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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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Blog: aggiornamenti dallo Studio

Le foto del tradimento trovate nel pc non sono prova per l’addebito della separazione

8 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le foto del tradimento che ritraggono il partner durante un rapporto sessuale non possono essere usate in giudizio per provare l’addebito della separazione. E’ violazione della privacy. (Tribunale di Larino 9 agosto 2017 n. 398).

Nel settembre 2012 una coppia si sposa. Dopo il viaggio di nozze negli USA i due si stabiliscono in Turchia, ad Instambul, dove lui già da tempo lavora. Neanche un anno dopo, nel giugno 2013, il matrimonio è al capolinea.

Lui si rivolge al competente Tribunale italiano per chiedere la separazione dalla moglie senza il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore. L’uomo sosteneva che la moglie non aveva mai fatto nulla per ambientarsi nella nuova realtà. Perciò era solita fare rientro in Italia frequentemente, lasciandolo solo in Turchia anche per mesi.

Dal canto suo la donna racconta una situazione ben diversa. Afferma che i primi mesi di matrimonio erano stati molto sereni. Racconta dell’emozione per i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa. Di avere iniziato ad inserirsi nella realtà turca, anche dando lezioni di lingua italiana ai turchi. E che in occasione di un suo rientro in Italia, finalizzato ad ottenere il permesso di soggiorno definitivo, il marito non aveva mostrato alcuna insofferenza.

La donna svelò anche il reale motivo della fine del matrimonio. Infatti, nell’inviare una mail dall’unico pc presente nella casa coniugale, la donna si è imbattuta in un numero infinito di foto che ritraevano il marito durante rapporti sessuali. Si trattava di foto di natura inequivocabilmente  pornografica, ambientate peraltro nella casa coniugale.

Di fronte a questo palese tradimento la donna chiede la separazione con addebito al marito, il mantenimento per sè, e la somma di Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento.

A sostegno della sua richiesta di addebito la donna produce in giudizio le foto del tradimento. Sembrerebbero delle prove schiaccianti. E invece il Tribunale di Laurino rigetta la richiesta di addebito. Perché?

Perché quelle foto del tradimento immortalavano l’uomo durante lo svolgimento della sua vita sessuale. E i dati inerenti la salute e la vita sessuale sono “dati sensibili”. 

E i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26 del codice della privacy (D.Lgs. 193 del 2003), possono essere diffusi solo con il consenso dell’interessato e con l’autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali.

Non ricorrendo nessuna di queste due circostanze, le foto del tradimento sono, a detta del giudicante, inutilizzabili in giudizio.

Con questa pronuncia il Tribunale di Laurino ha sancito, quindi, la prevalenza del diritto alla privacy  su quello ad agire e difendersi in giudizio. Non ci resta che aspettare di vedere se la moglie ricorrerà o meno in appello.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: addebito, dati personali, dati sensibili, foto del tradimento, privacy, rapporti sessuali, riservatezza

Vaccini O-16 Anni: Obbligatori, ma non se naturalmente immunizzati

6 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il “Decreto Lorenzin” nel 2017  ha imposto l’obbligo di vaccinare i bambini dai zero ai sedici anni per ben dieci diverse patologie. Con un’eccezione: chi ha sviluppato un’immunità “naturale” è esonerato. Se l’immunità è parziale, il bimbo va vaccinato con una “diversa ricetta”, non contenente l’antigene della malattia. 

Il caso riguarda i figli di una coppia ora separata e che sta affrontando il processo per il divorzio.

La mamma ha chiesto al giudice di poter fare ai figli tutti i vaccini previsti dal nuovo piano vaccinale. Il papà, infatti, non è d’accordo, preferendo invece per i bambini cure omeopatica e rimedi naturali. 

La legislazione prevede dieci vaccinazioni obbligatorie e altre facoltative. Ed è prevista una sanzione dai 100 ai 500 euro per i genitori che non vaccinano i figli. Inoltre, per i più piccoli di 0-6 anni, i vaccini obbligatori sono un requisito fondamentale per l’iscrizione a scuola. Senza, il bambino resta fuori e i genitori pagano l’ammenda.

