Lesione della legittima. E’ impugnabile per lesione della legittima la donazione che ha escluso il nascituro?
Riferimenti normativi
Per rispondere al superiore quesito è necessario approfondire la normativa di riferimento. Ed in particolare l’art. 536 c.c. stabilisce che a favore dei cosiddetti “legittimari” deve essere riservata una quota di eredità, chiamata “legittima” o “riserva”. Solo la parte di eredità che non rientra nella legittima (e della quale il de cuius può disporre liberamente) viene definita “disponibile”.
Ciò sta a significare che i legittimari, nel momento in cui si apre la successione, acquistano diritto ad una quota-parte del patrimonio netto del defunto.
Chi sono i legittimari?
Per la legge i legittimari sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi.
La riforma del diritto di famiglia del 2012 ha inoltre stabilito la parificazione tra i figli legittimi e naturali così affermato il principio dell’unicità dello stato di figlio.
Sicché, i figli, siano essi nati nel matrimonio o al di fuori di esso, sono completamente parificati e godono
oggi degli stessi diritti, anche successori.
Dunque anche il figlio nato da una relazione extraconiugale rientra comunque nel novero dei legittimari, per cui alla morte del genitore deve necessariamente ricevere una quota del suo patrimonio, esattamente come i figli nati nel matrimonio.
Il diritto alla legittima è intangibile e non può in alcun modo essere sacrificato. Ne consegue che i legittimari lesi potranno, agire in riduzione, cioè per l’integrazione della loro legittima, contro altri legittimari. Il defunto può fare assegnazioni particolari ai legittimari solo utilizzando la quota disponibile.
Rispondendo al quesito, quindi, essendo la donazione stata fatta soltanto a favore di alcuni dei figli
(cioè ai figli nati nel matrimonio) potrebbe essere lesiva della legittima spettante anche all’altro
figlio (nato fuori dal matrimonio), il quale avrebbe perciò il diritto di impugnarla con un’azione specifica
definita dal legislatore “azione di riduzione”.
Tuttavia, la delimitazione della cerchia di soggetti aventi diritto alla legittima e la determinazione dell’entità del patrimonio sul quale effettuare il calcolo della quota di legittima devono essere effettuate con riferimento al momento dell’apertura della successione.
Pertanto, prima della morte del donante non è possibile stabilire se la donazione sia lesiva dei diritti di un
legittimario e, quindi, se possa esserne domandata la riduzione.
Pertanto fino alla morte del donante la donazione non sarà impugnabile perché non si sa
ancora se essa leda o meno la legittima del figlio pretermesso.
All’apertura della successione il de cuius potrebbe infatti essere proprietario di altri beni in grado di
soddisfare la legittima del figlio escluso dalla donazione; in tal caso, pur essendo la donazione stata fatta a vantaggio solo di alcuni figli, non sarà impugnabile da parte del figlio escluso in quanto questi, grazie agli altri beni, avrà comunque conseguito la legittima che gli spetta. Al contrario, se il patrimonio relitto non sarà sufficiente a soddisfare la legittima del figlio pretermesso dalla donazione, questa sarà impugnabile.
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