Il D.P.R n. 396 del 2000, dettante norme in materia di revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ha previsto un’apposita disciplina per il cambiamento del proprio nome o cognome.
Essa è stata poi modificata con il decreto n. 54 del 2012 che ha proceduto ad un ulteriore snellimento della procedura.
L’art. 89 del D.P.R n. 396/2000 prevede oggi che chiunque sia interessato a cambiare il proprio nome o a aggiungerne un altro oppure voglia cambiare il proprio cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungerne un altro deve presentare una richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello in cui è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita cui si riferisce la richiesta.
La domanda deve contenere l’esposizione delle ragioni a fondamento della richiesta ed ha carattere eccezionale. Ciò significa che solamente la presenza di situazioni oggettivamente rilevanti e supportate da significative motivazioni può giustificare una simile scelta.
L’iter previsto è più celere rispetto al passato poiché la competenza sulla decisione spetta solamente al Prefetto suindicato e non più al Ministero dell’interno.
Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti, emetterà il decreto di concessione di cambiamento del cognome.