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reato

REVENGE PORN, FINALMENTE E’ REATO.

23 Ottobre 2019 Da Staff Lascia un commento

Il reato di revenge porn, previsto dall’art. 612 ter c.p., è stato introdotto dalla legge 69/2019 , conosciuta come codice rosso,  al fine di arginare il drammatico fenomeno della illecita diffusione di immagini o di video sessualmente espliciti.

PRIMO CASO A PALERMO

I quotidiani palermitani hanno rappresentato il primo caso di revenge porn registrato a Palermo. La vittima è una ragazza di 28 anni. L’immagine diffusa veniva scattata alla donna dall’ex fidanzato in un momento di intimità.

Una volta lasciato, pur di tornare con la ex, o per vendetta l’uomo, aveva diffuso l’immagine dal contenuto sessuale esplicito della fidanzata.

La donna presentava querela e il Gip valutati gli elementi di prova, particolarmente gravi ai danni dell’ex convivente, disponeva la misura cautelare in carcere.

COSA SIGNIFICA REVENGE PORN?

L’espressione “Revenge Porn” deriva dall’inglese e significa vendetta porno. Il comportamento di chi diffonde illecitamente immagini o video dal contenuto sessuale a decorrere dal 09 agosto scorso è sanzionabile penalmente.

Purtroppo nei ultimi tempi la cronaca nazionale, e non, ha messo in luce parecchie storie drammatiche, che nei casi più gravi hanno determinato il suicidio della vittima.

CHI VIENE PUNITO NEL REVENGE PORN?

La legge punisce chi diffonde in maniera illecita, e quindi senza il consenso, immagini o video sessualmente espliciti. La pena è la stessa  sia per chi ha realizzato l’immagine o il video e poi lo diffonde, sia per chi si limita a diffonderlo. Il trattamento sanzionatorio è la reclusione da uno a sei anni. Lo stesso è aumentato nel caso il cui il reato viene commesso dal coniuge, o da persona legata da relazione affettiva.  Aumento di pena si ha anche sei i fatti sono commessi tramite strumenti informatici o telematici, ma non solo. Infatti è previsto un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di una donna in gravidanza o in condizioni di inferiorità psichica o fisica.

PROCEDIBILITA’

Il reato di revenge porn viene punito a querela della persona offesa, da proporsi entro il termine lungo di mesi sei.

Nei casi aggravati la procedibilità diventa  di ufficio.

Per un maggiore approfondimento vi invitiamo a leggere “Codice Rosso:l’entrata in vigore della legge 69/2019 a tutela delle vittime di violenza domestica, sarà sufficiente?Leggi qui.

 

 

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: codice rosso, ex marito, immagini, reati sessuali, reato, separazione, video, violenza sulle donne, vittima

Protezione internazionale: si se l’omosessualità è reato

24 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La protezione internazionale in favore di un cittadino extracomunitario si attiva solo in casi tassativi e particolari. L’omosessualità del richiedente è uno di questi casi, ma solo se nel paese d’origine è reato (Cass.  Civ. n. 22416/2018).

Un uomo di nazionalità nigeriana ha avanzato richiesta di protezione internazionale. Sosteneva infatti che un suo eventuale rientro in patria lo avrebbe esposto a grave pericolo per la sua incolumità  a causa della sua omosessualità. Numerosi, a suo dire, erano gli episodi di violenza ed intolleranza nei confronti dei gay in Nigeria.

Tribunale e Corte d’Appello hanno rigettato la sua richiesta. E lo stesso ha fatto la Cassazione. Che però ha ribadito dei principi  fondamentali  in tal senso.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che l’omosessualità può considerarsi una delle circostanze per il riconoscimento della protezione internazionale. A patto che, però,  sia considerata, nel paese d’origine del richiedente, reato. Ma non basta: la condizione determinatasi a causa dell’omosessualità deve costituire una forte ingerenza nella sfera privata dei gay, tanto da renderli perseguitati.

Inoltre, specifica la Cassazione, occorre acquisire prove circa l’effettiva l’omosessualità del richiedente. E’ anche necessario accertarsi della reale condizione dei cittadini omosessuali nel paese d’origine.

Nel caso in esame, però, nulla di tutto questo pare essersi verificato.

