• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Archivi per Aprile 2021

Nulli gli accordi economici pattuiti in sede di separazione ai fini del divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

29 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ritiene nulli gli accordi pattuiti dai coniugi in sede di separazione anche ai fini della disciplina dei rapporti economici nel divorzio (Cass., ord. n. 11012/2021)

Il caso

Un uomo impugnava la pronuncia emessa dalla Corte di Appello avanti la Corte di Cassazione per violazione degli artt. 5, l. n. 898/1970 e 10, l. n. 74/1987.  In particolare la Corte di Appello, accogliendo le richieste di un ex marito, revocava l’obbligo a carico dell’uomo di corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio, ma confermava l’assegno divorzile disposto in favore della donna. Secondo il ricorrente, l’accordo concluso in sede di separazione consensuale
e volto a disciplinare gli accordi economici del divorzio era da intendersi nullo per illiceità della causa. Ciò in quanto il diritto all’assegno divorzile, avendo natura assistenziale, è una posizione soggettiva non disponibile. Peraltro, la Corte di Appello non aveva considerato che per effetto degli accordi della separazione consensuale, la moglie aveva percepito una consistente parte del patrimonio immobiliare in comunione. Sicché il marito aveva così subito un importante e consistente decremento reddituale. 

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie ricorso dell’uomo richiamando l’orientamento giurisprudenziale che ritiene nulli gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
Gli ermellini sottolineano che nel caso di specie la pronuncia impugnata non ha tenuto separati il profilo dei rapporti patrimoniali già pendenti tra le parti e l’eventuale regolamentazione delle ragioni di debito-credito da quello della
spettanza dell’assegno divorzile. Conseguentemente la Corte sarda ha dunque, errando, ritenuto leciti i patti tra i coniugi volti alla disciplina dei rapporti economici del divorzio. Alla luce di quanto sopra gli ermellini accolgono  il ricorso e annullano la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte di Appello per una nuova valutazione.

Principio di diritto 

«In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-crediti portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea  alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)» (Cass., ord. n. 11012/2021).

Potrebbe anche interessarti: “Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: accordi patrimoniali, accordi tra coniugi, assegno di mantenimento, assegno divorzile, divorzio, separazione

Disagio minorile, quando può condurre al ritiro sociale: chi sono gli Hikikomori

26 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Disagio minorile. Si definisce Hikikomori un fenomeno nato e sviluppato in Giappone, in Corea e Taiwan.

Il termine, coniato da uno psichiatra giapponese, grazie alle parole “hiku” (tirare) e “komoru”(ritirarsi), letteralmente significa “stare in disparte, isolarsi”. E’ questa la tendenza globale all’individualismo che troppo spesso purtroppo conduce gli adolescenti ad un patologico isolamento sociale e familiare, quale espressione di un disagio.

I c.d. Hikikomori sono per lo più adolescenti che per cause diverse vanno incontro a un senso di fallimento. Ciò li porta a sperimentare una vergogna pervasiva che li induce a lasciare prima la scuola e poi ogni altra attività.

Ansie, fobie self-cutting, sexting, cyberbullismo sono sovraesposizioni, nel tentativo disperato di farsi un posto nel mondo e che, in fondo, altro non sono che l’altra faccia della vergogna, nel tentativo di cercare un posto nella società rispetto ai propri ideali.

Si badi, internet e i videogame online non sono sempre la causa della disconnessione dei “ritirati sociali” piuttosto rappresentano una forma di difesa, un riparo da pensieri suicidari, o addirittura da un breakdown psicotico.

Quali sono le cause dei disagi minorili?

E’ fondamentale allora che i genitori si interroghino sulle cause di detto disagio minorile, provando ad affrontarlo con altre competenze. Il fenomeno del ritiro sociale ha effetti non solo sul minore ma anche sull’intero nucleo familiare, importanti ripercussioni, specie  quando sfocia in problematiche da gestire in sede legale.

Uno dei problemi che si possono verificare è una prolungata assenza dall’attività didattica quando il ragazzo è ancora nel periodo dell’obbligo scolastico. La legge 296/2006 prevede infatti che l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni. Il nostro codice penale, all’art 731, punisce con un’ammenda i genitori o chi abbia la responsabilità di un minore, se omettono di impartirgli l’istruzione elementare. La Giurisprudenza sul punto è assai granitica e la sanzione è adottata soltanto per il periodo della scuola elementare.

