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Legge e Giurisprudenza

Rifiuto ingiustificato di sottoporsi al test del DNA

19 Dicembre 2024 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Accertamento ematico-genetico prova principale anche nel disconoscimento della paternità

Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza n. 30749/2024

L’accertamento ematico-genetico è divenuto la prova principale anche nelle azioni di disconoscimento della paternità e non più soltanto in quelle di riconoscimento. A fronte di un’indagine tecnica risolutiva, peraltro ormai possibile anche attraverso un prelievo di saliva per nulla invasivo, il rifiuto volontario di sottoporsi all’accertamento, pur essendo il frutto di una scelta non coercibile, è suscettibile di essere valutato ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell’esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte.
In motivazione la Suprema Corte di Cassazione ha altresì chiarito che è necessario disegnare dei perimetri precisi entro i quali considerare il rifiuto come ingiustificato.
Anzitutto, non si può accettare una giustificazione del rifiuto basata su convinzioni etiche e religiose, né su questioni inerenti alla riservatezza o all’invasività clinica del test.
È poi necessario che tale rifiuto persista sino al momento della decisione di merito.

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Cosa accade se il coniuge mente sulla propria vita?

14 Ottobre 2024 Da Staff Lascia un commento

Tribunale di Perugia, sentenza n. 939/2024 e Tribunale di Palmi, sentenza n. 6/2021

Secondo i giudici di merito la separazione è addebitabile al coniuge che fornisce false informazioni sulla propria vita.
È quanto accade, ad esempio, se un coniuge dà all’altro false informazioni su aspetti importanti della propria vita. Lo afferma il Tribunale di Perugia nella sentenza n. 939/2024.
La causa è stata promossa dalla moglie, che lamentava continue menzogne del marito, conosciuto in uno Stato estero. La donna aveva esposto, in particolare, che il coniuge le aveva fatto credere di esser stato giudice e avvocato nel proprio Paese e di svolgere attività di docenza in due atenei italiani; presentandosi come persona del tutto diversa da quella che in verità era, giacché aveva riferito di avere incarichi professionali inesistenti e mistificato la realtà, fingendo di avere un’identità diversa dalla propria
Non solo. Le menzogne rilevano anche se il mezzo tramite cui vengono perpetrate è quello dei social network.
Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, anche le false informazioni personali sui social network sono lesive della dignità del coniuge e determinano la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
E’ quanto statuisce il Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) con sentenza n. 6/2021.
La vicenda vedeva una moglie chiedere la separazione coniugale in seguito al progressivo estraniamento del marito dalla vita coniugale consistente in lunghi periodi fuori casa nonché nell’uso smodato del telefono cellulare. La ricorrente aveva, inoltre, appurato come il marito si definisse “single” su Facebook, alimentando consapevolmente la possibilità di entrare in contatto con altre donne.
Nel decidere ambedue le liti, i Giudici di merito richiamano i principi che governano l’onere della prova nelle controversie di separazione: la parte che chiede l’addebito deve provare che la condotta contestata abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; l’altro coniuge deve invece dimostrare che quei fatti non hanno determinato la fine del rapporto.
Ebbene, tra i comportamenti in grado di rendere intollerabile la convivenza si annoverano certamente i comportamenti summenzionati. Si tratta, secondo i Decidenti, di comportamenti che «violano, in tutta evidenza, il dovere di lealtà (…) immanente all’unione matrimoniale», non potendosi dubitare che integri violazione del dovere coniugale «la condotta di chi tradisca la fiducia personale del coniuge, manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita».

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Pensione di reversibilità e convivenza more uxorio

19 Settembre 2024 Da Staff Lascia un commento

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.

La pensione di reversibilità rientra nell’ambito delle prestazioni previdenziali previste per i cosiddetti ‘superstiti’, in caso di morte di un lavoratore assicurato (o pensionato).
Più precisamente, si parla di pensione di reversibilità con riferimento ad un “dante causa” già pensionato e di pensione indiretta quando la prestazione tragga origine dalla morte di un lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato. Il decesso di tale soggetto determina infatti, per i familiari superstiti, il venir meno di una fonte di reddito sulla quale gli stessi avevano potuto fino a quel momento fare affidamento.
La pensione di reversibilità trova il suo fondamento, in costanza di matrimonio, nel principio di solidarietà coniugale, nell’importanza del momento contributivo ai bisogni della famiglia (articolo 143, comma 3, c.c.) e del sostegno prestato all’attività lavorativa dell’altro coniuge che motiva la ricaduta dei vantaggi su entrambi di ogni forma di accantonamento previdenziale.
Il fondamento dell’istituto nell’ambito del divorzio deve invece, rinvenirsi nelle forme di solidarietà post coniugale ed è disciplinato dall’articolo 9 della legge 898/1970, i cui commi 2 e 3 disciplinano il concorso fra ex coniuge e coniuge superstite, secondo questi criteri:

  1. in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un (secondo) coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;
  2. qualora esista un (secondo) coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5.

