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Archivi per Febbraio 2019

Comodato e convivenza. Devo restituire la casa agli ex “suoceri” se la relazione con il mio ex è finita?

28 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I “suoceri” non possono chiedere alla ex “nuora” la restituzione della casa data in comodato al figlio. Se lei continua ad abitarci insieme alla figlia minorenne, infatti, non vengono meno le ragioni del comodato, anche se la convivenza è finita (Cass. 27437/2018).

Il caso è interessante in quanto frequente. I genitori concedono al figlio – in comodato d’uso gratuito- un appartamento, di modo che vada a viverci con la compagna. Come spesso accade dopo qualche tempo la relazione si incrina: lui lascia la casa familiare. Lei resta, insieme alla figlia nata durante la convivenza.

I suoceri non ci stanno! Non sopportano che la donna continui a stare a casa loro nonostante l’amore con il figlio sia finito. Si rivolgono così al Tribunale per richiedere la restituzione della casa.

Sia in primo che in secondo grado i Giudici rigettano la richiesta dei suoceri. Di contro, in favore della nuora, riconoscono che la finalità del comodato fosse stata proprio quella di soddisfare le esigenze abitative della famiglia.

Trattandosi di comodato familiare – riconducibile alla disciplina ex art. 1809 c.c. – l’unica possibilità di riavere l’immobile, a detta dei Giudici, sarebbe stato il verificarsi di un bisogno urgente ed imprevisto. La realtà è che i suoceri non hanno alcun motivo reale per pretendere la restituzione della casa.

Nonostante tutto decidono di ricorrere in Cassazione. E lo fanno sostenendo che quello in oggetto non fosse un comodato familiare, in quanto non c’era matrimonio ma solo una convivenza. E quindi la fine della relazione non era stata suggellata da un provvedimento di separazione che assegnava la casa alla “nuora”.

Dunque, a loro dire, non di comodato a tempo indeterminato si trattava, ma di comodato precario, ex art. 1810. In questi termini avrebbero potuto ottenere la restituzione dell’immobile con la semplice richiesta.

Ma la Suprema Corte rigetta il ricorso, argomentando innanzi tutto che la Corte d’Appello, aveva correttamente deciso, applicando di fatto due orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.

Il primo, delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui se il comodato nasce o si consolida per esigenze abitative familiari, gli interessi del proprietario e del comodatario devono essere bilanciate. Come? facendo riferimento all’art, 1809 c.c.. Prevedendo dunque la restituzione dell’immobile al proprietario solo nel caso in cui questi abbia un bisogno urgente ed imprevisto. ( Cass. S.U. n. 20448/2014; Cass., S.U. n. 13603/2004).

Il secondo, della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l’equiparazione tra cessazione della convivenza e separazione personale dei coniugi ai fini della tutela e del mantenimento della destinazione dell’immobile a residenza familiare.

Per un ulteriore approfondimento dell’argomento leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abitazione familiare, comodato, convivenza, fine convivenza, nuora, restituzione, restituzione casa familiare, suoceri

Bigenitorialità: principio inattaccabile anche se la mamma soffre di disturbo della personalità.

28 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’affidamento condiviso dei figli e il principio della bigenitorialità continuano ad essere validi anche quando uno dei genitori è affetto da patologia psichica.
(Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., ud. 18-01-2018; 05-03-2018, n. 5096).

I genitori si separano.
La madre ha un patologia di disturbo della personalità che talvolta la porta ad essere aggressiva con i figli. Quindi, in prima battuta, il Tribunale decide di affidare i minori in via esclusiva al padre.

La mamma però vede leso il suo diritto e quello dei suoi figli, e ricorre in appello.

Questa volta la Corte accoglie la richiesta della donna e decide per l’affidamento condiviso, pur regolando in maniera puntuale gli incontri madre/figli.  Nonostante le problematiche di tipo psicologico, il giudice non ritiene opportuno ledere il principio della bigenitorialità.

Successivamente anche la Cassazione si pronuncia in questo senso. E spiega meglio cosa si intende per affidamento condiviso e  bigenitorialità.
I due concetti non significano, tout court,  la divisione a metà del tempo trascorso e del luogo vissuto dai bambini tra i genitori. Ma permettere ad entrambi di svolgere il loro ruolo, nell’interesse dei figli.