Atteso che l’abbandono scolastico degli Hikikomori normalmente avviene dopo i 14 anni, verranno applicate altre norme di natura prevalentemente amministrativo civilistica. Gli insegnanti hanno l’obbligo di segnalazione del minore ai Servizi Sociali dopo aver esperito delle strategie pedagogico-educative per il ragazzo. Permanendo la situazione, l’alunno sarà segnalato, unitamente ai genitori, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.  Di conseguenza la famiglia verrà presa in carico dai servizi sociali e, nei casi più gravi, potrebbe essere disposto un allontanamento del ragazzo dalla famiglia.

Circostanza che per un Hikikomori avrebbe conseguenze assai deleterie.

Ratio e finalità della normativa

La procedura ha la ratio di tutelare i minori dal disagio minorile e assicurargli istruzione. Tuttavia, alla luce di questo fenomeno sociale, se applicata pedissequamente senza tener conto del fenomeno Hikikomori, può diventare uno strumento di peggioramento della situazione di vita del ragazzo e di tutto il nucleo familiare.

Un altro caso, molto comune, che si può presentare è quello in cui un genitore separato miri ad ottenere l’affido esclusivo del figlio: il disagio del minore, in detti casi, può manifestarsi con semplici problematiche scolastiche, con l’abbandono delle attività sportive e delle frequentazione dei coetanei. Questo crea un crescente allarmismo nei genitori, specie se separati, ove il dialogo e il confronto è carente.

Ruolo dei genitori

Il genitore non collocatario può pensare che il coniuge convivente con il minore sia “inadeguato”. Magari comincia a considerarlo “troppo debole” o “troppo conciliante; non in grado di imporre degli standard educativi base: quale esigere che il figlio vada a scuola, farlo studiare. Questa dinamica genitoriale si crea in tutte le famiglie “Hikikomori” e se i coniugi sono separati, può essere motivo per radicare una causa per affidamento esclusivo. La conseguenza è che si va ad inasprire una situazione di grande fragilità del minore. Quest’ultimo si sentirebbe ancora una volta posto sotto analisi, e potrebbe, “ritirarsi” ulteriormente anche riducendo ancor di più la relazione con i genitori.

Talvolta si evidenzia “l’inadeguatezza genitoriale” quale l’unico elemento da cui dipende il disagio del minore. Così si rischia di cadere nel pericoloso assunto che “modificando l’affido” si risolva la situazione. Sicché si sottovaluta la centralità del disagio del minore che, invece, ha bisogno di essere compreso dai genitori con l’aiuto e la collaborazione di entrambi. E’ doveroso pertanto non perdere mai di vista l’obiettivo primario che è “il superiore interesse del minore”. Bisognerebbe porre in essere le azioni che possano ridurre il suo disagio, e non acuirlo. In tali frangenti è necessario consigliare i genitori ad una visione sistemica del problema, per evitare quella pressione che assilla l’Hikikomori.

Potrebbe anche interessarti: “Messa alla prova minorenni ex art 28 D.P.R. 448/1988: cosa è?”. Leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: bullismo, cyberbullismo, disagio del minore, isolamento, minori

Messa alla prova minorenni ex art 28 D.P.R. 448/1988: cosa è?

20 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

La messa alla prova, nel processo penale minorile, è uno degli epiloghi speciali previsti dal D.P.R. 448/1988 che prevede la sospensione del processo e l’affidamento del minore al servizio sociale.

Art. 28 D.P.R. 448/1988

“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.

Presupposti applicativi

L’art. 28 D.P.R. 448/1988 individua i presupposti necessari affinché il giudice possa decidere di sospendere il processo e di mettere alla prova il minore. Anzitutto la messa alla prova può essere disposta in occasione dell’udienza preliminare. In quella sede è necessario che sia evidente la responsabilità penale del minore e poi che il minore ammetta i fatti e dia il suo consenso. Quest’ultimo requisito è imprescindibile. Il procedimento non può essere sospeso per messa alla prova se il minore si ritiene innocente rispetto ai fatti contestati. Sicché, in questo caso,  deve essere garantito al minore la possibilità di proseguire il processo per dimostrare la sua innocenza.