Il problema fondamentale posto dalla disposizione appena richiamata riguarda, evidentemente, il criterio di ripartizione della pensione tra tutti gli aventi diritto, avendo cura di precisare, naturalmente, che il concorso di più coniugi, superstite e divorziato (o divorziati) lascia, comunque, inalterata la misura complessiva del rateo pensionistico spettante alla categoria del coniuge (cioè, il 60%): misura che, pertanto, andrà divisa tra tutti i coniugi concorrenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la “durata del nuovo rapporto” deve essere calcolata facendo riferimento anche alla convivenza prematrimoniale che acquista una rilevanza autonoma in sede di determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai singoli aventi diritto. Secondo un consolidato principio di diritto, infatti, “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì in distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. Civ., n. 26358/2011).
Da ultimo, con l’ordinanza n. 21997/2024, la Cassazione Civile è tornata sulla questione precisando che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art, 9, a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, in forza del principio solidaristico, secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.

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Assegnazione casa familiare, mobili e arredi

22 Luglio 2024 Da Staff Lascia un commento

Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16691

Con l’ordinanza n. 16691/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che “l’assegnazione della casa familiare deve comprendere anche tutti gli arredi che contribuiscono a rappresentare l’habitat familiare” e non viene meno anche in caso di assenze dei figli, giustificate dalla frequentazione universitaria fuori residenza, se permane un collegamento stabile dei medesimi con l’abitazione del genitore.
La pronuncia della Suprema Corte trae origine da un ricorso proposto da una donna nell’ambito di un procedimento per lo scioglimento degli effetti civili di un matrimonio e si pone in continuità con la giurisprudenza precedente..
In primo grado, il Tribunale di Trieste riconosceva la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile alla moglie, quantificato in € 1.200,00, e condannava il padre a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
La Corte di Appello tuttavia, accogliendo il ricorso dell’ex marito, revocava il contributo al mantenimento di uno dei figli in ragione della raggiunta autosufficienza economica, revocava altresì l’assegnazione della casa familiare in ragione della lontananza dalla casa familiare della figlia – studentessa universitaria fuori sede – definiva come “legislativamente non prevista” l’assegnazione degli arredi e e, da ultimo, revocava l’assegno divorzile ritenendo la donna dotata di redditi adeguati al proprio sostentamento.
L’ex moglie presentava ricorso per Cassazione con quattro motivi di impugnazione che venivano ritenuti tutti fondati.
Con il terzo motivo, la donna lamentava quanto affermato dal giudice di secondo grado in merito alla revoca dell’assegnazione della casa familiare precisando che gli arredi devono essere considerati parte integrante dell’habitat domestico tutelato ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. Sul punto, inoltre, la donna eccepiva che la Corte aveva omesso di considerare la non autosufficienza economica della figlia e aveva disatteso il principio secondo cui la convivenza con i figli ai fini dell’assegnazione non cessa automaticamente se si frequenta un ateneo a distanza, laddove la casa familiare rimanga comunque il luogo cui fare sistematicamente e periodicamente ritorno.
La Suprema Corte, trattando congiuntamente questi motivi, ha confermato che l’assegnazione della casa familiare ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. si estende anche ai mobili e agli arredi poiché i figli – minori o maggiorenni non autosufficienti – hanno diritto a conservare l’habitat familiare in cui sono cresciuti composto delle mura, degli arredi, dei comfort e dei servizi che durante la convivenza hanno caratterizzato lo standard di vita familiare.
In particolare, la Corte ha aderito alla nozione di “casa familiare” così come offerta dalla Corte Costituzionale, quale “ambiente domestico”, costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole. La “casa” viene così “funzionalizzata” alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio “focolare domestico”, una tutela che gode di copertura costituzionale ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost., essendo strumento di protezione dell’interesse della prole. In altri termini, la “casa familiare” – la cui utilizzazione è dall’art. 155, quarto comma, c.c. riservata in via preferenziale al coniuge cui vengono affidati i figli – non è rappresentata dal solo immobile, ma deve essere considerata come espressiva di tutto ciò che, durante la convivenza concorreva ad identificare il “centro di aggregazione e di unificazione della famiglia”, e quindi come un’entità complessiva che ricomprende tendenzialmente anche i beni mobili che ne costituiscono l’arredo (Cass., 9 dicembre 1983, n. 7303).
Tuttavia, se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende, di norma, a mobili ed arredi, è pur vero che nulla vieta ai coniugi di pattuire che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare. Di fatti, il coniuge non assegnatario si trova costretto a cercare una nuova ed adeguata sistemazione abitativa ed è logico che attinga in qualche misura, con l’accordo dell’altro, ai mobili della casa familiare.

