• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Archivi per Giugno 2020

Pensione di reversibilità: come avviene la ripartizione tra ex coniuge e coniuge convivente?

30 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In tema di pensione di reversibilità, la Suprema Corte di Cassazione fa il punto circa i criteri da utilizzare per procedere alla ripartizione della stessa tra coniuge divorziato e il coniuge superstite.

In particolare, l’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (art. 9 l. 898/1970), a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge convivente, va effettuata sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi rapporti. A quest’ultimo criterio si aggiungono ulteriori correttivi (Cass. civ., ord. n. 11520/2020).

Il fatto

A seguito del decesso del marito, la seconda moglie conveniva in giudizio l’INPS per ripartire le quote della pensione di reversibilità tra sé e la ex coniuge.

Sia in primo grado che in appello, i giudici assegnavano al coniuge divorziato una quota pari all’ 80% della pensione di reversibilità erogata dall’INPS. Al coniuge superstite assegnavano il restante 20% del trattamento.

Per i giudici di merito, una ripartizione di questo tipo era giustificata dal raffronto tra la durata dei rapporti matrimoniali. Invero, con la prima moglie 36 anni nel corso del quale erano nati 4 figli. Con la seconda moglie 16 anni e senza prole. 

Dunque, è chiaro che nella decisione i giudici di merito avevano adottato il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale ultimo criterio, tuttavia, temperato da correttivi di carattere equitativo. 

La seconda moglie ricorreva in Cassazione

Quest’ultima presentava ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Innanzitutto la donna lamentava la diversità di trattamento, nella materia in esame, riservata alle coppie sposate e alle coppie di fatto. Dunque, denunciava l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della L. 898/1970. 
  • Con il secondo motivo lamentava la mancata adozione, da parte dei giudici di merito, di un criterio sostanziale nell’attribuzione delle quote spettanti. Infatti, la donna sottolineava come non fosse stato dato alcun valore al fatto che essa si fosse presa cura del marito fino alla morte.
La decisione della Corte di Cassazione 

Con riguardo al primo motivo la giurisprudenza di legittimità è chiara. 

Infatti, in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità (ex art. 9 della l. 898/1970) in favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, la ripartizione del trattamento economico va effettuata sulla base di più criteri. Innanzitutto, sulla base del criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni. In più occorre ponderare ulteriori elementi quali: l’entità dell’assegno; le condizioni economiche dei coniugi; la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. 

Con riguardo a questo ultimo aspetto, occorre ricordare la sentenza n. 491/2000 della Corte Costituzionale. Invero, “la diversità tra famiglia di fatto e  famiglia fondata sul matrimonio è basata sulla constatazione che la prima è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda”.

Una ricostruzione che la Cassazione decideva di abbracciare in toto, anche sulla base delle previsioni della Legge Cirinnà (l. 76/2016). Il legislatore, infatti, ha previsto l’applicabilità, per le unioni civili, di tutta una serie di norme di cui alla legge 898/1970 (compreso l’art. 9) nei limiti della compatibilità. 

Invece, per le convivenze di fatto rileverebbe esclusivamente lo stato di bisogno.

Quindi per la Cassazione, dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali (e della correlazione con il diritto previdenziale), le situazioni restano distinte.

Alla luce della ricostruzione riportata, la Suprema Corte valutava come del tutto infondato il primo motivo. 

Anche il secondo motivo di ricorso risultava essere infondato: in sede di giudizio in Cassazione è preclusa qualsivoglia rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito.

Per i superiori motivi la Suprema Corte rigettava il ricorso. 

Potrebbe anche interessarti “Pensione di reversibilità: spetta anche all’ex coniuge passato a nuove nozze?”. Leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, diritti del coniuge superstite, divorzio, morte coniuge, pensione

Assegno universale per i figli

22 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

L’assegno universale per i figli è una delle principali misure del Family Act. Si tratta, in particolare, di un beneficio economico per le famiglie con figli. L’importo dovrebbe cambiare in base al reddito familiare.

Di seguito i dettagli della misura.

Family Act cosa è?

Il Family Act, ossia il disegno di legge delega recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, è un insieme di misure previste dal Governo per le famiglie, per l’approvazione del quale manca ancora l’obbligatorio passaggio dal Parlamento.

Una delle più interessanti novità previste dal Family Act è l’assegno universale per i figli.