Il Tribunale ascolta le ragioni di entrambi i genitori e, legge alla mano, decide il caso.

Innanzitutto rimprovera i genitori per non aver saputo collaborare nell’interesse della salute dei loro figli e li invita ad essere maggiormente responsabili e comunicativi.

Quindi entra nel merito della decisione mediando tra le due posizioni dei genitori. Stabilisce che i bambini facciano le dieci vaccinazioni obbligatorie, dando ragione alla mamma.  Tuttavia, non dimentica la richiesta del papà di sottoporre prima  i bambini l’esame anticorporale. Questo esame permette infatti di stabilire se il bambino è naturalmente immunizzato ad alcune malattie.  In questo modo i bambini non saranno soggetti a  vaccinazioni superflue. 
Inoltre sancisce che i figli non debbano essere sottoposti alle vaccinazioni non obbligatorie.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: decreto lorenzin, esonero vaccinazioni, vaccinazioni, vaccinazioni facoltative, vaccinazioni obbligatorie

Esposizione dei minori sui social nell’era del web 2.0: il caso Ferragnez

5 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Soltanto sette mesi di vita ed è già una star del web. È il piccolo Leone Lucia, meglio conosciuto come “Baby Ferragnez”,  figlio del rapper Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni. La mamma e il papà, star del web, condividono sui social foto e video del piccolo, coinvolgendo i fan in ogni istante della loro vita familiare. È davvero soltanto una libera scelta dei genitori?

Da quando è nato, Baby Ferragnez, è protagonista indiscusso del mondo social, e da quando è nato l’opinione pubblica critica  questa esposizione mediatica incontrollata cui i genitori lo sottopongono. Le critiche si sono anche inasprite in occasione della recente operazione subita dal bambino, documentata dai genitori attraverso i rispettivi profili sui social network.

Accade spesso che i genitori che postano, più o meno indiscriminatamente, foto dei figli minori vengano criticati. Naturalmente le critiche sono tanto più aspre quanto più sono alti gli interessi in gioco.

Il web permette che immagini e dati personali si diffondano senza che nessuno possa operarne un effettivo controllo, ed è per questo che l’esposizione di foto di minori è un’attività indiscutibilmente rischiosa, sopratutto per i minori in questione ecco perché il tema assume rilevanza sotto il profilo giuridico.

In alcuni casi infatti, il giudice può valutare se vi sia o meno un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. 

L’ordinamento italiano tutela sia il diritto all’immagine che quello alla riservatezza del minore. E numerosi Tribunali italiani hanno definito come potenzialmente lesivo l’abuso di condivisioni di immagini di minori sui social.

Nel 2017 un sedicenne si è rivolto al Tribunale di Roma per richiedere un rimedio all’emorragia di sue immagini sul web da parte dei genitori. E il Tribunale, riconoscendo la violazione della privacy del minore, ha vietato la prosecuzione di queste condotte, ordinando la rimozione immediata delle immagini caricate (Tribunale di Roma, sez I civ, 23 dicembre 2017, ord.).

A distanza di mesi, il Tribunale di Mantova, ha stabilito che un genitore non può pubblicare foto dei figli senza il consenso dell’altro, con l’ordine di rimuovere quelle già in rete (Tribunale di Mantova,  19 settembre 2017).

È per questo che il diritto alla privacy dei soggetti deboli necessita di una tutela rafforzata. Ancora di più se con l’espressione “soggetti deboli” intendiamo:

– ragazzi emotivamente fragili

– bambini in tenera età che non possono esprimere valutazioni e consensi. 

Le due pronunce si fondano su un eguale comune denominatore: il preminente interesse del minore.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: capacità genitoriale, esposizione, ferragnez, ferragni, foto, genitori, minori, social, social network, strumentalizzazione, video, web

Il maestro di sci e l’atleta minorenne: è reato

30 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Tra maestro e allievo c’è una situazione di oggettiva sudditanza. Se i due hanno rapporti sessuali, anche nell’ambito di una relazione affettiva, il maestro compie reato. E poco importa se l’affetto tra i due è sbocciato prima che si creasse il legame maestro-allievo. (Cass. Pen. Sez. III, 12 ottobre 2017- 3 maggio 2018 n. 18881).

