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Archivi per Aprile 2019

Mobbing: è il lavoratore a dover provare le vessazioni sul luogo di lavoro

29 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

In caso di mobbing l’onere della prova grava sul lavoratore. Questi dunque deve provare di aver patito un danno, e che lo stesso sia collegato all’ambiente lavorativo (Cass. Sez. Lavoro n. 9664/2019, ordinanza).

Il dipendente di un CAF ha citato in giudizio la società per cui lavorava da lungo tempo. Riteneva infatti di essere stato bersaglio di mobbing dal 1996 al 2012, anno in cui era andato in pensione. Quindi ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali.

I primi due gradi di giudizio, però, gli hanno dato torto. In particolare la Corte di Appello ha escluso che il mobbing si fosse realmente verificato. Infatti dal giudizio non era emersa prova di una protratta e sistematica emarginazione dell’impiegato, mossa da intento persecutorio. Nè quella di un demansionamento.

L’uomo quindi è ricorso in Cassazione, chiedendo che la sentenza d’appello venisse annullata. A suo dire, infatti, la Corte di merito
aveva erroneamente ricostruito le deposizioni di alcuni testimoni. E aveva anche applicato in maniera non corretta le norme relative all’onere della prova.

Ma la Cassazione ha chiarito come, in effetti, nel giudizio d’appello, le dichiarazioni dei testimoni avessero avuto una rilevanza marginale. La decisione scaturiva invece dall’esame di altri elementi, da cui non era emersa alcuna forma di persecuzione o vessazione.

Sull’errata applicazione delle norme sull’onere della prova, invece, gli Ermellini hanno fatto richiamo a precedenti pronunce. In particolare la Cassazione ha chiarito che il mobbing si configura in presenza di ripetute condotte da parte del datore di lavoro, connotate da intento persecutorio. E che è il lavoratore a dover provare il danno causato da queste condotte, così come il nesso tra il danno e l’ambiente lavorativo ( Cass. 06/08/2014 n. 17698 21/05/2018 n. 12437) .

E in questo caso, a detta della Suprema Corte, mancava proprio la prova delle condotte “stressogene” del datore di lavoro, così come quelle del demansionamento.

Quindi la Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente. Niente risarcimento per lui, che anzi ora deve pagare anche le spese di giudizio.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: demansionamento, dipendente, lavoratore, mobbing, onere della prova, persecuzioni, prova, stress, vessazioni

Sì al diritto di visita dei nonni, anche dopo l’adozione del nipote.

18 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo 1 commento

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i nonni hanno diritto a mantenere relazioni significative con il nipote, anche se questo è stato adottato da un’altra famiglia. (CEDU, sez. III, caso Bogonosovy c. Russia, 5 marzo 2019)

L’adozione del minore da parte di terzi, di regola, comporta la cessazione dei legami con la famiglia d’origine. Tuttavia, nel caso in cui i nonni facciano espressa richiesta di mantenere il vincolo affettivo con il nipote, lo Stato deve adottare adeguate misure in tal senso e garantire loro il diritto di visita. E’ quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda riguarda una bambina russa che, a seguito della morte della madre, era stata adottata. La coppia adottiva aveva tempestivamente interrotto i legami con i nonni della piccola, generando in essi un non indifferente stato di preoccupazione.

A nulla portarono le richieste di rimozione degli ostacoli al diritto di visita o, addirittura, di annullamento della sentenza di adozione. Questo ha spinto il nonno -nel frattempo rimasto vedovo- desideroso di mantenere un rapporto con la nipotina, a rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

Una precisazione è, pur tuttavia, doverosa.

La legge russa, di base, prevede e riconosce ai nonni il diritto di visita (seppur precluda a questi ultimi l’adozione dei nipoti). Invero, nel caso di specie, lo Stato negò alla coppia di anziani la possibilità di mantenere un legame affettivo con la piccola perché la sentenza di adozione definitiva non disciplinava tale profilo.

