappetenti a mangiare il proprio vomito.
Oltre alle ovvie responsabilità di queste “educatrici” consideriamo quelle di un’altra maestra, che non ha partecipato al maltrattamento di bambini, ma che sapeva e non ha denunciato. Sapeva perché aveva visto e perché la aveva informata altro personale della scuola.
La Corte d’Appello di Bologna, in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale in primo grado, aveva condannato la donna soltanto per aver omesso di denunciare la condotta delle colleghe ai sensi dell’art. 361 c.p.
Inoltre aveva valutato che non fosse civilmente responsabile per i danni patiti dai bambini, in quanto tra questi e la condotta dell’imputata non vi sarebbe stata alcuna relazione diretta. La maestra pertanto non era tenuta ad alcun risarcimento.
Secondo la Corte d’Appello di Bologna, infatti, l’imputata non aveva partecipato alle condotte illecite delle colleghe, che anzi disapprovava. Tuttavia non era intervenuta e questo per tutelare prima di tutto se stessa, nonché le altre educatrici e i minori a lei direttamente affidati.
I genitori di uno dei bambini però non si sono rassegnati. Nella speranza che si riuscisse ad accertare la responsabilità civile anche di questa educatrice, la coppia ha deciso di ricorrere in Cassazione, e ha avuto ragione!
La Suprema Corte ha condannato la donna per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. in concorso con le altre due maestre. La donna infatti era venuta meno al suo dovere, non solo come insegnante, ma anche come referente. L’educatore dell’asilo comunale, come garante per il Comune stesso è tenuto a denunciare.
Specifica inoltre la Cassazione che il reato ex art. 572 c.p. si configura anche quando la condotta illecita, volta a porre un altro soggetto in condizione di soggezione e sofferenza, avviene all’interno di strutture di pubblica assistenza, anche senza rapporto diretto tra vittima e colpevole nonché quando si agisce per finalità educative.
Dunque, la Cassazione, considerando che a presentare il ricorso erano i genitori di un bambino maltrattato – parti civili nel procedimento penale – ha annullato la sentenza d’Appello fermi restando gli effetti penali, rinviando al giudice civile competente per il risarcimento del danno.
Milena dice
Soddisfatta, assistere in silenzio e non denuncire i maltrattamenti su minori equivale ad essere complice di chi li compie