I giudici hanno  valutato in maniera attenta la condizione di salute della donna, e ne hanno tenuto conto. E infatti hanno riconosciuto la necessità che i figlioletti continuino ad abitare con il padre.

Ciò non toglie che la madre possa continuare a svolgere il suo ruolo, pur considerando i limiti che la sua malattia impone, per il benessere e la serenità dei bambini.

 E infatti, la Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, hanno anche stabilito che gli incontri madre/figli avvengano in circostanze protette.  Per due volte la settimana, a casa della mamma, ma sotto l’occhio attento dei servizi sociali. Il terzo incontro settimanale avverrà presso il centro di neuropsichiatria infantile.

L’affidamento però deve restare condiviso per permettere ad entrambi i genitori di intervenire e decidere per il benessere dei loro figli in particolari  occasioni.

Nonostante il disturbo psichico, secondo i giudici,  la mamma è comunque capace di prendere quelle decisioni che sono più importanti per i suoi figli, dato che la patologia la colpisce solamente in situazioni di grave stress.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, bigenitorialità, disturbo della personalità, mamma aggressiva, patologia psichica

Parto in anonimato. Si può cambiare idea?

26 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Cass. Civile n. 31196/2018. Il parto in anonimato non pregiudica la possibilità per la madre di cambiare successivamente idea. Quindi potrà richiedere il riconoscimento del bambino, a meno che non sia andato in affidamento preadottivo.

Una donna sceglie di dare alla luce un bambino con un parto in anonimato. La circostanza impone dunque l’apertura di un procedimento di adozione abbreviata per il neonato, ai sensi dell’art. 11 della L. 184/1983.

Nel corso di questo iter la donna però ritorna sui suoi passi. Desidera essere mamma di questo bambino.

Quindi presenta al Tribunale per i Minorenni istanza di sospensione della procedura di adottabilità. E contestualmente chiede di poter riconoscere il bambino.

Il Tribunale per i Minorenni però non accoglie la richiesta della donna.

La battaglia di quest’ultima per il riconoscimento del figlio continua in appello. Ma anche la Corte territoriale rigetta le istanze della mamma, sostenendo che, nonostante la donna si fosse rivolta per tempo al Tribunale per i Minorenni, l’appello era inammissibile. Infatti nel frattempo il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato il minore adottabile con sentenza. Ciò avrebbe fatto venir meno l’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento.

Quando, dunque, la scelta di un parto in anonimato preclude la possibilità di un successivo ripensamento? E’ sufficiente la dichiarazione di adottabilità del minore?

La Cassazione prende una posizione chiara in proposito. E stabilisce che il riconoscimento materno dopo un parto in anonimato è possibile fino a che il bambino non sia dato in affidamento preadottivo.

E poiché nel caso in esame l’affidamento non era in atto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento preadottivo, dichiarazione di adottabilità, parto in anonimato, riconoscimento del figlio, riconoscimento materno, ripensamento

Casa costruita con i miei soldi su terreno dell’ex. E ora?

18 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La casa costruita su terreno dell’ex convivente anche  con i soldi  dell’altro membro della coppia, non è di proprietà di entrambi. Ma chi ha investito economicamente può recuperare il denaro versato. (Cass. Civile, Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732)  

Marta e Stefano (nomi di fantasia) iniziano una relazione nel lontano 1987. Per circa 10 anni la coppia, pur amandosi, decide di non andare a convivere. In questo lungo periodo, però, insieme costruiscono una casa su un terreno di proprietà esclusiva di Marco. Entrambi vi investono tempo, lavoro e denaro, sognando la loro vita insieme.

Non appena i lavori di costruzione finiscono, i due vanno a vivere insieme nella nuova casa, senza sposarsi. Purtroppo però la convivenza mette a dura prova questo rapporto, che dopo quattro anni di vita condivisa, nel 2001, si scioglie.

Dopo alcuni anni, Marta cita in giudizio l’ex compagno, chiedendo la divisione in parti uguali del patrimonio familiare (al momento della fine del rapporto), oppure la restituzione delle somme investite per la costruzione della casa.

