Legge e Giurisprudenza
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Addebito: spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi rispetto al tradimento
Addebito: spetta al coniuge infedele provare la preesistenza della crisi rispetto al tradimento. A confermare il superiore principio di diritto la Suprema Corte con l’ordinanza n. 16169 del 08.06.2023.
Per gli Ermellini grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La vicenda
Primo grado: Nel corso di un procedimento di separazione, entrambi i coniugi chiedono l’addebito; il Tribunale rigetta ambedue le domande, assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della prole e pone a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore pari a 700,00 euro. In particolare, secondo il Tribunale, la relazione della donna con un altro uomo non avrebbe avuto un’incidenza causale sulla separazione, stante la perdurante (e precedente) crisi originata dall’incidente che ha costretto il marito in sedia a rotelle.
Grado di appello: L’uomo contesta la ricostruzione e propone appello. In accoglimento delle doglianze dell’uomo i giudici di secondo grado riformano la sentenza di prime cure addebitando la separazione alla moglie a cui è revocato il mantenimento con conseguente condanna alla ripetizione di tutti gli importi percepiti.
I giudici di secondo grado riesaminando le risultanze istruttorie hanno ritenuto che la relazione more uxorio intrapresa dalla donna – una volta abbandonata la casa coniugale – abbia avuto un’incidenza causale nella crisi familiare. Infatti, dopo l’incidente, la coppia ha continuato a vivere insieme per otto anni. Dalle conversazioni whatsapp versate in atti emerge come fosse ancora sussistente l’affectio coniugalis. Pertanto, la crisi del rapporto è imputabile al tradimento della donna, onde la dichiarazione di addebito della separazione.
Quando è pronunciato l’addebito
L’addebito è pronunciato in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali sia stata causa della crisi matrimoniale. La sentenza di separazione con addebito comporta delle conseguenze patrimoniali. In tal senso l’addebito ha natura sanzionatoria. Il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e perde, altresì, i diritti successori. Tuttavia, la legge mantiene alcune tutele, come il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di bisogno. Inoltre, se la lesione dei doveri nascenti dal matrimonio è così grave da violare principi costituzionalmente protetti, il partner può chiedere anche il risarcimento del danno da illecito endofamiliare.
La decisione degli Ermellini
La donna, contestando la ricostruzione dei giudici di Corte di Appello, decide di ricorrere in Cassazione. In tale sede la Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 35296, ricorda i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell’onere della prova. Ed in particolare sottolinea che la parte che chiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, ad esempio, per inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda. Ossia deve provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà.
Gli ermellini, quindi, rigettavano il ricorso della donna con conseguente conferma delle statuizioni di secondo grado.
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Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenere conto ai fini dell’assegno di divorzio
Convivenza prematrimoniale: se ne deve tenero conto ai fini dell’assegno di divorzio. Le Sezioni unite della Cassazione, con la recentissima sentenza n. 35385, prendendo atto del mutamento dei costumi inseriscono nel computo della “durata” del matrimonio anche il periodo che precede le nozze laddove si sano state fatte scelte determinanti per il matrimonio stesso.
Il caso
Una donna lamentava l’omessa considerazione da parte del Tribunale nella quantificazione dell’assegno divorzile del periodo di convivenza prematrimoniale, nel quale era nato anche il figlio della coppia. Evidenziava la ricorrente come “non vi sarebbero differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale, soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli”.
Anche la Corte di Appello confermava il provvedimento di primo grado sostenendo che “non risultava che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro”, limitando Il giudizio esclusivamente al periodo di «durata legale del matrimonio» e non anche al periodo di convivenza prematrimoniale «poiché gli obblighi nascono dal matrimonio e non dalla convivenza». Sicché, nel ragionamento del giudice di secondo grado, la donna, all’epoca delle nozze, nel 2003.
La donna ricorreva in Cassazione
La Corte di Cassazione ribalta il ragionamento dei giudici territoriali. Ed invero, ricordano gli ermellini che pur sussistendo nel nostro ordinamento una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza non può sottacersi che gli stessi “sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”. Non può infatti escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo (nella specie, sette anni), abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici. Suddivisione capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.