La situazione potrebbe sembrare di per sé romantica: un amore nato sulle piste da sci tra il maestro e un’atleta. Tanto romanticismo viene meno se consideriamo che l’atleta in questione è una ragazza minorenne. In particolare infra-sedicenne, cioè tra i 14 e i 15 anni, prima del compimento dei 16.

I due si sarebbero incontrati quando ancora non erano uno maestro dell’altra. Ne era nata una relazione sentimentale, e i due avevano già avuto rapporti. Dopo qualche tempo, l’uomo e la ragazza si ritrovano a far parte della stessa scuola di sci. Lei come atleta affiliata, lui come addetto all’accompagnamento dei ragazzi  agli  allenamenti e alle trasferte. E la loro relazione continuò anche in questo periodo, così come i rapporti sessuali.

La Suprema Corte, confermando i due precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto l’uomo colpevole del reato di atti sessuali con minorenne, ai sensi dell’art. 609 quater, comma 1 n. 2.

La norma spiega come il reato si verifichi in due ipotesi precise: La prima, quando un maggiorenne compie atti sessuali con un minore che non ha ancora compiuto 14 anni (comma 1 n. 1), la seconda quando il minore è infra-sedicenne, e tra lui e il maggiorenne intercorre un rapporto di parentela, o di “affidamento” per motivi di educazione o istruzione. 

Il rapporto di affidamento in custodia per motivi di educazione/istruzione  si instaura con gli insegnanti quando i genitori affidano un minore ad una scuola. Non importa quale tipologia di istruzione sia impartita nella scuola, quindi può trattarsi anche di uno sport.

La norma dunque fa intendere che il rapporto che si instaura tra maestro e allievo è di per sé caratterizzato da una oggettiva sudditanza. Per cui il consenso del minorenne ai rapporti sessuali sarebbe in ogni caso viziato.

La Suprema Corte ha ritenuto suggestiva, ma priva di fondamento giuridico la tesi difensiva dell’uomo. Questi infatti  ribadiva che non vi sarebbe stato nessun condizionamento della minore, in quanto la loro relazione era iniziata molto tempo prima che lui divenisse il suo maestro.

La Cassazione  ha altresì stabilito che la condizione di affidamento si verifica anche in mancanza di una formale attribuzione di compiti all’affidatario. In particolare, richiamando una sua precedente pronuncia, la Cassazione ha sottolineato come il rapporto di affidamento può instaurarsi con uno qualsiasi degli insegnanti della predetta struttura. Dunque non necessariamente con colui il quale è specificamente preposto alla cura didattica  (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2012, n. 27282).

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: atti sessuali con minorenne, infra-sedicenne, minore, rapporti con minore, rapporto di affidamento, rapporto sessuale, violenza sessuale

Esorcismi a sfondo sessuale a Palermo: le vittime hanno vinto due volte

22 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo 4 commenti

La Corte d’Appello di Palermo, lo scorso 11 ottobre, ha confermato la condanna a sei anni e due mesi per l’ex colonnello dell’esercito Salvatore Muratore. Le sei vittime, che ho difeso in giudizio sin dal primo grado, riceveranno il giusto risarcimento. Ma la vera vittoria è aver abbattuto il muro di omertà.

L’inchiesta è cominciata dalla denuncia di due ragazze minorenni e della loro madre. Le donne raccontarono di avere subito ripetuti abusi da parte dell’ex colonnello Muratore e indicarono anche altre tre giovani donne che si convinsero, poi, a sporgere denuncia. Le ragazze erano in contatto con l’ex militare attraverso un “gruppo spirituale”.

Per “liberarle dal demone della lussuria” l’uomo, le avrebbe costrette a ripetute pratiche tutt’altro che spirituali!

In quanto difensore delle vittime mi sono spesa affinché i fatti venissero a galla in tutta la loro violenza. Ho fatto in modo che queste donne raccontassero l’accaduto e il dolore che avevano provato. Non ho potuto fare a meno di restituire loro la voce per fare luce su una scomoda realtà.