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Affidamento dei figli: quando i provvedimenti sono ricorribili per Cassazione?

28 Giugno 2024 Da Staff Lascia un commento

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8744.

I provvedimenti sulle modalità di frequentazione e visita del minore sono ricorribili per Cassazione quando violano il diritto fondamentale alla vita familiare, come sancito dall’ art. 8 CEDU, che trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Fino a tempi recenti, l’orientamento seguito dalla Suprema Corte era quello che negava – laddove la statuizione impugnata avesse ad oggetto le sole modalità del collocamento dei figli, dei quali, non fosse contestato l’affidamento condiviso ai genitori – la possibilità di ricorrere per Cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei caratteri della decisorietà e definitività. Secondo il ragionamento della Corte, tali provvedimenti sarebbero “privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono (…) decisori nè definitivi”

Da ultimo, i Giudici di legittimità hanno mutato orientamento, affermando che le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per Cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.

E’ quanto si evince dall’ordinanza del 3 aprile 2024, n. 8744, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Tali provvedimenti giudiziali, statuendo sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego di frequentazione si traduce nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare.

Tale diritto, sancito dall’art. 8 CEDU, secondo la Cassazione, viene leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore.

Come noto, l’art.. 8 Cedu tutela sia il diritto del genitore affidatario al rispetto delle prerogative genitoriali attribuitegli ai sensi del diritto nazionale, sia il diritto del genitore non affidatario a mantenere adeguati contatti con il minore, esercitando il diritto di visita , diritti , questi, che devono essere contemperati con il superiore interesse del minore. La Corte ha sottolineato la necessità di operare un congruo bilanciamento tra il diritto del genitore non affidatario a mantenere un rapporto personale con il figlio e il benessere psicofisico di quest’ultimo. Ne deriva l’obbligo, per le autorità nazionali, di supportare con misure adeguate il contatto del genitore non affidatario con la prole, pur nella consapevolezza che il diritto di visita non dovrebbe essere attuato contro la volontà dei minori interessati.

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Sì al collocamento dei figli nella casa familiare: i genitori si alternano

10 Giugno 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte d’Appello di Torino, decreto del 14 marzo 2024, n. 314

Uno tra i provvedimenti più significativi emessi nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio è quello relativo al collocamento della prole, mediante il quale si provvede alla scelta della residenza abituale del minore a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori.
Da tale decisione discende una serie di conseguenze di tutto rilievo, prima fra tante quella dell’assegnazione della casa familiare.
Il godimento della casa familiare viene infatti riconosciuto, a prescindere dal diritto di proprietà vantato sull’immobile, al genitore presso cui i figli vengono, appunto, collocati.
E’ facile comprendere, pertanto, come la decisione giudiziale circa il collocamento dei figli, in assenza di un accordo tra le parti, costituisca una tra le più frequenti cause di dissapori tra genitori separati o divorziati.

Più nello specifico, l’art. 337 ter c.c. prevede che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori […] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare […].
Dalla lettura del dettato normativo si evince che il collocamento della prole può essere prevalente o paritetico, così come comunemente definito.
Se il collocamento è “prevalente” la prole viene collocata presso uno dei due genitori (c.d. genitore collocatario) a cui è assegnata la casa familiare, lasciando al genitore non collocatario il diritto di visita secondo un calendario prestabilito.
Diversamente, il collocamento paritetico prevede che i figli vivano per alcuni giorni presso l’abitazione paterna e per altri presso quella materna.

