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Adozioni nazionali

Adozione nazionale c.d. legittimante

L’adozione è un istituto previsto dalla Legge n. 184/1983, modificata dalla Legge n. 149/2001, nei casi in cui un minore si trovi in situazione di abbandono materiale e morale da parte della famiglia d’origine, ossia genitori e parenti tenuti a provvedere ai suoi bisogni.

Essa consiste nel fornire al minorenne che ne è privo un ambiente familiare idoneo.

Presupposti

Ai fini dell’adozione, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • innanzitutto, deve trattarsi di un minore nei confronti del quale il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente abbia dichiarato lo stato di adottabilità, ossia lo stato di abbandono materiale o morale da parte del proprio nucleo familiare.
  • i coniugi devono essere stati dichiarati idonei con provvedimento dello stesso Tribunale per i Minorenni.

Inoltre, i minori che abbiano compiuto i quattordici anni non possono essere adottati se non prestano il proprio consenso.  Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l’audizione possa arrecargli pregiudizio.

Competenza

Nell’ambito dei procedimenti di adozione, è competente il Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova il minore per il quale sia stato accertato lo stato di abbandono.

I requisiti dei soggetti adottanti

I coniugi che si preparano ad adottare devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non devono essere separati neppure di fatto.

Tuttavia, possono adottare anche quei soggetti che, seppur sposati da un numero inferiore di anni, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e ciò sia accertato dal Tribunale per i Minorenni.

Altro requisito è quello dell’età: tra i coniugi adottanti e il minore adottando deve sussistere una differenza di età di almeno diciotto anni e non superiore ai quarantacinque.

Questo limite può essere derogato esclusivamente nell’interesse del minore. Il limite è altresì derogabile anche quando è superato da uno solo dei due coniugi, ma comunque in misura non superiore a dieci anni (in pratica non oltre i 55 anni di differenza) e quando la coppia che si accinge ad adottare abbia già dei figli minori o adotti uno più fratelli.

I coniugi devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

Procedimento di adozione

I coniugi che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge possono presentare domanda di disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ed indicare l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.

Il Tribunale per i Minorenni, accertati previamente i requisiti dei coniugi,  dispone l’esecuzione di indagini da parte dei servizi territoriali al fine di conoscere la coppia, valutarne l’idoneità genitoriale e assumere informazioni circa la propria storia personale, familiare e sociale.

All’esito di questa indagine, i servizi territoriali redigono una relazione da inviare al Tribunale.

Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, scegli la coppia ritenuta più idonea nell’interesse del minore.

Affidamento preadottivo

Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.

L’affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.

Dichiarazione di adozione

Entro un anno dall’affidamento preadottivo, con possibilità di proroga di un anno, il Tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia con decreto l’adozione.

 Effetti adozione

Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine.

L’adottato diventa a tutti gli effetti figlio della coppia e ne acquista il cognome.

Questi ha, inoltre, i medesimi diritti successori dei figli dell’adottante.

Adozione in casi particolari

Il minore può essere adottato al di fuori dai casi ordinari, ossia quando non sussistono i presupposti per l’adozione legittimante e quindi lo stato di abbandono del minore nei seguenti casi:

  • quando questi sia orfano di padre e di madre e gli adottanti siano persone unite da un vincolo di parentela fino al sesto grado oppure da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori;
  • dal coniuge, nell’ipotesi in cui il minore sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge;
  • quando il minore abbia un handicap e sia orfano di entrambi i genitori;
  • quando sia stata accertata l’impossibilità dell’affidamento preadottivo.

Nelle suddette ipotesi, il minore può essere adottato anche da persone single.

Questo tipo di adozione non elimina i rapporti con la famiglia di origine ma ha come presupposto il consenso tra le parti. L’istituto quindi non “spezza” come nel caso dell’adozione legittimante ogni legame tra adottato e adottante ed è previsto al solo fine di tutelare il preminente interesse del minore.

Per quanto riguarda i diritti successori, il rapporto adottivo rimane circoscritto all’adottante e all’adottato e non si estende alle rispettive famiglie, con l’esplicita conseguenza che solo l’adottato acquista diritti ereditari ed esclusivamente nei confronti dell’adottante.

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