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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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Archivi per Novembre 2018

25 Novembre: Giornata internazionale contro ogni violenza sulle donne

23 Novembre 2018 Da Staff Lascia un commento

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e prevede che in questa data i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG promuovano attività di sensibilizzazione.

Naturalmente la data non è casuale, si tratta infatti di una tragica ricorrenza: in questo giorno, quasi vent’anni fa, morirono assassinate Patria, Minerva e María Teresa Mirabal.

Le tre erano coraggiose donne e attiviste, che insieme ai loro mariti sognavano un sorte migliore per il loro paese e lottavano per liberarlo dalla dittatura. Il governo repressivo le rinchiuse in carcere con i loro compagni ma mentre questi ultimi rimasero in prigione, le sorelle vennero liberate dopo pochi mesi.

Il 25 novembre 1960, le tre sorelle Mirabal camminavano dirette alla prigione dove erano detenuti i loro mariti, ma non arrivarono mai a destinazione.
Nel tragitto incontrarono i loro carnefici: gli agenti del Servizio di informazione militare, istituito dal dittatore Trujillo.
Le ragazze dominicane furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate. Infine, per simulare un incidente le gettarono in un precipizio, a bordo della loro auto.

L’opinione pubblica, però, non si fece ingannare e in molti cominciarono a ribellarsi. Di lì a poco il regime finì con la morte del dittatore Rafael Leónidas Trujillo.

Nel 1999 con risoluzione 54/134 del 17 dicembre, l’Assemblea delle Nazioni Unite ha stabilito che ogni anno nella data del 25 novembre tutti i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG si impegnino in attività per sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché si denunci ogni violenza contro le donne. Perché non vi siano più femminicidi, perché non ve ne sia più “una di meno”.

“Non una di meno” è il nome del movimento internazionale che nasce da una frase della poetessa messicana Susana Chavéz: Ni una mujeres meno, nì una muerta màs: Né una donna in meno, né una morta in più.

Il 25 novembre sarà un’importante occasione per ripeterla di nuovo, ancora una volta, ancora più forte.

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 25 novembre, non una di meno, Onu, sorelle Mirabal, violenza sulle donne

20 novembre: una giornata per ricordare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

20 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Ricorre oggi la giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per ricordare i principi della Convenzione  approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989.

“Il futuro è nelle mani dei bambini. Che ogni bambino affamato sia nutrito, ogni bambino malato sia curato, ad ogni orfano, bambino di strada o ai margini della società sia data protezione e supporto”.

Queste sono le parole rivoluzionarie di una ragazza britannica, Eglantyne Jebb, che non ha saputo né voluto tollerare le ingiustizie della Prima Guerra Mondiale perpetrate a danno dei bambini.

La giovane inglese, fondatrice della organizzazione non governativa Save The Children, ha anticipato un concetto, rivoluzionario per l’epoca: anche i bambini sono titolari di diritti.

Nel 1923, scrive la prima Carta dei Bambini, la “nonna” della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che oggi festeggiamo.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia è entrata in vigore Italia a pieno titolo nel 1991. E rappresenta un documento  fondamentale per la difesa dei diritti dei bambini.

Per la prima volta, riconosce espressamente che anche i bambini e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Diritti che tutti hanno il dovere di promuovere e tutelare.

Tutti i paesi del mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, hanno aderito a questa Convenzione. E così si sono impegnati a rispettare e a far rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in essa contenuti.

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: 20 novembre, convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, diritti dei bambini, diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Studio Arcoleo accreditato presso il consolato brasiliano

16 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo 2 commenti

Consolato Generale del Brasile a Roma: l’avvocato Antonella Arcoleo fa parte di una ristretta cerchia di avvocati ammessi ad operare nella giurisdizione del Consolato Generale del Brasile a Roma, mettendo così la propria professionalità anche a servizio della comunità Brasiliana in Italia per qualsiasi problematica di natura giuridica. Si tratta dell’ennesimo tassello, un riconoscimento che lo studio apprezza particolarmente: chi vive in un paese diverso da quello d’origine è fragile per definizione poiché si scontra con attitudini, regole, tradizioni e anche leggi che non conosce e che verosimilmente appartengono a una cultura diversa. Ascoltare queste persone, poterle seguire e aiutare a vivere meglio in Italia è un onore.

Archiviato in:Aggiornamenti

Parere Pro Veritate

16 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo

Come, quando e perché richiederlo


Qualora aveste un problema e non sapeste se sia conveniente o consigliabile denunciare e procedere per vie legali, lo Studio legale Arcoleo offre ai suoi clienti la possibilità di ricevere consulenza mediante la redazione di pareri pro veritate.

Si tratta di un parere espresso dal legale che, dopo aver esaminato la questione posta dal cliente, spiega quali possano essere le possibili soluzioni giuridiche del problema.

