Costituisce illecito endofamiliare se alla procreazione non segua il riconoscimento (Tribunale di Sciacca, sent. 3 maggio 2023 n. 130).
L’orientamento della giurisprudenza
L’automatismo che sussiste tra responsabilità genitoriale e procreazione costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare. Pertanto, ogni qual volta alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore si commette un illecito.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, presupposto di tale responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è la consapevolezza del
concepimento da parte del genitore.
Per il Tribunale di Sciacca, in tema di responsabilità genitoriale, è necessario adeguarsi alle pronunce della Corte di Cassazione sul punto.
In particolare La Suprema Corte ricorda che «in ordine alla sussistenza dell’illecito endofamiliare dedotto in giudizio, attinente al rapporto filiale, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012)».
Il mancato riconoscimento dei figli deve avere i caratteri tipici dell’illecito civile e dunque essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Presupposti in fatto ed in diritto
Il presupposto, quindi, per configurare una responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, con
conseguente diritto al risarcimento del danno per il figlio, è infatti costituito dalla «consapevolezza
del concepimento. Ciò però non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla
prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa
consumazione di rapporti sessuali non protetti all’;epoca del concepimento» (Cass. 26205/2013).
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