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Convivenza con altro uomo: non viene meno l’assegno di divorzio (Cass. 26628/2021)

22 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

 

Convivenza con altro uomo: la Cassazione riconosce l’assegno divorzile anche all’ex coniuge che convive con un’altra persona purché la convivenza non sia caratterizzata da un progetto di vita comune (Cass. civ., Ord. n. 26628 del 2021).

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie. Quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il Tribunale, accogliendo la richiesta della donna, obbligava il ricorrente a versare alla donna un assegno a titolo di mantenimento della predetta.

L’uomo ricorreva in appello

L’uomo, ritendo ingiusto il provvedimento, ricorreva in Corte di Appello sottolineando l’illegittimità del provvedimento. In particolare la ex moglie aveva intrapreso una stabile relazione e convivenza con altro uomo e pertanto non aveva diritto all’assegno divorzile. Contro tale provvedimento il ricorrente chiedeva quindi la revoca dell’assegno.

La Corte di Appello, tuttavia, accoglieva solo parzialmente le richieste dell’uomo e provvedeva alla riduzione del quantum dovuto in 400 euro, ritenendo che, alla luce della risultanze suddette, fosse eccessiva quella attribuitale dal primo giudice 900 euro. Ciò sulla base del presupposto che la nuova coppia aveva “una limitata condivisione del budget e della vita”.

La Corte di Appello, inoltre,  confermava la spettanza dell’assegno divorzile anche in considerazione dell’incolpevole incapacità lavorativa della donna che, data l’età e l’annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rendeva oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

L’uomo ricorreva in Cassazione

La Suprema Corte confermava la decisione adottata dai giudici di merito. Ebbene, gli Ermellini sottolineavano che i giudici territoriali avevano correttamente applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18278 del 2018.  Si ricorda che tale sentenza prevede “il riconoscimento dell’assegno di divorzio  in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno“.

Nel caso in esame emergeva che il rapporto di convivenza con l’altro uomo non era caratterizzato da un progetto di vita comune. Tale rapporto è necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, stante l’assenza di una convivenza stabile e continuativa e la presenza di una “una condivisione limitata del budget e della vita“.

Potrebbe anche interessarti “Tenore di vita e mantenimento”. Leggi qui.

 

 

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno di divorzio, assegno di mantenimento, divorzio, separazione

Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli

15 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

Responsabilità genitoriale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20246 del 2021, ha confermato la decisione  della Corte di Appello che ha dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la madre che, tra le altre cose, non si è mai adoperata per supportare il figlio al rispetto degli obblighi scolastici.

Il caso

Un minore, su segnalazione della procura, veniva affidato dal Tribunale dei Minori al servizio sociale competente. Il procedimento nasceva su segnalazione della scuola. Ed in particolare il minore, dopo essersi trasferito presso la nonna materna, frequentava poco la scuola e manifestava opposizione verso le regole. L’accertamento dei servizi sociali metteva in luce una grave situazione familiare. La madre inadeguata a rivestire il ruolo genitoriale e il padre assente. La donna, peraltro, affetta da una patologia mentale, non seguiva le cure prescritte e non era in grado di contenere i comportamenti disfunzionali del minore.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale per i minorenni ex art. 330 c.c. dichiarava decaduti della responsabilità genitoriale entrambi i genitori. Il minore veniva collocato presso una comunità e alla madre veniva prescritto di frequentare il centro di salute mentale competente.

La donna ricorre in appello

La donna ritenendo ingiusto il provvedimento impugnava il provvedimento innanzi alla Corte di Appello. Quest’ultima, tuttavia, rigettava il ricorso confermando il provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

La donna pertanto adiva anche la Corte di Cassazione adducendo tra i motivi dell’impugnazione l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza. Tale provvedimento, a dire della stessa, era stato adottato in base alle sue condizioni di salute

Decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini investiti della questione rigettano il ricorso. Ed in particolare i giudici di legittimità rilevano che la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha confermato il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale. La ricorrente era responsabile di diverse condotte contrarie all’interesse del minore. In particolare, dall’istruttoria emergeva che la donna non ha seguito le cure prescritte per la propria malattia, non ha curato l’adempimento degli obblighi scolastici del minore.

 Anche non veritiera è l’affermazione sul mancato supporto dei Servizi Sociali, che hanno intrapreso numerosi tentativi di aiuto, tutti di fatto ostacolati.

Per quanto sopra la Suprema Corte rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti: “Figlio maggiorenne: azioni a tutela”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: decadenza responsabilità genitoriale, figli minori, minori

Condannato il padre che non prova la impossibilità ad adempiere

8 Ottobre 2021 Da Staff Lascia un commento

Condannato il padre che non prova la sua impossibilità economica a provvedere al versamento del mantenimento per il figlio.

La Cassazione, con la recente sentenza n. 33932 del 2021, afferma la responsabilità penale del padre che dopo la separazione non provvede al mantenimento del figlio. Per gli Ermellini, ai fini della esclusione della condanna, non rileva la situazione di difficoltà economica, necessitando una prova più rigorosa: ossia l’impossidenza o una condizione di precarietà.

Il caso

Un uomo veniva condannato in sede penale alla pena di mesi 4 di reclusione e alla multa di € 400,00 per il reato di cui all’art 570 comma 2, n. 2 c.p. Tale norma punisce chi viola gli obblighi di assistenza familiare. Nel caso di specie, in sede dibattimentale, emergeva che l’imputato non aveva versato l’assegno di mantenimento  per del figlio disposto in sede di separazione. La condanna veniva confermata anche in appello.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’imputato, ritenendo errata la decisione, ricorreva in Cassazione sollevando tre motivi di impugnazione:

  • con il primo rilevava l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. In particolare lamentava che i giudici di merito non avevano effettivamente appurato se al minore fossero realmente mancati i mezzi di sussistenza.

  • Con il secondo lamentava il mancato accertamento delle sue condizioni economiche.

  • Con il terzo invece rilevava che le sue condizioni economiche rendevano di fatto impossibile adempiere e pertanto aveva errato a subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione adita rigettava però il ricorso dell’imputato per genericità e infondatezza.

Per gli Ermellini, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, il reato contestato era integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che durante il coniugio l’imputato provvedeva  alla famigli sospendendo i versamenti solo successivamente alla separazione.

Peraltro, gli Ermellini  sottolineavano che nella minore età del minore è insito lo stato di bisogno, non essendo capace un bambino di provvedere  provvedere autonomamente alle proprie necessità. Infine, l’imputato non aveva dimostrato la sua impossibilità di pagare il mantenimento del figlio. Le dichiarazioni erano rimaste mere affermazioni labiali prive di riscontri probatori.

Per le superiori ragioni pertanto la Suprema Corte rigettava il ricorso e la sentenza diventava definitiva. Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui. 

 

 





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