Infatti, i giudici di merito avevano escluso la condizione di omosessualità dell’uomo. Non vi erano prove a riguardo, se non un racconto impreciso e lacunoso del richiedente.  Dalla narrazione dell’uomo si evinceva solo un episodio di violenza, tra l’altro non riuscito. Alcune persone erano intervenute in aiuto dell’uomo e avrebbero ucciso l’aggressore! 

Per di più, in Nigeria, l’omosessualità non è reato. Tutt’al più vige – questo sì- il divieto a contrarre matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ma non vi è alcuna legittimazione agli abusi, nè sono riscontrabili particolari episodi di discriminazione o di violenza contro gli omosessuali.

 

Potrebbe interessarti anche un altro nostro articolo: “Matrimonio omosessuale celebrato all’estero: downgrading in Italia”. Leggi qui

Oppure un articolo tratto dal sito Osservatorio Diritti dal titolo: “Omofobia in Italia mancano legge e reato per proteggere le vittime”. Leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divieto matrimoni tra persone dello stesso sesso, Nigeria, nigeriano, omosessuali, omosessualità, persecuzioni, protezione internazionale, reato, violenze

Figli nati fuori dal matrimonio: se non paghi il mantenimento commetti reato

28 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stesi diritti di quelli nati in costanza di matrimonio. Per questo l’art. 570 bis c.p. deve ricomprendere la violazione degli obblighi di natura economica anche nei loro confronti. Poco importa se il testo della norma sembrerebbe escludere questi casi. (Cass. Pen., Sez IV, n. 8297 del 25 febbraio 2019)

La Corte di Appello di Firenze, modificando in parte una sentenza del locale Tribunale del 2016, ha rimodulato la pena inflitta ad un imputato. Quest’uomo era colpevole di non aver adempiuto a quanto stabilito dal giudice in ordine al mantenimento dei suoi figli nati fuori dal matrimonio, violando l’art. 3 della L. 54/2006.

Per meglio comprendere il resto della vicenda giudiziaria, è necessario però fare un piccolo excursus legislativo e normativo. La legge 54/2006 contiene “Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli“. E l’art. 3, in particolare, dispone che “in caso di violazione degli obblighi di assistenza economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898“.

Successivamente però, nella primavera 2018, il D. Lgs n. 21 del 1 marzo 2018, ha abrogato entrambe queste norme (art. 3 della L. 54/20016 art. 3 e art. 12-sexies L. 898/1970). Le loro fattispecie sono ora ricomprese in un nuovo articolo del codice penale, l’art. 570 bis.

Questa norma punisce con la reclusione o una salata multa il coniuge che non corrisponde l’assegno (di qualsiasi tipo) dovuto in caso di separazione o divorzio.

Torniamo ora al caso in esame. L’uomo, non concordando con la condanna da parte della Corte d’Appello di Firenze ha dunque deciso di ricorrere in Cassazione. A suo dire infatti, la sua condotta, in seguito all’abrogazione – nelle more del giudizio- delle norme che lo avevano incriminato (art. 3 L. 54/2006 3 art 12-sexies L. 898/1970), non poteva riferirsi al nuovo articolo 570 bis. c.p.

Infatti i suoi figli sono nati da una convivenza mai sfociata in matrimonio. E invece l’art. 570 bis fa riferimento agli inadempimenti di natura economica, da parte del coniuge, in caso di separazione o divorzio. L’art. 570 bis presuppone quindi che a monte vi sia stato un matrimonio, che nel caso di specie invece non era mai avvenuto.

La Suprema Corte però ricorda che in sede civile è stata riconosciuta la piena equiparazione tra i figli nati in costanza di matrimonio ai figli naturali. Equiparazione sancita con l’inserimento dell’art. 337 e ss. del codice civile. Pertanto se i figli hanno uguali diritti, a prescindere che siano nati da genitori sposati o non sposati, questi ultimi hanno gli stessi obblighi. Così come d’altronde sancito dall’art. 30 della Costituzione.

In forza di questi principi dunque, secondo la Cassazione, l’unica interpretazione coerente e costituzionalmente orientata dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicabilità in caso di violazione degli obblighi di natura economica anche nei riguardi figli nati fuori dal matrimonio. E pertanto ha rigettato il ricorso dell’uomo su questo punto.

