La dichiarazione di assenza è un provvedimento emesso dal Tribunale competente che può essere ottenuto dai soggetti legittimati nel caso in cui siano trascorsi almeno due anni dall’ultima notizia della persona scomparsa.
L’assenza è una situazione di diritto che si aggiunge, in seguito all’intervento del Tribunale, alla situazione di fatto preesistente ossia la scomparsa di una persona.
Essa è disciplinata dagli articoli 48 e ss. del codice civile che stabiliscono quali sono i soggetti legittimati a richiederla e i presupposti in presenza dei quali si possa ottenere la dichiarazione.
La richiesta deve essere presentata dinanzi al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o ultima residenza dello scomparso.
Presupposto fondamentale è che la scomparsa si protragga da almeno due anni.
Sono legittimati a presentare la richiesta al Tribunale gli eredi della persona scomparsa e tutti coloro che ritengono di avere dei diritti sui beni di quest’ultima poiché hanno contratto un debito o un’obbligazione da cui sarebbero liberati in seguito alla morte.
Il procedimento per ottenere la dichiarazione di assenza è disciplinato dagli artt. 722 e ss. del codice di procedura civile.
La situazione di assenza può cessare in qualunque momento qualora l’assente ritorni o subentri prova della sua esistenza e pertanto, i provvedimenti pronunciati hanno carattere temporaneo.
La dichiarazione di morte presunta è, invece, un provvedimento che può essere emesso dal Tribunale qualora siano trascorsi almeno dieci anni dall’ultima notizia di una persona e la scomparsa duri ormai da molti anni. Essa è quindi finalizzata a porre fine ad una situazione di incertezza circa la sorte di una persona.
La richiesta può essere presentata indipendentemente dalla dichiarazione di assenza.
L’istanza può essere proposta dal Pubblico Ministero o dagli stessi soggetti legittimati per la dichiarazione di assenza dinanzi al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza dello scomparso.
La dichiarazione di morte presunta produce dal punto di vista giuridico gli stessi effetti della morte naturale. Tuttavia, può accadere che il presunto morto ritorni e si annullino gli effetti della predetta dichiarazione.