Tra maestro e allievo c’è una situazione di oggettiva sudditanza. Se i due hanno rapporti sessuali, anche nell’ambito di una relazione affettiva, il maestro compie reato. E poco importa se l’affetto tra i due è sbocciato prima che si creasse il legame maestro-allievo. (Cass. Pen. Sez. III, 12 ottobre 2017- 3 maggio 2018 n. 18881).
La situazione potrebbe sembrare di per sé romantica: un amore nato sulle piste da sci tra il maestro e un’atleta. Tanto romanticismo viene meno se consideriamo che l’atleta in questione è una ragazza minorenne. In particolare infra-sedicenne, cioè tra i 14 e i 15 anni, prima del compimento dei 16.
I due si sarebbero incontrati quando ancora non erano uno maestro dell’altra. Ne era nata una relazione sentimentale, e i due avevano già avuto rapporti. Dopo qualche tempo, l’uomo e la ragazza si ritrovano a far parte della stessa scuola di sci. Lei come atleta affiliata, lui come addetto all’accompagnamento dei ragazzi agli allenamenti e alle trasferte. E la loro relazione continuò anche in questo periodo, così come i rapporti sessuali.
La Suprema Corte, confermando i due precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto l’uomo colpevole del reato di atti sessuali con minorenne, ai sensi dell’art. 609 quater, comma 1 n. 2.
La norma spiega come il reato si verifichi in due ipotesi precise: La prima, quando un maggiorenne compie atti sessuali con un minore che non ha ancora compiuto 14 anni (comma 1 n. 1), la seconda quando il minore è infra-sedicenne, e tra lui e il maggiorenne intercorre un rapporto di parentela, o di “affidamento” per motivi di educazione o istruzione.
Il rapporto di affidamento in custodia per motivi di educazione/istruzione si instaura con gli insegnanti quando i genitori affidano un minore ad una scuola. Non importa quale tipologia di istruzione sia impartita nella scuola, quindi può trattarsi anche di uno sport.
La norma dunque fa intendere che il rapporto che si instaura tra maestro e allievo è di per sé caratterizzato da una oggettiva sudditanza. Per cui il consenso del minorenne ai rapporti sessuali sarebbe in ogni caso viziato.
La Suprema Corte ha ritenuto suggestiva, ma priva di fondamento giuridico la tesi difensiva dell’uomo. Questi infatti ribadiva che non vi sarebbe stato nessun condizionamento della minore, in quanto la loro relazione era iniziata molto tempo prima che lui divenisse il suo maestro.
La Cassazione ha altresì stabilito che la condizione di affidamento si verifica anche in mancanza di una formale attribuzione di compiti all’affidatario. In particolare, richiamando una sua precedente pronuncia, la Cassazione ha sottolineato come il rapporto di affidamento può instaurarsi con uno qualsiasi degli insegnanti della predetta struttura. Dunque non necessariamente con colui il quale è specificamente preposto alla cura didattica (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2012, n. 27282).
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