In cosa consisterebbe l’assegno universale per i figli?

Le caratteristiche dell’assegno universale per i figli sono indicate nell’art. 2 del Family Act. Ebbene, esso consiste in un beneficio di carattere economico per tutte le famiglie con dei figli a carico. La platea dei beneficiari sono le famiglie italiane. L’importo consisterà in un ammontare minimo a cui verrà aggiunta una ulteriore somma variabile da determinare in base al valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

L’assegno verrà attribuito a ciascun figlio/a, fino al compimento del 18esimo anno di età, e nel caso di figlio successivo al secondo, l’ammontare dell’assegno universale subirà un incremento del 20%.

Anche in presenza di figli disabili l’assegno sarà più alto. In particolare la somma stabilità sarà incrementata del 20%.

A decorrere da quando e fino a quando verrà erogato?

Secondo quanto riportato nel testo del Family Act l’assegno universale per i figli verrà erogato dal settimo mese di gravidanza. Il sostegno economico sarà versato mensilmente fino al compimento della maggiore età del figlio.

In merito alle modalità, la misura economica può consistere o nell’erogazione di una somma di denaro, oppure nel riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta.

Inoltre, l’assegno universale non concorrerà a formare il reddito complessivo del nucleo familiare.

Le altre misure previste dal Family Act

Oltre all’assegno universale per i figli, il Family Act annovera altre misure nell’interesse della famiglia quali:

– il congedo parentale obbligatorio anche per i padri;

– l’integrazione dello stipendio per le madri lavoratrici;

– contributi (fino al 100%) per le rette degli asili nido o per le attività ludiche e sportive da praticare dopo la scuola;

– detrazioni per i libri e per l’affitto degli universitari

– agevolazioni fiscali per le giovani coppie, di età non superiore a 35 anni, per l’affitto della prima casa.

Quando entrerà in vigore la misura?

In merito all’entrata in vigore del Family Act e di conseguenza dell’assegno universale non ci sono certezze. Essa è connessa all’approvazione parlamentare. Tuttavia, il Ministro per la Famiglia e per le Pari Opportunità intervistata su punto ha dichiarato che la misura potrebbe entrare in vigore già da gennaio 2021.

Sicché, sino all’approvazione parlamentare, non rimane che attendere.

Potrebbe anche interessarti “Il reddito di cittadinanza è pignorabile?”. Leggi qui.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno per le famiglie, misure famiglia, misure governo

No pignoramento all’ex marito che non versa il mantenimento perché paga il mutuo cointestato

19 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

Pignoramento: nel caso in cui l’ex coniuge agisca esecutivamente per recuperare l’assegno di mantenimento non versato, a quest’ultimo può essere opposto in compensazione un credito di pronta liquidazione.

La Cassazione ha affermato che, in caso di avvio di procedure di espropriazione immobiliare da parte dell’ex coniuge finalizzate al recupero dell’assegno di mantenimento non corrisposto, il soggetto obbligato può portare in compensazione il credito relativo al mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente da uno. Ciò a causa della natura dell’assegno di mantenimento per il coniuge, che non soddisfa un bisogno strettamente alimentare, ma risponde a vincoli solidaristici derivanti dal rapporto di coniugio (Cass. civ. sent.n. 9686/2020).

Il fatto

Una donna avviava un pignoramento immobiliare nei confronti dell’ex marito. Ciò al fine di recuperare gli assegni di mantenimento dovuti e mai corrisposti. 

L’uomo si opponeva al pignoramento eccependo la compensazione di un credito vantato dallo stesso nei confronti della donna. Tale credito derivava dal pagamento di un mutuo stipulato da entrambi i coniugi e pagato esclusivamente dal marito.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione del marito.

Anche la Corte di Appello competente confermava la decisione di primo grado. Infatti, sottolineavano i giudici, il credito vantato dalla ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, posto che non era stato dedotto e provato nulla circa gli alimenti in favore dei figli. In più, il credito opposto dall’ex marito derivava da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

Sicché la donna, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva ai giudici di legittimità. 

La decisione della Corte di Cassazione

La questione: l’assegno di mantenimento può essere oggetto di compensazione?