Inoltre il giudice provvederà a mettere alla prova il minore solo laddove ritiene, tramite una valutazione prognostica, che il predetto può ed ha l’intenzione di avviare un processo di cambiamento in positivo della propria personalità.

Progetto di messa alla prova: ruolo del servizio sociale

Il procedimento penale verrà sospeso per messa alla prova previa elaborazione di un progetto rieducativo da parte del servizio sociale. Il servizio sociale ha un ruolo importante: oltre alla redazione del progetto si occuperà del sostegno del minore sino alla fine del percorso. Inoltre, il contenuto del progetto educativo non è già definito, non è sempre uguale, ma varia in base alle esigenze educative del minore coinvolto nella vicenda penale.

Elaborato il progetto il Tribunale valuterà l’adeguatezza dello stesso al caso concreto e sospenderà il procedimento penale. Durante il periodo di sospensione verranno fissate delle udienze per verificare l’andamento del percorso e ove si provvederà,  se necessario e in base all’andamento, alla modifica del contenuto del progetto educativo.

Il periodo di sospensione può avere una durata massima di anni 3 per i reati più gravi e di anni 1 per tutti gli altri reati.

Possibili esiti della messa alla prova

La messa alla prova può avere esito positivo o negativo.

Nello specifico, i parametri che vengono valutati sono generalmente due:

  1. il comportamento tenuto dal minore durante la messa alla prova
  2. l’evoluzione della sua personalità.

Dunque, se il comportamento tenuto dal minore è positivo e l’evoluzione della sua personalità anche, la messa alla prova avrà avuto l’esito auspicato. Pertanto il reato contestato si estinguerà con alcuna conseguenza penale per il minore. 

Nel caso in cui, invece, il minore ha tenuto durante il periodo di sospensione un comportamento scorretto o non ha iniziato un percorso di rivisitazione critica dei propri agiti la messa alla prova verrà revocata. Il processo, pertanto, riprenderà dal momento in cui si era interrotto. 

La messa alla prova può essere revocata?

Può capitare che la messa alla prova venga revocata prima della sua conclusione. Ciò avviene quando il minore abbia ripetutamente trasgredito alle prescrizioni imposte. Non è, perciò, sufficiente che il ragazzo si renda autore di una singola trasgressione per revocare la messa alla prova. Tuttavia, la singola violazione di una regola non passa inosservata. Poiché Il tribunale può: introdurre delle regole più severe, oppure può inasprire le prescrizioni già presenti nel progetto educativo. 

Preferenza della finalità rieducativa a discapito di quella punitiva

La messa allo prova può riguardare qualsiasi reato, anche quelli più cruenti. L’unico limite imposto al Tribunale è quello temporale nel senso che la messa alla prova non può durare oltre anni tre per i reati più gravi e massimo anni 1 per tutti gli altri.

L’esito positivo del percorso di messa alla prova, come sopra detto, estingue (e quindi cancella) il reato. E’ come se lo stesso non fosse stato mai commesso.

Tale conseguenza si giustifica con la volontà del legislatore di rinunciare alla pretesa punitiva a favore della necessità di rieducare il minore.

Potrebbe anche interessarti: ” In rema di atti persecutori, il comportamento petulante del padre non può configurare  il reato di stalking nei confronti della madre, se giustificato da fondate preoccupazioni verso la figlia minore”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: map, minorenne, procedimento penale, reati, tribunale per i minorenni

Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?

19 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Divorzio congiunto: la mancata comparizione di uno dei coniugi può essere superata dal rilascio al legale della procura speciale?

Normativa di riferimento

La norma di riferimento, per poter rispondere alla domanda, è contenuta nell’art. 4 comma 6 della l. n. 898/1970.
Tale norma dispone che la domanda congiunta dei coniugi di  divorzio si propone con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio. La norma, statuisce, inoltre che il tribunale debba sentire i coniugi e decidere con sentenza.

Alla luce della normativa di riferimento, dunque, ci si chiede se l’audizione dei coniugi sia o no condizione necessaria ai fini della procedibilità.

