• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Archivi per Luglio 2020

Prova del DNA: lo strumento più idoneo per accertare la paternità

29 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

La recente giurisprudenza ritiene che il test del DNA costituisce lo strumento più idoneo per accertare la paternità soprattutto in combinazione con altri elementi di prova.

Quanto detto lo stabilisce espressamente la Cassazione con l’ordinanza n. 14916 pubblicata il 13 luglio 2020.

Quando in sede di giudizio è necessario accertare la paternità e la maternità, la consulenza tecnica è il mezzo obiettivo di prova e lo strumento più idoneo ai fini dell’accertamento. Si tratta di una prova con margini di certezza elevatissimi.

Il caso

Un uomo conveniva in giudizio i figli legittimi di quello che riteneva essere il proprio padre biologico. In particolare, il ricorrente sosteneva di essere nato dalla relazione tra la madre e il padre dei convenuti. Chiedeva, quindi, che il  Tribunale dichiarasse il de cuius proprio padre naturale.

La prova principe in questi procedimenti è quella ematologica, segnatamente di raffronto del DNA. La rilevanza di questo esame dal punto di vista probatorio è determinata dalla pressoché sicura univocità di risultato. Inoltre, il Giudice, nell’ ordinare l’esperimento di detto mezzo istruttorio, potrà anche dedurre ulteriori elementi di prova ex art. 116 c.p.c.. Per esempio anche l’eventuale rifiuto di sottoporsi al prelievo può essere ritenuto dal Giudice un elemento di prova circa la paternità.

Solo laddove il test del DNA non sia possibile, la prova potrà dedursi con ogni altro mezzo istruttorio, anche presuntivo (ad esempio prove testimoniali e/o documentali).

Nel caso posto all’ attenzione dei decidenti, l’attore si era sottoposto all’esame del DNA non di sua personale iniziativa bensì sull’accordo delle parti, affidandosi ad un noto genetista scelto congiuntamente. Il DNA veniva confrontato con quello di uno dei convenuti, suo parente in linea maschile più prossimo, ottenendo una percentuale del 97,4%. Il risultato era pertanto coerente con il ritenuto vincolo di parentela fra fratelli unilaterali consanguinei, in quanto figli dello stesso padre.

La prova del DNA: caratteristiche

La prova del DNA è espressione del principio di favor veritatis che mira a tutelare il diritto inviolabile dell’individuo alla sua identità personale.

Questa prova ha sostituito, le precedenti analisi probabilistiche basate sull’ utilizzo dei marcatori genetici, proprio grazie all’ elevato grado di certezza per il raggiungimento della verità biologica. Costituisce l’unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità, divenuto sempre più frequente nella prassi giudiziaria.

Tecnicamente si procede al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori. Una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, si valuta la loro corrispondenza (o meno) con quelle di provenienza paterna. In caso positivo verrà accertata la paternità, in caso negativo, invece, l’indagine si conclude con l’esclusione certa della stessa.

Potrebbe anche interessarti” Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figlio legittimo, madre biologica, maternità, padre biologico, paternita, prove, test genetico

L’assegno di mantenimento per il coniuge non ha natura alimentare

29 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nello stato di bisogno, non ha natura alimentare” (Cass. civ., sez. III 26 maggio 2020, n. 9686).

Il caso 

Una donna avviava una procedura di espropriazione immobiliare nei confronti dell’ex marito. In particolare, la predetta lamentava il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a proprio favore disposto in sentenza. L’uomo, ricevuta la notifica della procedura di esecuzione, si opponeva all’esecuzione eccependo la compensazione tra il credito della ex moglie ed il proprio derivante dall’adempimento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi ma onerato esclusivamente dall’uomo. 

Ebbene, il Tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione all’esecuzione e condannava la ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione. 

La donna, certa della propria pretesa creditoria, ricorreva alla Corte di Appello di Palermo. Anche questa, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado.

Sebbene la Corte di Appello condividesse le argomentazioni del giudice di primo grado, la donna, non contenta, ricorreva anche in Cassazione. 

Il motivo principale addotto a sostegno del ricorso riguardava la circostanza che il mantenimento era stato richiesto per la stessa e per i figli. Ciò, a tenore della ricorrente, attribuiva valore alimentare al proprio credito e dunque non poteva operare la compensazione.

La decisione della Corte di Cassazione 

Gli Ermellini, al fine di decidere il caso, affrontano, preliminarmente, la questione della natura giuridica del credito. Nel caso di specie i predetti distinguono la natura dell’assegno di mantenimento a favore dei figli rispetto a quello a favore della moglie. In particolare sottolineano la natura alimentare del primo. Ciò, di conseguenza, preclude la compensazione e la pignorabilità essendo una somma destinata allo stato di bisogno del creditore.

Natura giuridica analoga non ha invece l’assegno di mantenimento per il coniuge. Sottolineano gli ermellini che il credito al mantenimento del coniuge trova fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale. Da ciò deriva la diversità di regime quanto a pignorabilità e compensabilità.

Sottolineano gli Ermellini, inoltre, che il Giudice dell’esecuzione non avendo potere di modificazione del titolo non può distinguere, con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge, la quota alimentare dalla quota propriamente di mantenimento. 

Peraltro, sottolinea la Corte di Cassazione, l’indivisibilità delle componenti dell’assegno di mantenimento deriva anche dalla tassatività dei casi di impignorabilità e del conseguente divieto di compensazione (art. 1246 n. 3 c.c.).