La donna ricorreva in Cassazione adducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo e principale motivo ella asseriva che la Corte di Appello non avrebbe considerato che il mantenimento fosse sia per sé stessa che per i figli. Per tale ragione, l’assegno di mantenimento non poteva essere oggetto di compensazione. 

La Cassazione, però, rigettava il ricorso e chiariva la sostanziale differenza tra il credito per il mantenimento dei figli e la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie. 

Invero, il credito per il mantenimento dei figli “presuppone uno stato di bisogno perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non pignorabili” (cfr. Cass., n. 11689/2018 – n. 23569/2016).

Diversa è, invece, la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie: questo trova la sua fonte nel diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, dunque, si inquadra in un perimetro ben più ampio, posto che non si limita a soddisfare bisogni primari.

La diversità tra le due tipologie di assegno è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla stessa Cassazione.

Applicando, nel caso in esame, i principi di cui sopra, la Corte dava ragione all’uomo. La donna non aveva provato la quota alimentare riferita ai figli. Riteneva che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva poteva essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il pagamento del mutuo.

Pertanto il ricorso della donna veniva rigettato

Potrebbe anche interessarti “Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a a versare il contributo paga l’Inps”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: compensazione crediti, mantenimento, natura mantenimento, procedura esecutiva

Assegno di divorzio: ridotto se il matrimonio è di breve durata e se l’ex coniuge eredita dei beni

11 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

In materia di assegno di divorzio è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione.

Questa ha stabilito che l’assegno di divorzio va ridotto in presenza di circostanze quali: la cospicua eredità percepita dall’ex coniuge e la breve durata del rapporto matrimoniale (Cass. civ., Ord. n. 10647/2020).

Il caso

La Corte d’Appello rigettava il ricorso di un uomo volto ad ottenere la riduzione dell’assegno divorzile in favore della ex moglie.

L’uomo fondava la richiesta su diversi motivi: 1) il peggioramento delle proprie condizioni economiche. 2) la rosea situazione reddituale della ex moglie: la donna, oltre ad essere proprietaria di alcuni immobili, aveva ricevuto in eredità una somma di denaro pari a circa 120.000,00 euro.

I giudici di merito sottolineavano che il ricorrente, avvocato, percepiva una pensione di euro 4.500,00; possedeva molteplici immobili (di cui uno in locazione a terzi) ed aveva sottoposto la villa di proprietà a vincolo di destinazione in favore della nuova moglie.

Dunque, pur riconoscendo un miglioramento della situazione reddituale della ex moglie, la Corte adita rappresentava come la stessa al momento della pronuncia di divorzio fosse comunque priva di occupazione lavorativa.

Per tali ragioni, la Corte di Appello rigettava il ricorso. Affermava che il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie non rappresentasse un motivo sufficiente per accogliere la domanda.

Il ricorso in Cassazione

L’uomo ricorreva dinanzi la Corte di legittimità, sollevando i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo motivo egli lamentava la mancata applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio. Ciò in quanto la ex moglie, con la quale non aveva avuto figli, non si era mai preoccupata di contribuire alle spese di famiglia. In più, il ricorrente affermava di essere titolare di una pensione di 1.800,00 euro e non di 4.500,00.

Con il secondo, egli lamentava l’omessa valutazione della circostanza delle nuove nozze.

Con il terzo, infine, rilevava la mancata considerazione del miglioramento delle condizioni reddituali della ex moglie alla luce del lascito ereditario.

La Cassazione riteneva fondati i motivi avanzati dall’ex marito

La Suprema Corte affermava che, ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, per procedere alla riduzione dell’assegno è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto all’assetto definito in sede di divorzio, attraverso la comparazione delle rispettive situazioni, in ossequio ai principi giurisprudenziali attuali (cfr Cass. civ., n. 1119/2020).

Dunque, ai fini della riduzione dell’assegno è necessario che si rinvengano elementi fattuali idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale. Il giudice, in presenza di queste modifiche, è tenuto ad applicare i principi in materia per modulare l’assegno di divorzio.

Tornando al caso di specie, la Cassazione rilevava che i giudici di merito non avevano valutato correttamente gli elementi dedotti dal ricorrente. Primi tra tutti la cospicua eredità acquisita dalla ex moglie. Secondo, poi, i sopravvenuti oneri del marito per il nuovo matrimonio: da tempo la giurisprudenza valuta tali circostanze come idonee a modificare la misura dell’assegno di divorzio.