Orientamenti giurisprudenziali: orientamento dominante

La giurisprudenza dominante risponde affermativamente al quesito. Afferma che la mancata comparizione non osta alla pronuncia di divorzio.

In tale sede si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., ord., 2 maggio 2018, n. 10463) la quale ha affermato che non ricorre alcuna violazione del contraddittorio nel caso in cui sia stato accertato che una delle parti non sia comparsa in udienza, pur essendo stata messa nelle condizioni di presenziare, e che, pertanto, il contegno della parte non comporta alcuna declaratoria di improcedibilità del ricorso, non ostando alla pronuncia nel merito.

Peraltro diversa giurisprudenza di merito ha affermato che l’art. 4 comma 16 della l. n. 898/1970 prevede unicamente che i coniugi siano sentiti, ovvero che deve essere fissata udienza per la loro comparizione personale, ma non già che debba altresì essere esperito il tentativo di conciliazione, né che debbano essere adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, se non nel caso in cui il Tribunale ravvisi che le condizioni relative alla prole sono in contrasto con gli interessi della prole stessa, dovendo in questo caso procedere a norma del comma 8.

Orientamento minoritario

Secondo un orientamento minoritario, invece, la presenza delle parti in udienza è obbligatoria poiché richiesta dall’art. 4 della legge sul divorzio. Pertanto inefficace è la domanda in caso di mancata comparizione di uno di essi (Tribunale Messina, 29 settembre 2017).

Ciò detto, è quindi possibile conferire procura speciale al proprio legale al fine di intervenire nel procedimento in sede di udienza camerale?

Pronuncia del Tribunale di Messina

Il Tribunale di Messina con sentenza del 29 settembre del 2017 afferma che ciò sia possibile non trattandosi di atto che
non ammette procura (c.d. atto personalissimo).
Di conseguenza è ammissibile il conferimento di una tale procura se giustificata da grave e comprovata ragione.
Afferma infatti il tribunale di Messina che «La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l’esigenza di verificare l’effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo, in caso di gravi e compravate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale».

Potrebbe anche interessarti “Tatuaggio su minorenne: basta il consenso di un solo genitore?”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: comparizione, divorzio, procura, separazione, separazione consensuale, separazione legale, udienza, udienza presidenziale

Problemi con i condomini? Potreste essere vittime di stalking condominiale

14 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Condomini gioia e dolori, questo è risaputo, e alcune condotte  potrebbero addirittura configurare il reato di stalking condominiale ex art. 612 bis c.p.

Notorio è che la realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante. Ciò avviene quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.
Le statistiche rilevano negli ultimi anni che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza in ambito condominiale. Gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono spesso in condotte penalmente rilevanti.

Articolo 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori, disciplinato all’art. 612 bis c.p., è comunemente chiamato stalking, dall’inglese to stalk, ovvero “fare la posta alla preda”.

Da diversi anni si registra l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva, come appunto il contesto condominiale.
Lo stalking condominiale, inteso come fattispecie in cui anche in via indiretta si subisce un turbamento della propria tranquillità domestica, tanto da alterare il proprio modus vivendi, è ormai consacrata anche in giurisprudenza (cfr. sent. n. 26878/2016 della Suprema Corte di Cassazione). Tale pronuncia ribadisce che il reato di stalking si configura anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Pronunce della Suprema Corte

Diverse volte la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dello stalking. Con una recente pronuncia gli ermellini hanno affrontato un’ipotesi di stalking condominiale configurato a seguito di video riprese, ritraenti i vicini di casa. Il condomino minacciato, infatti, assumeva un investigatore che aveva puntualmente ripreso le condotte dei persecutori.
Legittima viene considerata l’acquisizione dei dvd prodotti, poiché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico. Peraltro dal sonoro e dalle immagini registrate emergeva la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.

I casi

La questione riguardava due coniugi accusati di aver commesso atti persecutori ai danni di un loro vicino.

La persona offesa, continuamente ingiuriata e minacciata, temeva per la propria incolumità, anche a seguito di alcuni episodi dove i vicini avevano tentato di investirlo con l’auto. Tali condotte, protrattesi per quasi due anni, hanno ingenerato nella vittima un grave stato d’ansia, paura e fondato timore per la propria persona.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17346 del 2020, nel caso in esame, ha rigettato il ricorso sollevato dai due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa.