Secondo gli Ermellini non si tratta di introdurre un’anticipazione dell’insorgenza dei fatti costitutivi dell’assegno divorzile. Si tratta, piuttosto, di consentire al giudice una corretta verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole. Ciò nell’ambito della solidarietà post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione
Alla luce delle argomentazioni sopra rappresentate, gli ermellini affermano che nella determinazione dell’assegno, la Corte d’Appello non ha considerato il contributo al ménage familiare dato dalla donna, anche con il ruolo svolto di casalinga e di madre, durante il periodo di convivenza prematrimoniale (dal 1996 al 2003), continuativo e stabile, nell’ambito del quale era nato anche un figlio.
Principio di diritto
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così affermato il seguente principio di diritto: ”ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».
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Rinuncia al mantenimento e diritto all’assegno sociale
Rinuncia al mantenimento e diritto all’assegno sociale: la Suprema Corte dice si alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, anche per il coniuge che rinuncia al mantenimento, specificando che la normativa prevede come unico requisito, per l’erogazione dell’assegno sociale, lo stato di bisogno effettivo del richiedente.
Il caso
Tizio in primo grado (dal Tribunale di Campobasso) si vedeva riconosciuta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno sociale, originariamente respinta dall’Istituto previdenziale per ritenuto difetto dello stato di bisogno dello stesso. Ed in particolare il Tribunale riteneva che la situazione di “sufficienza economica” palesata dal richiedente in sede di separazione consensuale (da cui era disceso il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dello stesso), non era idonea a dimostrare la sua capienza economico-patrimoniale e di conseguenza la non spettanza dell’assegno assistenziale in suo favore.
Decisone della Corte d’Appello di Campobasso
L’INPS, pertanto, impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello che, di contro, riformando la decisione del giudice di prime cure accoglieva la domanda dell’Istituto previdenziale rilevando come “da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata (…) in sede di separazione consensuale, con rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge, e dall’altra, la natura sussidiaria dell’istituto dell’assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno“.
Tizio ricorreva in Cassazione
Contro la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso Tizio. Il ricorrente rilevava che il Giudice di secondo grado aveva “erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno (…) solo perché lo stesso aveva rinunciato all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell’assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica“.
Decisione della Suprema Corte
Gli Ermellini, con sentenza n. 33513/2023 ritenevano la fondatezza del motivo d’impugnazione, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto “il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno“.
Rinvio per il riesame della controversia
Secondo la Suprema Corte, quindi, ai fini del riconoscimento dell’assegno assistenziale, non rileva il fatto che lo stato di bisogno del richiedente sia incolpevole, quanto il fatto che tale stato sussista e sia integrato nella sua dimensione oggettiva.
Alla luce delle superiori argomentazioni la Suprema Corte cassava la sentenza rinviando alla Corte d’Appello di Campobasso per il riesame del merito della controversia.
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Separazione e Divorzio: la Cassazione dice si alla domanda cumulativa
Separazione e divorzio, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 4311/2023 del 16 ottobre scorso, dice sì all’ammissibilità delle domanda domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunte. Pertanto si potrà addivenire al divorzio in tempi molto più celeri rispetto al passato con un unico atto redatto consensualmente.
La questione giuridica
La questione circa la possibilità di giungere alla separazione e poi al divorzio con un unico atto consensuale era sorto a seguito dell’introduzione della riforma Cartabia in quanto c’erano state interpretazioni divergenti rispetto alla possibilità di applicare il rito unificato anche ai casi consensuali.
Sennonché, Il tribunale di Treviso aveva rinviato alla Corte di Cassazione per dirimere la questione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha abbracciato l’indirizzo favorevole al cumulo di domande di separazione e divorzio nel procedimento su istanza congiunta di cui all’ art. 473 bis.51 c.p.c.
Uno degli aspetti più importanti della riforma del processo civile voluta dalla riforma Cartabia riguarda, appunto, le misure per rendere più rapidi divorzi e separazioni. Ed invero fino a poco tempo fa tali procedimenti hanno avuto spesso tempi lunghissimi, con relativi disagi per le persone coinvolte. Finora in Italia per poter divorziare era necessario che prima la coppia avesse formalizzato la separazione, dopodiché si poteva chiedere il divorzio. Ed in particolare, nei casi di separazione consensuale dopo la separazione bisognava aspettare sei mesi prima di chiedere il divorzio, mentre nei casi di separazione giudiziale bisognava attendere un anno, anche se nei fatti i tempi erano spesso molto più lunghi.