Nel nostro ordinamento, purtroppo, le vittime ricoprono un ruolo secondario. Non a caso, infatti, nel  processo penale, la vittima prende il nome di “persona offesa”. Questo accade perché il termine “vittima”, carico di un connotato emozionale, stride con le finalità razionali che un giudizio penale deve perseguire.  La persona offesa, diventa poi “parte civile”, nel momento in cui chiede un risarcimento monetario per il danno patito.

Dunque, nell’ordinamento italiano,  le vittime si inseriscono nel processo penale come “ospiti”. L’avvocato, per la loro difesa, ha solo qualche strumento civilistico, poco efficace a restituire alle vittime  la dignità di persona.

Nonostante tutto, era importante che queste donne rendessero le loro testimonianze, contro uomini di (presunta) fede. E che lo facessero nonostante il mancato sostegno della comunità sociale in cui vivevano.

Com’è possibile che le istituzioni e la società abbandonino le vittime di fronte a rivelazioni, talora urlate e più spesso sussurrate tra la paura e l’imbarazzo? Non è umanamente comprensibile.

Superficialmente, in casi di violenza sessuale, come questo, dovrebbe essere scontato schierarsi con le vittime. Al contrario molti studi dimostrano il contrario.

Spesso infatti, anche operatori professionisti, di fronte a rivelazioni inequivocabili, tendono a non sostenere la vittima nella denuncia, alleandosi nei fatti con il carnefice. E il colpevole non desidera altro! Vuole che non si faccia nulla, che il tempo getti nell’oblio la verità e metta in dubbio la credibilità delle vittime. Vuole che non ne valga più la pena.

Allearci con le vittime è indubbiamente un costo enorme. Ci chiede di non fare finta di niente, di portare avanti la loro voce anche quando sono titubanti. Di stare loro vicino, ascoltarle, contenere gli sbalzi d’umore, le convinzioni autodistruttive che parlano di quel trauma.

Nelle memorie processuali ho spronato ad andare oltre il pregiudizio secondo cui queste donne fossero consapevoli e consenzienti di quanto stesse accadendo. Ho sottolineato al giudicante la gradualità del percorso di persuasione perversa attraverso cui Muratore ha circuito le vittime fino ad arrivare alla violenza sessuale.

Dal coraggio di una madre che ha saputo abbattere il muro di omertà, è cominciata l’indagine giudiziaria che ha portato alla  luce l’odiosa vicenda. La condanna del carnefice, e il risarcimento delle donne, sono solo l’apice di questo percorso. La vera vittoria è stata l’interruzione, una volta per tutte, delle indicibili pratiche  perpetrate a danno dei soggetti più deboli. Per questo mi sento di dire che queste donne hanno vinto due volte.

Per onestà intellettuale, però occorre specificare che si attende che la sentenza diventi definitiva.

Durante il proprio lavoro, ciascun avvocato dovrebbe sforzarsi di non tradire la definizione di vittima cosi come definita dalla “Magna Charta” delle vittime redatta dalle UN 40/34, 1985 (e ugualmente recepita dal Consiglio d’Europa). Secondo questo documento è vittima qualsiasi “individuo che, singolarmente o collettivamente, ha subito un danno, comprensivo di lesioni fisiche o psichiche, sofferenze emozionali, limitazioni economiche o sostanziali disparità in merito ai propri diritti fondamentali, mediante azioni o omissioni che violano le leggi penali vigenti degli Stati Membri”.

Attraverso la mia assistenza legale ho voluto difendere le vittime, che sono prima di tutto, individui, persone. Vittime che hanno subito un danno, non solo patrimoniale, ma soprattutto psichico, fisico ed emozionale.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: esorcismi, palermo, risarcimento, violenza sessuale, violenza sulle donne, vittime

Affidamento condiviso: se gli incontri religiosi mettono a disagio il minore, il genitore non lo deve portare con sé

17 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

In caso di affidamento condiviso, il Tribunale può vietare al genitore di coinvolgere il figlio in determinate attività se queste pregiudicano la crescita sana ed equilibrata del minore  (Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954)

L’affidamento condiviso è sempre la decisione migliore per i figli. Ma cosa accade se uno dei due genitori ha comportamenti rischiosi per la loro adeguata crescita emotiva?