Altra interessante pronuncia è quella della sez. VII pen. con sent. n. 25153 del 09.09.2020, con la quale è stata riconosciuta la ipotesi delittuosa di stalking nel caso di disturbo della quiete pubblica posta in essere da un
condomino che produceva rumori capaci di disturbare un gruppo indeterminato di persone, costringendo i vicini a cambiare abitudini di vita.

Forme di tutela

Se si ritiene di esserne vittima di stalking condominiale, è consigliabile pertanto agire per la tutela dei propri interessi e dunque presentare apposita richiesta di ammonimento al Questore.  a seguito della quale il Questore, preso atto della richiesta, qualora la ritenga fondata, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker; nelle ipotesi più gravi è opportuno presentare una querela. Questa può essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati. Il Tribunale, accertata la responsabilità penale dell’imputato, può emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone allo stalker di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.

Potrebbe anche interessarti “Stalking: integra il reato perseguire la propria ex con la scusa di vedere il figlio”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 612bis, atti persecutori, condominio, diritto penale, persona offesa, reato

Tatuaggio su minorenni: basta il consenso di un solo genitore?

9 Aprile 2021 Da Staff Lascia un commento

Può un minorenne fare un tatuaggio con il solo consenso della madre?

Il caso 

Un padre scopriva tramite facebook che la figlia minorenne aveva fatto un tatuaggio a sua insaputa e senza il suo consenso, allorché chiedeva come potere agire nei riguardi della ex moglie per non essere stato consultato.

La questione giuridica 

La norma di riferimento da cui partire per affrontare la superiore questione è l’art. 337-ter c.c. Tale norma afferma che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.

In virtù di tale norma, pertanto, le scelte importanti attinenti i figli  devono essere prese da entrambi i genitori. In caso di disaccordo quindi l’unica via perseguibile è quella di rivolgersi al Giudice.

“il tatuaggio”  è una decisione di maggior interesse?

Ebbene, fare un tatuaggio sul corpo di un minore rientra tra le decisioni di maggiore interesse per cui è necessario il consenso di entrambi i genitori. A tale conclusione si giunge considerando le gravi conseguenze penali nelle quali potrebbe incorrere il tatuatore che esegue su un minore un tatuaggio in assenza del consenso dei genitori.  Ed invero La Corte di Cassazione ha affermato che il professionista rischierebbe un’imputazione per “lesioni volontarie”.

Nel caso di specie emerge che il padre non è stato messo al corrente circa la volontà della figlia minorenne di volersi fare un tatuaggio. La ex moglie non si è premurata di acquisire il consenso dell’uomo prima di concedere il proprio. 
Tale atteggiamento dunque è in evidente contrasto con le regole dell’affidamento condiviso. 

Quali rimedi può esperire l’altro genitore in tali circostanze?

Il genitore che è stato estromesso da una decisione di “maggior interesse” per il figlio può sicuramente adire l’autorità giudiziaria. L’ordinamento prevede meccanismi risarcitori o sanzionatori, la cui applicazione è modulata tenendo conto delle caratteristiche del caso.
Ed in particolare l’art. 709-ter c.p.c. individua tre tipologie di misure afflittive: l’ammonizione, il risarcimento dei
danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, la condanna al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.

Ammonimento

L’ammonimento consiste nell’invito rivolto al genitore di astenersi dal porre in essere condotte che possano pregiudicare il rapporto tra l’altro genitore e i figli nonché per aver violato le regole dell’affido condiviso.

Risarcimento danni

Il risarcimento danni consiste nell’obbligo di versare al genitore leso una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato.

Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è, invece, una sanzione di natura amministrativa  comminata nell’ipotesi di reiterate violazioni alle prescrizioni giudiziali.

Potrebbe anche interessarti “Affidamento super esclusivo: può il genitore affidatario prendere tutte le decisioni che riguardano i minori senza consultare l’altro genitore?”. Leggi qui.

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, decisioni di maggiore interesse, divorzio, responsabilità genitoriale, separazione

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.