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conto corrente

Conto cointestato agli ex: il denaro depositato sul conto corrente si presume appartenere ad entrambi i titolari. È comunque possibile provare l’origine personale delle somme. 

1 Marzo 2024 Da Staff Lascia un commento

Conto cointestato: il denaro depositato sul conto corrente cointestato a marito e moglie in comunione legale si presume che appartenga ad entrambi (Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 28772 del 17 ottobre 2023).
L’ex che, al momento dello scioglimento della comunione legale, vuole far valere una situazione giuridica diversa può sempre dare la prova contraria la quale deve essere valutata dal giudice di merito. 
In particolare, il ricorrente dovrà dimostrare anzitutto che si tratti di beni «personalissimi», che gli appartenevano prima della comunione o che egli ha ricevuto durante la comunione per successione o donazione. 

Come superare la presunzione del carattere comune del denaro

Il superamento della presunzione del carattere comune del denaro che residua dopo lo  scioglimento della comunione, esige che sia provata non solo l’origine personale del denaro, ma anche che sia stato conservato e non usato per i bisogni della famiglia. Le spese effettuate per i bisogni della famiglia, che traggono provvista nel conto cointestato, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 143 del Codice civile, non determinano alcun diritto al rimborso tra i coniugi. 
In altri termini, non è possibile chiedere il rimborso dei prelievi di denaro da un conto cointestato (ancorché esso sia alimentato in maniera quasi esclusiva da uno solo dei coniugi) laddove essi siano stati effettuati per far fronte alle necessità familiari. 
Sono questi i principi – precisati dalla Cassazione – che governano il destino delle somme depositate sul conto cointestato ai coniugi quando questi si separano.

Doveri scaturenti dal matrimonio

L’art. 143 c.c. prevede che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Ne consegue che un coniuge non può chiedere all’altro di rimborsare le spese che ha effettuato, attingendo al conto cointestato, per i bisogni della famiglia e che siano riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c.
Viceversa, il coniuge che ha effettuato spostamenti di denaro a proprio vantaggio, per spese voluttuarie e non nell’interesse della famiglia, ha un obbligo di rimborso, in favore dell’altro coniuge, della metà delle somme prelevate dal patrimonio comune.

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