Si tratta di un istituto idoneo a fornire protezione a quei soggetti che hanno limitata capacità di agire, come i minori emancipati (ossia soggetti almeno sedicenni autorizzati a contrarre matrimonio e non più soggetti alla responsabilità genitoriale ) e gli inabilitati.
Il curatore è nominato dal Giudice Tutelare in situazioni meno gravi rispetto a quelle che conducono alla nomina del tutore poiché si tratta di soggetti che non sono del tutto privi della capacità di compiere atti giuridici.
L’incapace, in tali casi, può infatti compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti personali; invece, è assistito dal curatore nel compimento di altri atti previsti dall’art. 394 c.c., come lo stare in giudizio.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, il curatore deve essere, inoltre, autorizzato dal Giudice Tutelare.