Un’altra modalità per addivenire a separazione o divorzio, certamente più rapida e snella rispetto ai procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria, consiste nella negoziazione assistita da avvocati, regolata dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162.
La coppia che consensualmente voglia separarsi o divorziare potrà affidarsi ai propri avvocati (almeno uno per parte) , attribuendo loro il ruolo di negoziatori.
Si tratta di una procedura che si conclude con un accordo siglato dai coniugi ma scritto e curato dai rispettivi difensori. L’accordo, vagliato dal P.M., è trasmesso all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni di legge. Esso ha gli stessi effetti di una decisione giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere effettuata anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Se ci sono minori o maggiorenni bisognosi di tutela, l’accordo è vagliato dal P.M. il quale dovrà autorizzarlo.
L’iter procedimentale comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Se l’invito è accettato, in primo luogo le parti sottoscrivono la convenzione di negoziazione assistita, con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. Si apre così la fase di negoziazione assistita, che in caso di esito positivo, si conclude, come detto, con la stesura dell’accordo che contiene le condizioni di separazione e divorzio, siano esse riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla crisi coniugale. In caso di esito negativo, invece, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo, e l’avvocato della parte interessata dovrà proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni, decorrenti dalla dichiarazione di mancato accordo.
L’accordo, sottoscritto dalle parti e dai difensori, verrà poi trasmessa alla Procura della Repubblica del Tribunale competente per il nulla osta. Se non ci sono figli, il Pm si limita a un controllo formale; se ci sono, prima di dare il via libera il magistrato deve valutare che l’accordo risponda anche ai loro interessi. Gli avvocati delle parti devono poi trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni. Se l’esito del vaglio del P.M. è negativo l’accordo viene inviato entro cinque giorni al Presidente del Tribunale.
Nell’ambito della procedura di separazione o divorzio mediante negoziazione assistita il ruolo dell’avvocato è fondamentale e delicato, in quanto non è semplicemente l’avvocato della parte, ma ricopre anche la funzione di negoziatore; inoltre l’avvocato deve favorire la conciliazione tra i coniugi, proprio come il giudice all’udienza presidenziale di separazione o divorzio.