Il divorzio, introdotto in Italia con la Legge n. 898/1970, è uno dei casi di scioglimento del matrimonio civile previsto dall’art. 149 c.c.
Nel caso di matrimonio concordatario, ossia religioso regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli altri casi di scioglimento previsti dal codice civile sono la morte e la dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi.
A seguito della recente riforma introdotta con la Legge n. 55 del 6 maggio 2015, il divorzio può essere richiesto da uno o da entrambi i coniugi trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nel caso di separazione personale giudiziale, o sei mesi nel caso di separazione personale consensuale.
Anche per il divorzio si distingue in congiunto e giudiziale.
Il divorzio congiunto si basa sempre sull’accordo tra i coniugi e contiene la regolamentazione dei loro rapporti economici e delle condizioni relative alla prole.
Il divorzio giudiziale è instaurato su ricorso di un coniuge qualora l’altro non sia d’accordo.
In tal caso, si apre un vero e proprio procedimento contenzioso con una prima udienza dinanzi al Presidente del Tribunale competente che detta i provvedimenti necessari e urgenti nell’interesse della prole; in seguito il procedimento prosegue dinanzi ad un Giudice istruttore e si conclude con sentenza.