Con l’ordinanza n. 6810/2023 la Corte di Cassazione ha operato una vera e propria rivoluzione copernicana, stabilendo che il collocamento della prole potesse avvenire mediante alternanza dei genitori nella casa familiare.
Un’opzione, quest’ultima – spiega la Corte di legittimità – “che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno” – la quale deve rispondere – “ al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso, tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art. 315 bis, comma 3, c.c. – dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi.”
Mediante questo nuovo modello organizzativo i giudici di legittimità hanno introdotto, pertanto, la possibilità – bene accolta dai tribunali territoriali – che la casa familiare rimanga ad esclusiva fruizione della prole, prevedendo un meccanismo rotativo che consenta ai genitori di alternarsi, in giorni ed orari stabiliti, nell’ottica del “superiore interesse del minore” .
Tuttavia, se in un primo momento la Corte di Cassazione aveva stabilito che per poter disporre un collocamento mediante permanenza fissa dei minori nella casa familiare e rotazione dei genitori presso la stessa fosse necessaria la sussistenza di talune condizioni (quali l’assenza di rapporti conflittuali tra genitori e spirito di collaborazione che abbia ad oggetto non solo la cura del figlio, ma, altresì, la gestione della casa); da ultimo, La Corte d’Appello di Torino ha emesso un’innovativa decisione in tema di collocamento della prole confermando, con il decreto n. 314 del 14 marzo 2024, la pronuncia del Tribunale di Cuneo che, senza alcun accordo tra le parti, aveva disposto il collocamento paritario e alternato delle figlie nella casa coniugale.
Tale pronuncia può essere considerata all’avanguardia principalmente perché, per la prima volta, viene disposto un affido paritario e alternato in via impositiva, pur mancando il consenso di entrambe le parti. Fino al marzo scorso, infatti, si riteneva che tale soluzione potesse essere accolta solo in caso di accordo tra i genitori e quindi in assenza di contrasti tra gli stessi. La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto, tuttavia, che subordinare la scelta del collocamento mediante permanenza fissa della prole nella casa familiare alla sussistenza di uno spirito collaborativo tra i coniugi costituisca, ancora una volta, una fonte du pregiudizio eccessivo per i figli, trasformandosi in un rimedio residuale e difficilmente utilizzabile.
Ne consegue che la previsione di una rotazione settimanale alternata dei genitori nella casa familiare possa essere accordata anche in assenza di un clima di reciproca cooperazione.
In questo modo si pongono davvero le basi per la concreta salvaguardia della serenità dei figli, garantendo agli stessi un ambiente di vita stabile e prevedendo che siano gli adulti a doversi organizzare per garantire la continuità affettiva ai minori, vittime incolpevoli della crisi coniugale.

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SI’ ALLA SCUOLA PRIVATA ANCHE SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE

24 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13570/2024

In caso di disaccordo tra i genitori separati (ed entrambi affidatari) sulla scelta della scuola del figlio, pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico.

IL CASO

Nell’ambito di una causa di divorzio, una donna presentava un ricorso al fine di ottenere l’autorizzazione ad iscrivere il figlio minorenne, per il ciclo di scuola secondaria di primo grado, presso l’istituto scolastico in precedenza frequentato. Dopo l’audizione del minore, il tribunale autorizzava, salvo differente espresso accordo dei genitori, a procedere, pure senza il consenso del padre, a iscrivere il minore alla scuola secondaria. Si osservava che, in mancanza di un’intesa tra i genitori a favore di un istituto scolastico privato, e non emergendo controindicazioni all’interesse del minore, la decisione non poteva che essere a favore dell’istruzione pubblica, salva l’esistenza di elementi da cui desumere un interesse del minore a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha tenuto conto dell’interesse del ragazzo a proseguire il percorso scolastico presso l’istituto scolastico già frequentato, elemento di stabilità e continuità relazionale e sociale.
Il padre – che non aveva prestato alcun consenso a che il figlio frequentasse una scuola privata – si è rivolto dapprima alla Corte d’appello, che non ha accolto l’impugnazione, e, successivamente, ha adito la Corte di Cassazione lamentando che la scelta della madre “vanifica la laicità delle scuole pubbliche” realizzando una “coazione del minore verso una determinata religione”.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