Con la fine della convivenza, infatti, Marta, che non si era preventivamente tutelata, era rimasta con un pugno di mosche in mano! E difatti, secondo il “principio dell’accessione” l’immobile costruito su terreno di proprietà di un soggetto, diventa automaticamente proprietà esclusiva di quest’ultimo.

Il processo ha avuto alterne vicende nei suoi vari gradi, e ha visto anche la morte di  Stefano, e il subentro, al suo posto, della moglie.

La Cassazione, ha stabilito che si è trattato di un caso di  indebito arricchimento, in favore di Stefano. E’ vero che Marta aveva volontariamente investito il proprio tempo – ma soprattutto – il proprio denaro, per la costruzione di quella casa. Ma è anche vero che lo aveva fatto in vista di un futuro comune, per poter godere di quella casa insieme a Stefano. E non perché volesse avvantaggiarlo o fargli un regalo.

La Suprema Corte specifica però che a Marta non spetta la comproprietà della casa, ma ha diritto a recuperare le somme che ha speso e ad essere indennizzata per le energie lavorative impiegate per la costruzione della casa.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: casa, comproprietà, conviventi, convivenza, costruzione, proprietà esclusiva, risarcimento, soldi, terreno

Adozione coparentale e famiglie omosessuali: il mancato raggiungimento dello status unico di Figlio.

11 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Un focus sulla tutela giuridica acquisita dal figlio minorenne quando la madre sociale, compagna della madre biologica, ottiene l’adozione in casi particolari.

L’adozione coparentale è una delle quattro tipologie di adozione in casi particolari declinata nell’art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184/1983. Si tratta di quei casi in cui la madre sociale (ossia la madre non biologica) adotta il figlio della compagna (madre biologica).

La lettera d) venne inserita nel 2001 dalla legge n. 149, che modificava la legge sulle adozioni per dare copertura giuridica a situazioni in cui tra il bambino e la figura adulta di riferimento nascevano legami significativi, la cui interruzione avrebbe turbato gravemente il bambino.

La chiave interpretativa della norma e la sua ratio è l’”interesse superiore del bambino”, perciò tale adozione è possibile, seguendo una procedura semplificata, a condizione però che il Tribunale verifichi in maniera approfondita se effettivamente l’adozione realizza il superiore interesse del minore.

Per le coppie eterosessuali è ormai pacifica la possibilità dell’adozione del figlio del/lla convivente o del coniuge da parte dell’altro/altra quando questi abbia un rapporto ormai consolidato con il bambino di cui da tempo si prende cura. Lo stesso non accade quando l’adozione del bimbo viene richiesta dal genitore sociale della coppia omosessuale.

La recente Riforma Cirinnà, l. n. 76/2016, non prevede espressamente tale tipologia di adozione per le coppie omosessuali anche se possiamo sottolineare la formulazione della clausola di riserva all’interno del comma 20 art. 1:

 “[…] salvo quanto previsto e CONSENTITO in materia di adozione dalle norme vigenti”

Quindi la legge, che appare forse pleonastica, in realtà vuole significare che è salvo non solo quanto previsto dalle norme in materia di adozione, ma, anche quanto la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, ha stabilito interpretando le norme stesse, dando loro nuove soluzioni alle nuove esigenze di una società in rapido mutamento culturale, e sanando un vuoto legislativo a causa e del quale non è ammissibile che il minore, il soggetto più debole, rimanga privo di tutela e il suo interesse venga violato.

Riportando qui le parole della Corte d’Appello di Napoli, sent. 165/2018:

“In forza di un tale pur ambiguo inciso finale, l’interpretazione evolutiva dell’art. 44, 1°comma lett. D), così come le altre aperture alla omogenitorialità, in forza del diritto internazionale privato (…) hanno conservato valore (e infatti sono state ribadite ed estese) anche sotto l’impero della nuova legge”

Purtroppo la Legge Cirinnà manca quasi totalmente della parola “famiglia” e ha dovuto privarsi della normazione esplicita dell’adozione da parte di coppie omosessuali perché stracciata, dopo essere stata invece scritta, dalla parte di parlamento che ammette un solo significato, quello tradizionale, di “famiglia” e quindi di rapporto genitori (etero coniugati) e figli.