In buona sostanza, la legge russa, pur riconoscendo il diritto di visita dei nonni, non dice nulla circa l’iter da seguire per garantire la relazione “nonno-nipote”, nel caso in cui la sentenza di adozione ometta di regolamentare questo aspetto.

Il caso venne, quindi, portato all’attenzione della CEDU. Questa riscontrava, nell’operato dei giudici nazionali, una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ad avviso dei giudici della Corte, le Corti interne, avrebbero dovuto valutare la richiesta della coppia di mantenere una relazione “post-adozione” e regolare adeguatamente il diritto di visita.

Infatti, il rapporto “nonno-nipote” rientra nel concetto di vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, qualora vi siano legami familiari sufficientemente stretti tra loro. Queste figure contribuiscono indiscutibilmente allo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da dare vita ad un legame forte ed indissolubile.

Non è necessaria la sussistenza di una convivenza. Anche i contatti frequenti sono sufficienti a creare relazioni significative tanto da far rientrare questo tipo di rapporti nella predetta categoria (“vita familiare”).

Nel caso in esame, il nonno si era preso cura della bambina per cinque anni, durante l’intera malattia della madre fino al trasferimento presso i genitori adottivi.

In conclusione, questa arbitraria applicazione della legge, secondo la Corte, configura una lesione alla serenità familiare della piccola.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adozione, CEDU, diritto di visita, genitori, legami, nipoti, nonni, pronuncia, Russia, vincoli affettivi

L’ex può godersi l’eredità del padre senza ingerenze: no assegno divorzile per la moglie!

15 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’importante sentenza della Corte di Cassazione n. 18287/2018 comincia a dare i suoi frutti.
La nuova interpretazione dei criteri per la determinazione dell’assegno divorzile sta influenzando i più recenti giudizi delle corti italiane.

Il Tribunale di Prato decide così di negare l’assegno alla ex moglie, che avanza la domanda per via della cospicua eredità del suocero.

La curiosa sentenza di Prato nega la possibilità per la moglie di ottenere l’assegno divorzile dall’ex marito, solamente in virtù dell’arrivo di una cospicua eredità trasmessa dal suocero.

La donna, infatti, vive dignitosamente e il suo stipendio è simile a quello dell’ex marito.
Perciò, caduta la ragione compensativa, rimarrebbe da valutare il concreto apporto della signora alla costruzione del patrimonio del suocero.
La signora non ha mai svolto attività che potessero influenzare l’arricchimento del suocero e dunque, nulla le spetta.

Il giudice di Prato è chiaro: qualunque sia la dimensione dell’eredità lasciata dal suocero all’ex marito, nessun assegno divorzile sarà determinato in suo favore.

Fonte: Il Familiarista

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, eredità, suocero

Aspetto fisico e stupro: l’eventuale non avvenenza della vittima non giustifica l’assoluzione dei carnefici

12 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’aspetto fisico è irrilevante in caso di stupro. E non può essere preso in considerazione per stabilire se la vittima è credibile. Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza.

La Corte di Appello di Ancona ha assolto due ragazzi sudamericani, condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovanissima peruviana. Nelle motivazioni i giudici avevano sottolineato che all’imputato principale “la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo ‘Vikingo'”.

La sentenza, che risale al novembre 2017, fece scalpore. Tanto che il Guardiasigilli Bonafede dispose un’ispezione.

Tutto da rifare! Infatti la Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando tutto alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio di secondo grado.

A detta della Suprema Corte, infatti, i giudici di secondo grado avrebbero deciso per l’assoluzione sulla base di una “incondizionata accettazione” delle dichiarazioni degli imputati. E non solo. Secondo gli Ermellini i fatti descritti dai ragazzi – che alluderebbero ad un rapporto consenziente – non sarebbero supportati da prove. Anzi, contro di loro un dato inconfutabile: la brutalità del rapporto sessuale. A seguito del quale la ragazza ha subìto un intervento e una trasfusione.

Ma i giudici di Piazza Cavour sono andati ancora oltre. E hanno “bacchettato” i giudici dell’appello per aver fondato le proprie motivazioni su elementi “irrilevanti quanto eccentrici”, come appunto l’aspetto fisico della vittima!