I Giudici di legittimità si sono occupati di dirimere il contrasto insorto tra separati, ambedue esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scelta della scuola, religiosa o laica, presso cui iscrivere il figlio, ritenendo prevalente l’esigenza di tutelare il preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata. Infatti, il principio di laicità “non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco”.
In altri termini, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Tale principio va infatti bilanciato con altri valori, parimenti di rango costituzionale, come il “benessere del minore e il suo interesse a mantenere i rapporti sociali” già acquisiti.
Nel caso si specie, si è evidenziato che già dall’audizione del minore era emerso il suo desiderio di poter continuare a frequentare lo stesso istituto, “dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti”. Inoltre, dalla relazione psicodiagnostica richiesta da entrambi i genitori, emergeva che il minore “aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva”.
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto che in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, sia importante non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come quelle facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
L’impianto seguito dalla Corte di Cassazione è, oltretutto, quello più volte ribadito dalla CEDU (ex multis sentenza n. 54032/22), secondo cui talune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.
Si osservi, peraltro che in caso di contrasto su scelte rilevanti, il giudice, è chiamato, in via del tutto eccezionale ad adottare provvedimenti in luogo dei genitori a “ingerirsi nella vita privata della famiglia”. Nel farlo, il giudice è obbligato a tenere conto “esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata”. “Con la conseguenza – prosegue la decisione – che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione”.
Ne discende che l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore è da ritenere recessiva dinnanzi al superiore interesse di quest’ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata laddove questa scelta contribuisca ad assicurare una crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti.

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Omesso mantenimento all’ex coniuge. Quando scatta il reato?

9 Maggio 2024 Da Staff Lascia un commento

Cass. sent. n.2098/2024

Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per chi non paga gli assegni non solo al figlio ma anche al coniuge, in caso sia di separazione, sia di divorzio.

Il Codice Penale

Il nostro Codice penale tutela la situazione di vulnerabilità degli ex partner e il diritto dei figli minori a ricevere assistenza, con l’adempimento degli oneri connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

In particolare, l’art. 570-bis («Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio») prevede, sulla scia dell’art. 570 c.p. – quest’ultimo applicabile alle famiglie conviventi – l’irrogazione di una pena nei confronti del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Tale norma incriminatrice mira a punire gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi e quelli susseguenti alla sentenza di divorzio, tanto nei confronti dei figli, quanto in favore del coniuge separato o divorziato.

Affinché il reato possa dirsi consumato è necessario che la condotta di sottrazione all’adempimento dei propri obblighi sia una condotta reiterata nel tempo. A tal proposito, si ritiene che una sola condotta omissiva non appaia sufficiente, dato che il termine “si sottrae” implica un comportamento ripetuto nel tempo, non potendosi desumere la volontà di non adempiervi da una sola omissione di corresponsione.

Secondo i Giudici

Secondo i giudici di legittimità l’adempimento in caso di mancata corresponsione delle somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento dei figli (e del coniuge) non autosufficienti economicamente, deve presentarsi «serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sull’entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire». In casi simili, stante la statuizione del giudice civile sui presupposti che giustificano la corresponsione e l’entità del mantenimento, in sede penale non sarà necessario ripetere l’accertamento relativo alla mancanza di mezzi di sussistenza. (Cass. sent. n. 43311 del 2023).

Pertanto, ancorché impossibile determinare ex ante quante omissioni siano effettivamente necessarie affinché si configuri il reato in oggetto, l’orientamento prevalente è incline a ritenere che anche la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per due mensilità consecutive sia sufficiente per l’applicazione dell’art. 570 bis c.p. a condizione che da tale omissione sia derivato un pregiudizio serio e apprezzabile per il soggetto beneficiario.

La Cassazione

Tuttavia, la Cassazione ritiene che l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570-bis c.p. sia in concreto ostativa all’irrogazione della relativa pena. Secondo la Corte di Cassazione, per escludere la sussistenza della fattispecie de qua non può dirsi sufficiente l’allegazione, da parte dell’agente/obbligato, di una “mera” difficoltà economica, essendo necessaria, per contro, la dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità assoluta di adempiere o, comunque, in un contesto di vera e propria indigenza economica.

Nello specifico, tale situazione di assoluta indigenza non può dirsi assimilabile ad una situazione di difficoltà economico-finanziaria transitoria. Occorrerà infatti valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto e ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e di chi ha diritto alle prestazioni, l’ex obbligato a versare l’assegno abbia effettivamente la possibilità di assolvere gli obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. A questo fine, si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali dell’obbligato, della solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita e del contesto socio-economico. (Cass. sent. n. 2098/2024)

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