Il nostro codice civile prevede l’istituto della separazione personale dei coniugi.
Si tratta di uno strumento attraverso il quale essi possono porre fine alla propria vita coniugale per fatti di diverso tipo che rendono la convivenza intollerabile.
La separazione può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale si basa sull’accordo tra le parti che responsabilmente possono decidere di regolamentare gli effetti di carattere personale e patrimoniale della stessa e esprimere la comune volontà in ordine alle questioni più rilevanti, come eventualmente l’affidamento e il mantenimento dei figli minori.
Il procedimento si instaura con ricorso proposto da uno o entrambi i coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Il suddetto accordo è destinato ad acquistare efficacia in seguito all’omologazione del Giudice ossia un controllo dettagliato che si conclude con l’emissione di un provvedimento con il quale questi attesta la legittimità dell’accordo e la sua conformità rispetto agli interessi dei figli minori, laddove vi siano.
La separazione giudiziale é pronunciata dal Tribunale quando avvengano fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.
Il ricorso per separazione giudiziale instaura un vero e proprio contenzioso regolato dalle norme del codice di procedura civile.
L’art. 151 c.c. stabilisce che il Giudice possa dichiarare, su richiesta di una delle parti, a quale tra i due coniugi sia addebitabile la separazione in ragione dei suoi comportamenti contrari ai doveri derivanti dal vincolo matrimoniale.
Una delle conseguenze più rilevanti della pronuncia di addebito è l’obbligo a carico del coniuge ritenuto responsabile di corrispondere il mantenimento all’altro che non abbia redditi adeguati, quindi non solo quanto risulti necessario per il suo sostentamento ma anche quei redditi che consentano di mantenere un tenore di vita simile a quello sussistente durante la convivenza. Tuttavia, in assenza di redditi adeguati, il mantenimento dell’altro coniuge spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebito.
Al coniuge cui sia addebitata la separazione spetta, invece, esclusivamente il diritto agli alimenti, ossia il diritto di ottenere i redditi sufficienti a soddisfare i bisogni essenziali.