Nella redazione del parere, l’avvocato non dovrà considerare solo il punto di vista del proprio assistito ma anche quello della controparte. Ciò servirà per comprendere quali scenari si potrebbero delineare e quali i possibili esiti nel caso in cui si voglia portare la controparte dinanzi al giudice.

È dunque una consulenza “super partes”, il cui obiettivo è valutare in maniera oggettiva una controversia: per farlo occorre effettuare accurati approfondimenti giuridici, dottrinali e giurisprudenziali.

Il parere aiuterà chi lo richiede ad avere le idee più chiare sull’opportunità o meno di agire in giudizio, in base alle previsioni di successo o insuccesso in sede processuale. Il professionista, eventualmente, potrà suggerire modalità alternative di risoluzione della controversia e soluzioni maggiormente idonee al caso specifico.

Archiviato in:I nostri articoli

No al riconoscimento di paternità per il padre violento

15 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il papà violento nei confronti della mamma del proprio figlio non può chiedere il riconoscimento di paternità. Lo stabilisce la Corte di Cassazione.
(Cass. civ. Sez. I, Ord., ud. 27-10-2017; 28-02-2018, n. 4763)

La mamma – non sposata -di una bimba chiede giustizia alla Corte di Cassazione.
Il suo compagno la maltrattava e la picchiava. Per questo, la piccola figlia, che assisteva alle violenze, soffriva di ansia e mostrava forte angoscia.
Nonostante questo l’uomo voleva a tutti i costi vedersi riconosciuto il ruolo di padre. Di fatto e di diritto.
Seppur colpevole di diversi reati, l’uomo non aveva dimostrato nessun pentimento o rivalutazione dei suoi comportamenti. Tanto meno riconosceva di avere pregiudicato la vita della figlia nel suo equilibrio psico-fisico.

Tutto ciò valutato, la Corte ha allora stabilito che il padre in questione non possa riconoscere la figlia.
La decisione è chiara: se il padre è  violento con la mamma, non può chiedere il riconoscimento di paternità, ex art. 269 c.c. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: art. 269 c.c., padre violento, paternità, riconoscimento di paternità

Le foto del tradimento trovate nel pc non sono prova per l’addebito della separazione

8 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Le foto del tradimento che ritraggono il partner durante un rapporto sessuale non possono essere usate in giudizio per provare l’addebito della separazione. E’ violazione della privacy. (Tribunale di Larino 9 agosto 2017 n. 398).

Nel settembre 2012 una coppia si sposa. Dopo il viaggio di nozze negli USA i due si stabiliscono in Turchia, ad Instambul, dove lui già da tempo lavora. Neanche un anno dopo, nel giugno 2013, il matrimonio è al capolinea.

Lui si rivolge al competente Tribunale italiano per chiedere la separazione dalla moglie senza il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in suo favore. L’uomo sosteneva che la moglie non aveva mai fatto nulla per ambientarsi nella nuova realtà. Perciò era solita fare rientro in Italia frequentemente, lasciandolo solo in Turchia anche per mesi.

Dal canto suo la donna racconta una situazione ben diversa. Afferma che i primi mesi di matrimonio erano stati molto sereni. Racconta dell’emozione per i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa. Di avere iniziato ad inserirsi nella realtà turca, anche dando lezioni di lingua italiana ai turchi. E che in occasione di un suo rientro in Italia, finalizzato ad ottenere il permesso di soggiorno definitivo, il marito non aveva mostrato alcuna insofferenza.

La donna svelò anche il reale motivo della fine del matrimonio. Infatti, nell’inviare una mail dall’unico pc presente nella casa coniugale, la donna si è imbattuta in un numero infinito di foto che ritraevano il marito durante rapporti sessuali. Si trattava di foto di natura inequivocabilmente  pornografica, ambientate peraltro nella casa coniugale.

Di fronte a questo palese tradimento la donna chiede la separazione con addebito al marito, il mantenimento per sè, e la somma di Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento.

A sostegno della sua richiesta di addebito la donna produce in giudizio le foto del tradimento. Sembrerebbero delle prove schiaccianti. E invece il Tribunale di Laurino rigetta la richiesta di addebito. Perché?

Perché quelle foto del tradimento immortalavano l’uomo durante lo svolgimento della sua vita sessuale. E i dati inerenti la salute e la vita sessuale sono “dati sensibili”. 

E i dati sensibili, ai sensi dell’art. 26 del codice della privacy (D.Lgs. 193 del 2003), possono essere diffusi solo con il consenso dell’interessato e con l’autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali.

Non ricorrendo nessuna di queste due circostanze, le foto del tradimento sono, a detta del giudicante, inutilizzabili in giudizio.