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: aspetto fisico, aspetto mascolino, stupro, violenza sessuale, vittima brutta

Assegno di mantenimento: si estingue in caso di convivenza post separazione.

9 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno di mantenimento non spetta più al beneficiario se questi instaura una convivenza con un nuovo compagno. La Cassazione, aveva già riconosciuto questo principio nel caso di convivenze iniziate dopo il divorzio. Ora la Cassazione lo estende anche nel caso in cui la nuova convivenza si sia instaurata a seguito della separazione legale. (Cass. Civ Sez. I, Sent., n. 32871 del 19/12/2018).

Il Tribunale di Gubbio, nel sancire la separazione personale tra due coniugi, ha onerato il marito al versamento dell’assegno di mantenimento periodico in favore della moglie.

L’uomo è ricorso in appello, chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento, in quanto, a seguito della separazione, l’ex era andata a convivere con un nuovo compagno. La Corte d’Appello di Perugia ha accolto la richiesta del marito.

Scontenta dell’esito del secondo grado di giudizio, la donna ha deciso di fare ricorso in Cassazione. A suo dire tale decisione sarebbe stata giusta solo se l’ex avesse provato che la nuova convivenza le avesse portato in effetti dei benefici economici.

Ma la Suprema Corte ha smentito questa tesi rifacendosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali.

La legge sul divorzio, infatti, prevede la revoca dell’assegno di mantenimento, ma solo nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze. Nulla però dice in caso di creazione di una famiglia di fatto a seguito di divorzio. A tal proposito, per ovviare a questa lacuna, la Cassazione si è pronunciata in un recente passato. E ha sancito che, a seguito di divorzio, l’assegno di mantenimento può estinguersi tanto nel caso in cui il beneficiario convoli a nuove nozze, quanto in quello in cui crei una famiglia di fatto (Cass. 6855/2015, n. 2466/2016). Per un approfondimento delle motivazioni sottese a questo orientamento si rimanda al nostro articolo pubblicato il 7 settembre 2018, consultabile cliccando qui.

Con una pronuncia ancora più recente, sempre la Cassazione, si è spinta oltre. Sancendo che la convivenza stabile e continuativa con altra persona instaurata già durante il periodo di separazione legale fa venire meno l’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge. (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 16982 del 2018).

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha riaffermato i principi fino ad ora esposti, effettuando delle precisazioni ulteriori.

In primo luogo ha affermato che la cessazione dell’obbligo di mantenimento, sia in caso di divorzio che di separazione, si basa sul principio di autoresponsabilità. Principio che si fonda sulla scelta chiara e consapevole del beneficiario di costituire una nuova realtà familiare, che si va a sovrapporre al matrimonio.

In secondo luogo – ha precisato la Corte- la creazione di questa nuova famiglia recide ogni legame con il tenore e il modello di vita tenuto in costanza di matrimonio. Anche se ancora non è intervenuto il divorzio. E quindi viene meno il diritto all’assegno di mantenimento, anche in costanza di separazione legale.

Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso della moglie, la quale dunque non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex.

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Si può “costringere” l’anziano ad andare in casa di riposo?

5 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’amministratore di sostegno può “costringere” l’anziano che si rifiuta di trasferirsi in casa di riposo, se questo non è in grado di occuparsi di sé e la ragione del suo rifiuto è un mero capriccio (Trib. di Vercelli – Sez- civ. Volontaria Giurisdizione, decreto del 28/03/2018) 

Può sembrare odioso, ma a volte la casa di riposo può essere la soluzione migliore per un anziano. Cosa fare però se questo si rifiuta di andarci?

Il Tribunale di Vercelli si è recentemente pronunciato su un caso molto particolare. Quello di  un’anziana di 83 anni e del suo amministratore di sostegno.

Questi aveva chiesto al Giudice Tutelare di inserire la donna in una casa di riposo nonostante il suo rifiuto. La donna, affetta da demenza senile e difficoltà a deambulare, viveva sola ma non riusciva evidentemente a prendersi cura di sé.