Il caso in esame ci racconta di una bambina in affidamento sia alla mamma che al papà. Durante gli incontri padre-figlia, questi era solito portare con sé la bambina a manifestazioni a sfondo religioso, occasioni in cui la bambina avvertiva profondo disagio.

Per questo motivo il  Tribunale prima e la Suprema Corte dopo, hanno proibito al padre di portare con sé la piccola.

La Suprema Corte ha ricordato che il criterio da seguire nella scelta delle modalità di affidamento dei figli minori è sempre e comunque quello del “superiore interesse della prole”.

Criterio valido e da perseguire anche quando limita la libertà individuale dei genitori di coltivare i propri interessi, la priorità è il benessere del minore. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affido condiviso, benessere del minore, disagio del minore, incontri religiosi, interesse del minore, libertà individuale, riunioni religiose

Nasce la Carta Dei Diritti Dei Figli

10 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

 L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza  ha presentato a Roma, il 2 ottobre scorso, la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”.

Si tende a pensare che le separazioni siano una “questione da grandi”. La verità è che, nel braccio di ferro tra mamma e papà a patirne le conseguenze sono proprio i bambini. Troppo spesso  infatti gli interessi economici, le ripicche, le questioni relative all’affidamento offuscano il vero punto focale: la serenità dei figli.

La realtà ci racconta scenari insostenibili: bambini contesi, genitori che non condividono le scelte educative, che si screditano a vicenda agli occhi dei piccoli.

E i figli, che in questo momento così particolare dovrebbero essere  rassicurati, restano invece in balia delle loro paure.

Ecco dunque l’idea di Filomena Albano, Garante per l’infanzia e l’adolescenza: un decalogo dei diritti dei figli nelle separazioni.

I dieci punti si ispirano in parte alla legislazione internazionale (Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). Ma sono principalmente il frutto della sinergia tra una commissione formata da 16 esperti  (provenienti dagli ambienti giuridico, sociale, psicopedagogico) e la Consulta dei ragazzi. Ovvero un gruppo di 18 giovanissimi  under 17. Il loro apporto ha portato all’ideazione di alcuni  punti fondamentali della Carta.

Tra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti dei figli, prima di tutto, quello a continuare ad essere amati e ad amare. Ma anche quelli a non essere coinvolti nei conflitti tra i genitori e nelle questioni economiche. I ragazzi desiderano anche che genitori condividano le scelte che li riguardano. E chiedono di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li vedono coinvolti.

Il decalogo completo è scaricabile dal sito dell’Autorità Garante. 

L’Autorità  Garante invierà la “Carta dei diritti dei figli nella separazione”  ad avvocati, tribunali, agenzie educative consultori, associazioni. Ma soprattutto,  il Garante si augura, che i giudici la affiggano nelle aule dei tribunali, alle loro spalle. Di modo che sia sempre sotto gli occhi dei genitori che stanno per separarsi.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: carta dei diritti dei figli, diritti dei figli, separazione

Divieto di avvicinamento: se mi hai offeso, stai alla larga!

9 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La vittima ha il dirito vivere senza il timore che chi l’ha offesa le si avvicini. Il giudice può decidere sul divieto di avvicinamento mettendo il veto sul “dove” andare, senza specificarlo. (Cass. Pen., Sez. V pen., 26/3/2018, n.18139)

Il caso ci racconta di un uomo indagato per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. a danno di una signora e dei suoi familiari.

Il  Tribunale del Riesame gli vieta dunque di avvicinarsi sia alla donna sia alla sua famiglia, disponendo il divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. ai luoghi che queste persone frequentavano.

Ma lui ricorre in Cassazione. Sostiene infatti che il provvedimento non specifichi con chiarezza quali siano i luoghi che deve evitare.

La Suprema Corte, conferma però quanto deciso dal Tribunale: poco importa quali siano i luoghi precisi che la vittima frequenta. Il giudice, infatti, non deve specificare “dove” l’offensore non può andare. Il giudice deve tutelare la vittima vietando a chi l’ha offesa di avvicinarsi a lei. Il luogo sarà poi di volta in volta individuato a seconda delle esigenze di vita sue e dei suoi familiari.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divieto di avvicinamento, luoghi, vittima

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