Il problema dell’affidamento della prole si pone nelle ipotesi di crisi del rapporto coniugale o di convivenza precedentemente instauratosi tra i genitori. Il provvedimento di “affido” è proprio quello tramite il quale si ripartisce in sede giudiziale l’esercizio della potestà genitoriale, adesso divenuta “responsabilità”, tra i due genitori che decidono di separarsi.
Oggi, in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 154/2013, la disciplina prevista negli articoli 155 e ss. c.c., dettanti norme in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, è stata collocata in un autonomo ambito normativo agli articoli 337 bis e ss c.c.
La precedente disciplina, prevista negli artt. 155 ss. c.c. e introdotta dalla nota Legge n. 54/2006 c.d. “sull’affido condiviso”, aveva organizzato la materia riguardante i figli nella crisi familiare affermando come regola generale quella della “bi-genitorialità”, ossia del diritto dei figli di mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della convivenza, relegando ad ipotesi eccezionali l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.
La nuova collocazione all’interno del codice civile (artt. 337 bis e ss. c.c.) si è resa necessaria al fine di introdurre un unico statuto giuridico dei rapporti di filiazione e prevedere una disciplina unitaria degli effetti relativi ai figli nei casi di separazione e divorzio, in quelli di cessazione della convivenza more uxorio al di fuori dal vincolo di coniugio e di annullamento e nullità del matrimonio.
Per approfondimento: Affido condiviso e affidamento esclusivo