L’apertura alla tutela giuridica del minore figlio di coppia omosessuale si è avuta per la prima volta nel 1986 quando la Corte Costituzionale, tenendo come punto fermo del suo ragionare l’art. 3 della costituzione, recitava proprio in riferimento all’art. 44, comma 1, lett. D) legge 184/83: “L’esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante da indurre il legislatore a derogare in alcuni casi ad un rapporto di convivenza e di coniugio tra gli affidatari”.

Il Tribunale di Roma nel 30 luglio 2014, riteneva applicabile l’adozione in casi particolari della lettere citata D) alle coppie omosessuali consentendo l’adozione del figlio biologico della partner alla madre sociale convivente, poiché legata da stabile vincolo affettivo al minore. La sentenza si faceva forte di quanto stabilito dalla Corte europea Diritti dell’uomo che con pronuncia del 13 febbraio 2013 stabiliva che qualora uno stato contraente contempli l’istituto dell’adozione del figlio del partner a favore delle coppie conviventi di sesso opposto, “il principio di non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso”.

L’adozione cd. “mite” era stata valorizzata, con riferimento all’Italia, da Corte Europea dei diritti dell’uomo il 21 gennaio 2014 nel caso Z. c. Italia.

Dopo tali pronunce ne risulta che una lettura dell’art. 44, comma 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari le coppie omosessuali in ragione dell’orientamento sessuale si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), su cui le sopraddette pronunce si fondano. Ciò poiché, come chiarito dalle sentenze costituzionali 348 e 349/2007 e 317/2009, l’art. 117, comma 1, della Costituzione opera come “rinvio mobile” alle disposizioni della CEDU (è parametro interposto del giudizio di costituzionalità) nella interpretazione che ne dà la Corte Edu e che acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento. Nel rispetto dei principi costituzionali, spetta quindi al giudice ordinario il compito di operare una “interpretazione convenzionalmente orientata” delle norme nazionali. Qualora questa via non fosse percorribile, questi dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte per contrasto con l’art. 117, comma 1, della Costituzione. La Corte Costituzionale attribuisce, perciò, ai giudici nazionali il dovere di “leggere” la norma nazionale muovendo verso un’interpretazione che sia conforme alle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

Secondo la Corte di Strasburgo la durata della relazione con il bambino è un fattore chiave per il riconoscimento della vita familiare, quindi della configurazione di un rapporto di filiazione tutelabile.

Il Tribunale di Roma ha reiteratamente confermato il suo orientamento nel 2015 e nel 2016. In tal senso anche altri Tribunali per i minorenni, come il TM Bolognese, 6 luglio 2017). Vi sono state anche voci dissenzienti, Torino, Milano, Napoli, ma che sono state poi riformate in conformità al nuovo indirizzo Romano dalle rispettive Corti di Appello.

La “correttezza” dell’orientamento romano è stato sancito dalla suprema corte, Cass. 22 giugno 2016, n. 12962. Stesso orientamento è stato adottato dalla recente giurisprudenza della Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n.165/2018 ha disposto l’adozione “mite”, ossia in casi particolari, del minore da parte della madre sociale dello stesso in considerazione del suo superiore e preminente interesse.

La biologia non può prevalere sulla biografia.

Nel 2012 con l. 219 si ha la riforma della filiazione, completata con decreto nel 2013, per cui si è raggiunta l’unicità dello status di figlio.

Ma l’unicità di tutela giuridica per tutti i figli non è stata raggiunta. Infatti l’art. 55 della legge n. 184783 dispone applicarsi all’adozione in casi particolari, quanto agli effetti, le norme relative all’adozione dei maggiorenni. Perciò conseguentemente i bambini adottati con l’adozione in casi particolari restano esclusi dal legame di parentela con i membri della famiglia dei genitori adottivi. Dunque il figlio adottivo della madre sociale non vedrebbe tutelati i diritti derivanti dal rapporto di parentela che invece si dovrebbe instaurare tra lui e i parenti della madre. Al bambino non verrà riconosciuto alcun rapporto di parentela in linea retta o collaterale tra lui e i parenti della madre. La nuova formulazione dell’art. 315 bis c.c. apparentemente rende tutti “figli” , ma in realtà non tiene conto ed esclude i figli adottivi dei casi particolari e quindi del genitore sociale.

