In caso di affidamento condiviso, il Tribunale può vietare al genitore di coinvolgere il figlio in determinate attività se queste pregiudicano la crescita sana ed equilibrata del minore (Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954)
L’affidamento condiviso è sempre la decisione migliore per i figli. Ma cosa accade se uno dei due genitori ha comportamenti rischiosi per la loro adeguata crescita emotiva?
Il caso in esame ci racconta di una bambina in affidamento sia alla mamma che al papà. Durante gli incontri padre-figlia, questi era solito portare con sé la bambina a manifestazioni a sfondo religioso, occasioni in cui la bambina avvertiva profondo disagio.
Per questo motivo il Tribunale prima e la Suprema Corte dopo, hanno proibito al padre di portare con sé la piccola.
La Suprema Corte ha ricordato che il criterio da seguire nella scelta delle modalità di affidamento dei figli minori è sempre e comunque quello del “superiore interesse della prole”.
Criterio valido e da perseguire anche quando limita la libertà individuale dei genitori di coltivare i propri interessi, la priorità è il benessere del minore.