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Appropriazione indebita: il reato non sussiste se marito e moglie si riconciliano.

7 Febbraio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non si configura reato di appropriazione indebita se, al momento del fatto, i coniugi avevano fatto pace. La riappacificazione consente la corretta operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.  

(Cass. Pen. Sez. V 19 aprile-7 giugno 2018, n. 26020)

Marito e moglie, separati consensualmente dal 2007, sono i protagonisti della vicenda. Nel 2010, lei si era impossessata delle chiavi della casa delle vacanze impedendo all'”ex” marito di recuperare beni personali. In più, in occasione di una lite, aveva aggredito l’uomo tirandogli addosso un cellulare. Per cui la donna era stata condannata sia in primo grado che in appello, per i reati di appropriazione indebita e violenza privata.

La donna aveva impugnato la sentenza di condanna, dinanzi la Corte di Cassazione, sostenendo la mancata applicazione dell’articolo 649 del codice penale. La norma prevede la non punibilità per chi abbia commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato.

La ricorrente affermava, a sostegno della sua tesi, che alla data dei fatti, i due non fossero più separati, essendo intervenuta la riconciliazione.

Doverosa appare, quindi, una precisazione per meglio comprendere la decisione degli Ermellini.

Ricordiamo che i coniugi si erano separati consensualmente nel 2007, ed avevano ottenuto il rituale decreto di omologa. Nel 2008 i due decidono di tornare insieme. E il marito intraprende l’azione civile di riconoscimento dell’avvenuta riconciliazione.

La relativa sentenza che sanciva la definitiva perdita di efficacia della  separazione arriva però solo nel 2014.

Ma di fatto, la riconciliazione tra i due era avvenuta ben prima! E proprio su questo fa leva l’argomentazione della donna per contestare la sentenza di condanna. All’epoca dei fatti oggetto di giudizio, i due sostanzialmente già non erano più separati. Quindi, ai sensi dell’art. 649 c.p la donna non era punibile. Perché se è vero che si era impossessata di un mazzo di chiavi, è pur vero che erano le chiavi della casa del marito, con il quale nel frattempo si era riappacificata.

Per questo, secondo la Suprema Corte, la conclusione cui era giunta la Corte d’Appello è da considerare  errata. L’articolo 157 c.c  dice, infatti, che “i coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con espressa dichiarazione o con comportamento non equivoco … “.

Quindi, non occorre che il giudice riconosca la riconciliazione tra gli “ex” coniugi; questa può avvenire anche manifestando comportamenti da cui si evince la ritrovata comunione affettiva.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto non punibile la donna, sul presupposto che questa avesse commesso il fatto in danno del coniuge non più legalmente separato. Ha quindi annullato la sentenza di condanna.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: appropriazione indebita, coniugi, coppia, giudice, giurisprudenza, reato, riconciliazione, separazione

Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente.

22 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il genitore che non corrisponde il mantenimento al figlio maggiorenne non può essere condannato per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p. Il reato si configura solo se il ragazzo è inabile al lavoro. E non rileva neanche che sia uno studente. (Cass. Pen. 1342/2019).

La figlia querela il padre, colpevole di non averle versato tre mensilità a titolo di mantenimento, così come stabilito dal Tribunale. L’uomo viene dunque condannato in primo e secondo grado per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ex art. 570 c.p.

L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la norma sopra indicata era stata erroneamente applicata. E infatti l’art. 570, comma 2 n. 2 incrimina la condotta di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro…”. L’uomo precisava invece che al momento dei fatti la figlia era maggiorenne e che non si trovava in stato di bisogno, in quanto aveva un lavoro part time. La stessa aveva anche volontariamente lasciato la casa familiare dopo la morte della madre, e pertanto l’uomo non sapeva come adempiere.

La Suprema Corte da ragione all’uomo. La Cassazione infatti condivide la tesi sostenuta dal padre. Il reato si configura solo se i figli sono minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. Specificando che l’inabilità al lavoro deve essere totale e permanente.

“Ne discende” – si legge testualmente nella sentenza in oggetto- ” che non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti“.

Ciò non toglie che, in casi di questo tipo, in presenza di un provvedimento che preveda un mantenimento per il figlio maggiorenne, si possano azionare strumenti di tutela di tipo civilistico.

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