Al minore viene negata perciò metà famiglia, ossia tutta la parentela che non può acquisire dalla parte della madre sociale. I bambini adottati con l’adozione in casi particolari restano esclusi dal legame di parentela con i membri della famiglia dei genitori adottivi.

Questa condizione appare sommamente ingiusta, e comunque contraria alla portata innovatrice della riforma introdotta dalla legge n. 219/2012, che consiste proprio nella creazione di un unico status figlio-parente comprensivo di tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filiazioni adottive, incluse quelle nei casi particolari. Si aggiunga che il paragone della disciplina dell’adozione dei maggiorenni a quella dell’adozione in casi particolari appare sommamente incongruo: la prima attiene a scopi di tipo patrimoniale e successorio, perché intende assicurare a colui che ne è privo una discendenza, la trasmissione del nome, del patrimonio e della tradizione familiare; la seconda ha finalità di carattere personale e affettivo-relazionale, in quanto riguarda il soggetto minore di età, debole per definizione. L’adozione in casi particolari è peraltro revocabile e l’adottato è escluso dalla rete parentale del genitore adottivo. Si potrebbe allora prevedere, che il minore adottato ex art. 44 della richiamata legge n. 184/1983, parallelamente con la previsione esistente per l’adozione piena ex art. 25 della medesima legge, possa, compiuti i quattordici anni e rappresentato da un curatore speciale, esprimere il proprio consenso alla conversione della sua adozione in quella piena, consentendovi, ove ancora in vita, i genitori biologici o il genitore superstite.

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: adozione coparentale, diritti, due mamme, famiglia, genitore sociale, madre sociale, parenti

Appropriazione indebita: il reato non sussiste se marito e moglie si riconciliano.

7 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non si configura reato di appropriazione indebita se, al momento del fatto, i coniugi avevano fatto pace. La riappacificazione consente la corretta operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.  

(Cass. Pen. Sez. V 19 aprile-7 giugno 2018, n. 26020)

Marito e moglie, separati consensualmente dal 2007, sono i protagonisti della vicenda. Nel 2010, lei si era impossessata delle chiavi della casa delle vacanze impedendo all'”ex” marito di recuperare beni personali. In più, in occasione di una lite, aveva aggredito l’uomo tirandogli addosso un cellulare. Per cui la donna era stata condannata sia in primo grado che in appello, per i reati di appropriazione indebita e violenza privata.

La donna aveva impugnato la sentenza di condanna, dinanzi la Corte di Cassazione, sostenendo la mancata applicazione dell’articolo 649 del codice penale. La norma prevede la non punibilità per chi abbia commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato.

La ricorrente affermava, a sostegno della sua tesi, che alla data dei fatti, i due non fossero più separati, essendo intervenuta la riconciliazione.

Doverosa appare, quindi, una precisazione per meglio comprendere la decisione degli Ermellini.

Ricordiamo che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2007, ed avevano ottenuto il rituale decreto di omologa. Nel 2008 i due decidono di tornare insieme. E il marito intraprende l’azione civile di riconoscimento dell’avvenuta riconciliazione.

La relativa sentenza che sanciva la definitiva perdita di efficacia della  separazione arriva però solo nel 2014.

Ma di fatto, la riconciliazione tra i due era avvenuta ben prima! E proprio su questo fa leva l’argomentazione della donna per contestare la sentenza di condanna. All’epoca dei fatti oggetto di giudizio, i due sostanzialmente già non erano più separati. Quindi, ai sensi dell’art. 649 c.p la donna non era punibile. Perché se è vero che si era impossessata di un mazzo di chiavi, è pur vero che erano le chiavi della casa del marito, con il quale nel frattempo si era riappacificata.

Per questo, secondo la Suprema Corte, la conclusione cui era giunta la Corte d’Appello è da considerare  errata. L’articolo 157 c.c  dice, infatti, che “i coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con espressa dichiarazione o con comportamento non equivoco … “.

Quindi, non occorre che il giudice riconosca la riconciliazione tra gli “ex” coniugi; questa può avvenire anche manifestando comportamenti da cui si evince la ritrovata comunione affettiva.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto non punibile la donna, sul presupposto che questa avesse commesso il fatto in danno del coniuge non più legalmente separato. Ha quindi annullato la sentenza di condanna.