L’amministratore di sostegno (ADS) è una figura nominata dal Giudice Tutelare, ogni qual volta vi sia una persona (beneficiario) che per problemi fisici o psichici non può occuparsi, anche solo parzialmente o temporaneamente, in maniera vantaggiosa dei propri interessi.

L’ADS ha dunque il compito di assistere, sostenere e a volte sostituirsi alla persona, senza però limitare del tutto la sua capacità di agire e di decidere. La persona in difficoltà potrà quindi vivere e decidere autonomamente su alcune cose mentre per altre dovrà dipendere dall’autorizzazione di questa figura di sostegno. 

Nel caso di Vercelli, il Giudice Tutelare e l’ADS decisero dunque di recarsi a verificare la situazione. Bussarono, ma la donna non riusciva neanche ad aprire la porta di casa, perché non trovava le chiavi. La vecchina non riconosceva infatti il Giudice né tantomeno l’ADS, che aveva incontrato pochi giorni prima. Nonostante questo, permise all’uomo di accedere in casa dalla finestra, per cercare le chiavi ed aprire la porta.

Una volta dentro, i due, trovarono una cucina non troppo pulita, un pericoloso fornello a gas, un pasto frugale pronto, probabilmente portato dalla nuora. 

L’anziana signora non sapeva di avere un telefono cellulare per poter eventualmente chiedere aiuto. E comunque risultava incapace di usarlo. Ma quel che è peggio, aveva permesso ad una persona che non aveva riconosciuto, di entrare nella sua stanza, e frugare nei cassetti per cercarlo.

La vecchietta aveva evidenti problemi a camminare e a sedersi da sola. Disse di non prendere farmaci, anche se l’ADS aveva una ricetta medica in tal senso. Più volte, in quell’occasione, pronunciò frasi prive di senso.

Era evidente che l’anziana signora non potesse continuare a vivere da sola in quelle condizioni di precaria sicurezza. Il Giudice tuttavia escluse la possibilità di affiancarle una badante h24, in quanto la casa non era adatta, a norma di legge, ad ospitarla. 

Così il giudice e l’ADS le proposero di trasferirsi una casa di riposo, ma la risposta della donna fu un “no” secco ed ingiustificato. 

Tornato nel suo ufficio, quindi il Giudice Tutelare non potè far altro che dare all’Amministratore di Sostegno il potere di prestare il consenso, in nome e per conto dell’anziana signora, per l’inserimento nella casa di riposo.

Come stabilito, infatti, dalla Cassazione nella sentenza n. 22602/2017, la scelta dell’ADS prevale tutte le volte in cui il rifiuto del beneficiario si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato. L’amministratore, invece deve fare un passo indietro quando il beneficiario è una persona pienamente lucida, altrimenti verrebbero lesi i diritti fondamentali della persona.

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Mantenimento: o me lo versi o lo prendo dalla tua busta paga

2 Aprile 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il Tribunale di Roma ha deciso che la somma che il marito continua a non versare alla moglie come mantenimento per le figlie, si può prelevare direttamente dal suo salario. (Tribunale di Roma, sez. I Civile, ord. 26_07 – 22_08 2018 Pres. Vitalone).

La causa nasce tra marito e moglie: lei vive con le figlie e ha diritto all’assegno di mantenimento per loro.

Il marito le fa una grande promessa: le pagherà quanto dovuto per il passato e non le ha ancora dato, e verserà, d’ora in avanti, la somma di mantenimento stabilita dalla sentenza di separazione.

L’uomo però non mantiene la promessa, e la moglie chiede allora l’intervento del giudice.

Il giudice, sulla faccenda, è stato categorico: d’ora in avanti il datore di lavoro del marito dovrà versare mensilmente alla donna –  decurtandola dalla busta paga – la cifra stabilita in sede di separazione.

Per il passato, invece, quel giudice nulla può fare. La moglie infatti si era rivolta ad un giudice di volontaria giurisdizione, che non ha la competenza per decidere cosa fare per recuperare le somme non versate in passato. Perciò, in merito a queste nulla ha disposto.

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