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ancora una volta privilegia il favor libertatis ed il risparmio tendenziale di energie processuali, al contempo valorizzando l’autonomia negoziale dei coniugi con la conseguenza che i tempi per addivenire al divorzio, rispetto al passato, saranno di gran lunga più brevi.
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Illecito endofamiliare per mancato riconoscimento del figlio
Costituisce illecito endofamiliare se alla procreazione non segua il riconoscimento (Tribunale di Sciacca, sent. 3 maggio 2023 n. 130).
L’orientamento della giurisprudenza
L’automatismo che sussiste tra responsabilità genitoriale e procreazione costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare. Pertanto, ogni qual volta alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore si commette un illecito.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, presupposto di tale responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è la consapevolezza del
concepimento da parte del genitore.
Per il Tribunale di Sciacca, in tema di responsabilità genitoriale, è necessario adeguarsi alle pronunce della Corte di Cassazione sul punto.
In particolare La Suprema Corte ricorda che «in ordine alla sussistenza dell’illecito endofamiliare dedotto in giudizio, attinente al rapporto filiale, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012)».
Il mancato riconoscimento dei figli deve avere i caratteri tipici dell’illecito civile e dunque essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Presupposti in fatto ed in diritto
Il presupposto, quindi, per configurare una responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, con
conseguente diritto al risarcimento del danno per il figlio, è infatti costituito dalla «consapevolezza
del concepimento. Ciò però non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla
prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa
consumazione di rapporti sessuali non protetti all’;epoca del concepimento» (Cass. 26205/2013).
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No mantenimento alla figlia maggiorenne senza lavoro e fuori corso all’università (Cass. Civ. sez. I, 8 giugno 2023, n. 16327)
No all’assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne senza lavoro e fuori corso all’università: è questo il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, I Sez. Civile con il recente provvedimento n. 16327 del 8 giugno 2023.
la domanda che si sono posti i giudici era la seguente: Il genitore obbligato a corrispondere al/alla figlio/a maggiorenne, ma non economicamente indipendente, un assegno periodico può chiederne la modifica in virtù del suo scarso rendimento universitario?
Il caso
In primo grado: Tizio proponeva ricorso ex art. 710 c.p.c. (oggi abrogato dalla riforma Cartabia) al Tribunale di Vibo Valentia per chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento da lui dovuto in favore della figlia Caia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. L’uomo deduceva l’insufficiente rendimento di quest’ultima nello studio universitario. La ragazza si costituiva e contestava la richiesta del padre, che era però accolta dal Tribunale e comportava una riduzione del predetto assegno ad € 600,00.
In appello: Caia proponeva reclamo, che era accolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro la quale non riteneva configurabile una “inerzia colpevole della figlia nel completamento degli studi o nella ricerca di un’occupazione” poiché dall’istruttoria era emerso che la ragazza soffriva di una sindrome depressiva. I giudici di secondo grado sostenevano così che non fosse giustificata “una revoca o riduzione del contributo al mantenimento, non essendo stata peraltro evidenziata alcuna sopraggiunta difficoltà del padre a far fronte agli esborsi concordati in sede di divorzio”.
Decisione degli Ermellini
Tizio proponeva ricorso per cassazione, mentre Caia resisteva con controricorso.
La Corte esaminava i motivi di ricorso ritenendoli meritevoli di accoglimento richiamando il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, alla luce del principio di responsabilità che permea il nostro ordinamento giuridico, il soggetto di maggiore età “[…] non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative: ciò anche al fine di evitare “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”, escludendo ovviamente situazioni di minorazione fisica o psichica tutelate dall’ordinamento” (v. Cass. civ., n. 12477/2004).
L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., “non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” ma con il solo e provato raggiungimento dell’indipendenza economica. Conseguentemente, il genitore che contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio. Deve dimostrare, quindi, che persista un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue inclinazioni e/o rifiuti le occasioni che gli vengono offerte.
Principio di diritto
In conclusione il figlio “divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (v. Cass. civ., n. 38366/2021; Cass. civ., n. 27904/2021).
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