Con questa pronuncia il Tribunale di Laurino ha sancito, quindi, la prevalenza del diritto alla privacy  su quello ad agire e difendersi in giudizio. Non ci resta che aspettare di vedere se la moglie ricorrerà o meno in appello.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: addebito, dati personali, dati sensibili, foto del tradimento, privacy, rapporti sessuali, riservatezza

Vaccini O-16 Anni: Obbligatori, ma non se naturalmente immunizzati

6 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il “Decreto Lorenzin” nel 2017  ha imposto l’obbligo di vaccinare i bambini dai zero ai sedici anni per ben dieci diverse patologie. Con un’eccezione: chi ha sviluppato un’immunità “naturale” è esonerato. Se l’immunità è parziale, il bimbo va vaccinato con una “diversa ricetta”, non contenente l’antigene della malattia. 

Il caso riguarda i figli di una coppia ora separata e che sta affrontando il processo per il divorzio.

La mamma ha chiesto al giudice di poter fare ai figli tutti i vaccini previsti dal nuovo piano vaccinale. Il papà, infatti, non è d’accordo, preferendo invece per i bambini cure omeopatica e rimedi naturali. 

La legislazione prevede dieci vaccinazioni obbligatorie e altre facoltative. Ed è prevista una sanzione dai 100 ai 500 euro per i genitori che non vaccinano i figli. Inoltre, per i più piccoli di 0-6 anni, i vaccini obbligatori sono un requisito fondamentale per l’iscrizione a scuola. Senza, il bambino resta fuori e i genitori pagano l’ammenda.

Il Tribunale ascolta le ragioni di entrambi i genitori e, legge alla mano, decide il caso.

Innanzitutto rimprovera i genitori per non aver saputo collaborare nell’interesse della salute dei loro figli e li invita ad essere maggiormente responsabili e comunicativi.

Quindi entra nel merito della decisione mediando tra le due posizioni dei genitori. Stabilisce che i bambini facciano le dieci vaccinazioni obbligatorie, dando ragione alla mamma.  Tuttavia, non dimentica la richiesta del papà di sottoporre prima  i bambini l’esame anticorporale. Questo esame permette infatti di stabilire se il bambino è naturalmente immunizzato ad alcune malattie.  In questo modo i bambini non saranno soggetti a  vaccinazioni superflue. 
Inoltre sancisce che i figli non debbano essere sottoposti alle vaccinazioni non obbligatorie.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: decreto lorenzin, esonero vaccinazioni, vaccinazioni, vaccinazioni facoltative, vaccinazioni obbligatorie

Esposizione dei minori sui social nell’era del web 2.0: il caso Ferragnez

5 Novembre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Soltanto sette mesi di vita ed è già una star del web. È il piccolo Leone Lucia, meglio conosciuto come “Baby Ferragnez”,  figlio del rapper Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni. La mamma e il papà, star del web, condividono sui social foto e video del piccolo, coinvolgendo i fan in ogni istante della loro vita familiare. È davvero soltanto una libera scelta dei genitori?

Da quando è nato, Baby Ferragnez, è protagonista indiscusso del mondo social, e da quando è nato l’opinione pubblica critica  questa esposizione mediatica incontrollata cui i genitori lo sottopongono. Le critiche si sono anche inasprite in occasione della recente operazione subita dal bambino, documentata dai genitori attraverso i rispettivi profili sui social network.

Accade spesso che i genitori che postano, più o meno indiscriminatamente, foto dei figli minori vengano criticati. Naturalmente le critiche sono tanto più aspre quanto più sono alti gli interessi in gioco.

Il web permette che immagini e dati personali si diffondano senza che nessuno possa operarne un effettivo controllo, ed è per questo che l’esposizione di foto di minori è un’attività indiscutibilmente rischiosa, sopratutto per i minori in questione ecco perché il tema assume rilevanza sotto il profilo giuridico.

In alcuni casi infatti, il giudice può valutare se vi sia o meno un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. 

L’ordinamento italiano tutela sia il diritto all’immagine che quello alla riservatezza del minore. E numerosi Tribunali italiani hanno definito come potenzialmente lesivo l’abuso di condivisioni di immagini di minori sui social.

Nel 2017 un sedicenne si è rivolto al Tribunale di Roma per richiedere un rimedio all’emorragia di sue immagini sul web da parte dei genitori. E il Tribunale, riconoscendo la violazione della privacy del minore, ha vietato la prosecuzione di queste condotte, ordinando la rimozione immediata delle immagini caricate (Tribunale di Roma, sez I civ, 23 dicembre 2017, ord.).

A distanza di mesi, il Tribunale di Mantova, ha stabilito che un genitore non può pubblicare foto dei figli senza il consenso dell’altro, con l’ordine di rimuovere quelle già in rete (Tribunale di Mantova,  19 settembre 2017).

È per questo che il diritto alla privacy dei soggetti deboli necessita di una tutela rafforzata. Ancora di più se con l’espressione “soggetti deboli” intendiamo:

– ragazzi emotivamente fragili

– bambini in tenera età che non possono esprimere valutazioni e consensi. 

Le due pronunce si fondano su un eguale comune denominatore: il preminente interesse del minore.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: capacità genitoriale, esposizione, ferragnez, ferragni, foto, genitori, minori, social, social network, strumentalizzazione, video, web

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