Infine, la Corte di Appello non aveva attribuito rilevanza neppure alla limitata durata del vincolo matrimoniale. Anch’esso elemento fattuale di cui tener conto per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’uomo.

Potrebbe anche interessarti”Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a versare il contributo paga l’Inps”. Leggi qui.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno, coniugi, divorzio, mantenimento, separazione

Affido congiunto: è da escludere in caso di alta conflittualità tra i genitori

8 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

E’ corretto negare l’affido congiunto a quei genitori che si sono rivelati incapaci di elaborare il fallimento del proprio progetto di coppia e sono quindi in costante conflitto reciproco, anche in presenza del figlio, incapaci di dialogare o accordarsi nell’interesse superiore del minore senza ricorrere ad avvocati o all’autorità giudiziaria (Cass. civ., ord. n. 5604/2020).

Pertanto l’incapacità di rapportarsi responsabilmente alla genitorialità mette a rischio l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli.

Il caso

Un uomo si rivolgeva al Tribunale di Roma chiedendo l’affido condiviso del figlio minore nato da una relazione more uxorio.

Il Tribunale adito, con decreto, rigettava la richiesta e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale già disposta dal Tribunale per i minorenni. Determinava, altresì, il contributo mensile per il mantenimento, dovuto dal padre, e poneva le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.

Gli stessi proponevano reclamo nei confronti del decreto: il padre chiedeva nuovamente l’affido condiviso del figlio, oltre che la rideterminazione dell’assegno di mantenimento da esso dovuto; invece, la madre chiedeva la corresponsione di un contributo maggiore.

La CdA di Roma rigettava entrambi i reclami, adducendo le seguenti motivazioni.

In primis, a fondamento di detta decisione, vi era la constatazione di un rapporto altamente conflittuale tra i genitori. Questo elemento escludeva di default la possibilità di un affido congiunto del minore.

Con riguardo agli aspetti economici, la Corte reputava corretta la determinazione dell’assegno di mantenimento stabilita dal Tribunale in primo grado.

Da ultimo la CdA, avendo rilevato il parziale inadempimento del padre nel corrispondere l’assegno, aveva disposto che quest’ultimo fosse versato alla madre direttamente dal datore di lavoro dell’ex compagno (ai sensi dell’art. 156 c.c.).

Il ricorso in Cassazione

L’uomo impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Innanzitutto il ricorrente contestava l’entità del mantenimento da esso dovuto. Lo stesso sottolineava come i giudici di appello non avessero in alcun modo tenuto conto della sua situazione reddituale, né avessero indagato circa le condizioni patrimoniali dell’ex compagna. Secondo il ricorrente, la donna, oltre ad essere proprietaria di svariati immobili, non avrebbe mai cercato di rendersi economicamente autonoma.

Con il secondo motivo di ricorso, l’uomo reiterava la richiesta di affido congiunto del figlio minore. Questi chiariva come il trasferimento dell’ex compagna da Milano a Roma fosse la reale causa dell’inasprimento dei rapporti tra i due genitori: infatti, a detta del ricorrente, il trasferimento del figlio presso un’altra città aveva comportato una lesione al proprio diritto alla bigenitorialità.

L’iter decisionale della Cassazione.

La Corte dichiarava inammissibili entrambi i motivi di ricorso.

Con riguardo al primo motivo la Corte rilevava che, al fine di stabilire l’entità del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non collocatario, occorre osservare il principio di proporzionalità. Ciò significa che la misura dell’assegno deve tenere conto dei redditi di entrambi i genitori, oltre che delle esigenze del minore alla luce del tenore di vita goduto (così Cass. civ., n. 4811/2018).

La Corte rilevava come i giudici di appello avessero ampiamente esaminato i redditi di entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze del bambino. Dunque riteneva che la pronuncia di secondo grado fosse immune da vizi.

Anche l’ordine impartito al datore di lavoro dell’uomo di versare le somme in favore della madre era stato ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, poiché adeguatamente motivato.

Nei casi di alta conflittualità…

la Corte precisava che l’esistenza di un rapporto di conflittualità tra le figure genitoriali non preclude l’accesso al regime dell’affido condiviso. Ciò purché si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Sicché non deve essere messo in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (così Cass. civ., n. 6535/2019).