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I cyberbulli colpiscono, e i loro genitori pagano!

5 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Se è pur vero che i cyberbulli sono adolescenti, a pagare le conseguenze delle loro azioni sconsiderate sono i loro genitori. Condannati a risarcire il danno da carenza educativa. (Tribunale di Sulmona, sez. civile, 9 aprile 2018 n. 103)

Una minorenne si fa scattare una foto senza veli da un’amica per assecondare la richiesta di un ragazzo di vederla ritratta nuda. Il giovane l’aveva rassicurata sul fatto che questa foto sarebbe rimasta segreta. E invece l’immagine comincia a diffondersi di cellulare in cellulare, via Whatsapp, in un gruppo di ragazzi.

Non contenti, questi, nel gennaio 2013, creano un falso account Facebook. E senza il consenso dell’interessata, vi pubblicano lo scatto. Il profilo social era pubblico, e quindi consultabile da chiunque. La foto diventa di dominio della rete. Così giunge agli occhi della sorella della vittima, che allerta i suoi genitori. Scatta immediatamente la denuncia contro ignoti. Le forze dell’ordine individuano i cyberbulli.

Nei loro confronti si apre un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni. Per alcuni il capo di imputazione riguarda la cessione a terzi di materiale pedopornografico mediante l’uso del proprio cellulare e la pubblicazione di immagini pornografiche sui social network (ex art. 600 ter, comma 4, c.p.). Per altri, la detenzione di immagini pornografiche riguardanti minorenni (ex art. 600 quater c.p.).

All’esito dell’udienza preliminare i cyberbulli se la cavano con una sentenza di non luogo a procedere. Ma i genitori della ragazza decidono di rivolgersi al Tribunale civile, per chiedere il risarcimento dei danni patiti. Vittima degli eventi non era solo la figlia, ma anche loro!

A seguito dell’evento la ragazza infatti si era chiusa in casa e aveva perso amicizie. La gente per strada e i compagni di scuola la criticavano. Era diventata oggetto di offese su Facebook. Anche il rendimento scolastico ne aveva risentito. Era così caduta in una forte depressione, che si manifestava con crisi di pianto ed insonnia.

Dal canto loro i genitori avevano patito dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Innanzitutto per la sofferenza per l’evento in sé e per le continue critiche delle persone. E poi per la riduzione, a seguito dei fatti, della clientela che frequentava il bar di loro gestione.

Il Tribunale di Sulmona, accogliendo la domanda dei genitori della vittima, dichiara la responsabilità dei minori per le loro condotte. Inoltre, condanna i genitori dei cyberbulli al risarcimento del danno non patrimoniale per “fatto proprio”. Fatto che consiste nel non aver correttamente assolto agli obblighi educativi e di controllo sui propri figli ex art. 2048 c.c. (c.d.  culpa in vigilando o in educando) . Condanna al risarcimento anche gli altri convenuti maggiorenni ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Il tutto per una somma complessiva di quasi 85.000,00 euro (oltre le spese processuali e il danno patrimoniale/spese vive sostenute).

Nella sentenza il Tribunale sottolinea che la circolazione o la pubblicazione non autorizzata di una foto che ritrae una persona nuda, lede una pluralità di interessi. Questi interessi – il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, all’inviolabilità della corrispondenza- trovano protezione in Costituzione. Per questo il danno non patrimoniale è certamente risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Il punto cruciale della pronuncia è però che l’obbligo di risarcire questo danno ricade sui genitori dei cyberbulli. I genitori infatti hanno degli obblighi di educazione e controllo sui figli minorenni. L’art. 2048 c.c specifica però che i genitori non sono tenuti al risarcimento se provano di aver adempiuto al loro dovere. Secondo il Tribunale, però, le condotte poste in essere dai minorenni esprimono di per sé una carenza educativa.

Secondo i Giudici infatti i ragazzi erano sforniti del “necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero dovuto già godere in relazione all’età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei, ricevuta la foto, non l’hanno divulgata”.


La sentenza, seppur importante per il tema trattato, è tuttavia una sentenza di primo grado. Al momento non sappiamo se è sta impugnata, e se il giudizio continuerà negli altri gradi e con quali esiti.

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Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.