Conseguentemente, per tutte le ragioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione riteneva infondato il motivo di impugnazione e rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti “Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile”. Leggi qui. 

 

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: compensazione crediti, mantenimento, mantenimento figlio, mantenimento moglie, pignoramento

Quando i nonni devono versare il mantenimento per il nipote?

22 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

Quando sorge il dovere dei nonni di versare il mantenimento per il nipote?

È legittimo porre a carico dei nonni una assegno di mantenimento in favore del nipote nel caso in cui i genitori non sono in grado di provvedere da soli.

Con ordinanza del 14 luglio 2020 n. 14951, la Corte di Cassazione conferma quando già deciso dalla Corte d’Appello di Perugia. I giudici di legittimità ribadiscono l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori del minore i mezzi necessari al suo sostentamento contribuendo così al mantenimento ed alle cure necessarie.

Si tratta, tuttavia, di un dovere sussidiario e subordinato a quello primario dei genitori che interviene solo nell’ ipotesi in cui questi non dispongano dei mezzi sufficienti al mantenimento della prole.

Il caso

Una donna adiva il Tribunale di Perugia chiedendo che i nonni del figlio provvedessero in luogo del padre al suo mantenimento. Il Tribunale accoglieva la richiesta della donna ponendo a carico del nonno l’obbligo di versare un assegno mensile pari ad € 130,00 con tale finalità. In ragione della minore età, il provvedimento onerava il nonno al versamento a mani della madre.

Con sentenza n. 312 del 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava il decreto del Tribunale.

Avverso tale decisione, il nonno ricorreva in Cassazione articolando due motivi.

Con il primo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 316 bis c.c., in relazione all’ articolo 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe onerato il nonno prescindendo dalla valutazione delle possibilità economiche della madre. La stessa infatti lavorava e conviveva stabilmente presso la casa dei propri genitori.

Inoltre, il soccombente nonno deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione, ancora una volta, all’articolo 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente,  la Corte avrebbe emanato il provvedimento senza tenere conto della disponibilità economica del padre che disponeva di uno stipendio fisso ma che non aveva mai versato il mantenimento dovuto.

I motivi della decisione

Per emettere la sentenza, gli Ermellini riprendono quando già in precedenza sancito nell’ ordinanza n. 10419 del 02.05.2018 nella quale viene espresso il generico dovere dei genitori di mantenere i figli facendo fronte a tutte le loro esigenze. L’articolo 148 c.c. stabilisce il loro obbligo di adempiervi proporzionalmente alle loro condizioni economiche.

Il coinvolgimento dei nonni deve essere pertanto subordinato e sussidiario a quello dei genitori. Per legge, l’obbligo degli ascendenti subentra solo quando i genitori non dispongano dei mezzi necessari a mantenere la prole.

La Cassazione precisa che la decisione presa dalla Corte di Appello è conforme al consolidato orientamento in merito. Nel caso di specie lo stipendio della madre di circa € 1.100,00 mensili è considerato insufficiente per il sostentamento del minore a maggior ragione perché malato e soggetto a terapie riabilitative.

In più, nel giudizio la donna aveva dimostrato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre.

Per tali ragioni è ritenuto legittimo disporre il coinvolgimento dei nonni, obbligati a contribuire al mantenimento del minore.

Potrebbe anche interessarti “Famiglia di origine: il minore ha diritto a mantenere con la famiglia di origine rapporti significativi”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di mantenimento, mantenimento, mantenimento nipoti, nipoti, nonni

Niente trattamento di fine rapporto per l’ex non titolare dell’assegno divorzile

6 Luglio 2020 Da Staff Lascia un commento

Una quota del trattamento di fine rapporto non può essere riconosciuta all’ex che non ha diritto a percepire l’assegno divorzile.

A stabilire il superiore principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 12056/2020.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento.

Il caso

La vicenda in esame trae la sua origine dalla richiesta avanzata da un’ex moglie volta ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’ex coniuge. 

Nel corso del giudizio di primo grado, in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i giudici respingevano tanto la domanda volta ad ottenere l’assegno divorzile, quanto quella volta ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’uomo. 

Parimenti, la Corte di Appello si uniformava alla decisione di primo grado. La predetta Autorità rigettava la domanda della donna volta ad ottenere l’assegno divorzile e nulla diceva, invece circa la richiesta della quota di trattamento di fine rapporto. 

La donna, soccombente in entrambe le sedi di merito, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione proponendo un solo motivo di doglianza.

la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia, da parte della CDA, circa la domanda finalizzata ad ottenere una quota del trattamento di fine rapporto. In particolare, il giudice adito aveva ritenuto che mancasse il relativo e specifico motivo di appello. A parere della ricorrente, purtuttavia, quest’ultimo era stato proposto implicitamente. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, in linea con la giurisprudenza in materia, respingeva il ricorso. L’Ecc.ma Corte sottolineava che non essendo la donna titolare dell’assegno di divorzio, non avrebbe potuto avanzare domanda per ottenere una quota del TFR dell’ex coniuge.

Dunque, l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sul motivo riferibile alla richiesta del TFR non aveva nessuna rilevanza. 

Per tale ragione, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

Potrebbe anche interessarti: “Pensione di reversibilità: come avviene la ripartizione tra ex coniuge e coniuge convivente”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, ex marito, ex moglie, tfr

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.