Pertanto, la decisione dei giudici di merito era da ritenersi assolutamente congrua posto il «quadro di genitorialità “assolutamente desolante”» caratterizzante la relazione tra i due soggetti.

Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Roma era altresì emerso: l’incapacità degli ex conviventi di elaborare il fallimento del progetto di coppia; il costante rifiuto dei genitori di avviare un percorso di mediazione.

Questi elementi, unitamente considerati, avevano spinto la CdA competente a confermare l’affidamento del bambino al Comune di Roma. Veniva inoltre nominato il Sindaco pro tempore tutore provvisorio e avviato un adeguato supporto psicologico.

Alla luce delle suesposte motivazioni la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile.

Potrebbe anche interessarti “Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a versare il contributo paga l’Inps”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, affidamento al servizio sociale, affidamento condiviso, affidamento esclusivo, divorzio, figli minori, separazione

Ritardo mantenimento: se l’obbligato ritarda a versare il contributo paga l’Inps

3 Giugno 2020 Da Staff Lascia un commento

Ritardo mantenimento: se l’obbligato a versare il contributo al mantenimento provvede in ritardo rispetto alla scadenza, si può chiedere l’ordine di pagamento nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 156 c.c.

Ebbene, ciò avviene nei casi in cui il comportamento dell’obbligato è idoneo a far sorgere dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento in grado di frustare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito (Trib. Terni sent. n. 125/2020). 

Il fatto

Il Tribunale di Terni si pronunciava sul ricorso di una donna, destinataria di un assegno di mantenimento da parte dell’ex marito. Quest’ultima si era rivolte all’INPS, quale ente preposto all’erogazione della pensione in favore dell’uomo, per ottenere il versamento della somma a titolo di mantenimento per alcune mensilità che l’obbligato aveva omesso di pagare. 

Su istanza di entrambe le parti,  il procedimento veniva trattato mediante il deposito di note, all’esito del quale il giudice riservava la decisione al Collegio.

In particolare, la ricorrente si era premurata di fornire una corposa documentazione dalla quale emergeva il ritardo con cui l’ex marito aveva provveduto alla corresponsione del mantenimento.

Con riguardo, invece, ad ulteriori e diverse mensilità, risultava che l’uomo aveva del tutto omesso di versare le somme dovute a titolo di mantenimento. Solo a seguito della notifica dell’atto di precetto il precettato sanava il pregresso maturato. 

L’uomo, tuttavia, asseriva che il ritardo nei pagamenti era dovuto ad una momentanea situazione di difficoltà economica causata dalla necessità di sostenere spese improvvise. Inoltre, a suo dire, l’ex moglie a nessun titolo avrebbe potuto avanzare tali richieste all’INPS.

Sciolta la riserva, veniva accolta la domanda della donna. 

La decisione del Tribunale di Terni

Innanzitutto occorre rammentare che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il chiesto versamento ex art. 156 c.c. impone al giudice “un preliminare apprezzamento circa l’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi sulla regolarità del futuro adempimento”.

Se l’obbligato non adempie puntualmente all’obbligo di mantenimento e qualora il suo comportamento sia idoneo a fare sorgere dubbi circa la tempestività dei futuri adempimenti il giudice è legittimato ad emanare un ordine di pagamento nei confronti di terzi ai sensi dell’art. 156 comma 6 c.c.

Infatti, anche il semplice ritardo nell’adempiere è idoneo a compromettere la funzione propria dell’assegno di mantenimento. 

Tornando al caso di specie, il Collegio dava ragione alla donna. Il collegio riteneva che il ritardo nei pagamenti, unitamente all’omesso versamento di alcune mensilità, costituiva circostanza idonea a far sorgere un’incertezza sul futuro e tempestivo versamento di quanto dovuto. Ciò, altresì, tenuto conto della non adeguatezza della documentazione allegata dall’ex marito per dimostrare la situazione di difficoltà economica patita. 

Dunque, le riportate circostanze determinavano l’accoglimento del ricorso della donna. Veniva pertanto disposto ordine all’INPS, nella qualità di soggetto erogatore della pensione, di corrisponde l’assegno mensile per il  mantenimento a favore della richiedente.

Potrebbe anche interessarti “Pensione di reversibilità: spetta anche all’ex coniuge passato a nuove nozze?”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mantenimento, obbligo del terzo, omesso mantenimento, versamento in ritardo

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.