Il D. lgs. n. 154/2013 ha modificato l’art. 330 del codice civile, oggi rubricato “Decadenza dalla responsabilità genitoriale” e non più “Decadenza dalla potestà”.
Presupposti della decadenza: il giudice minorile può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
Se ricorrono gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Altri provvedimenti: nell’ipotesi in cui la condotta del genitore non sia tale da fargli perdere la responsabilità genitoriale ma comunque sia pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre il suo allontanamento dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, ai sensi dell’art. 333 c.c.
In tali casi, gli inadempimenti dei genitori possono assumere maggiore o minore gravità e consistere nella violazione di tutti i doveri che sugli stessi gravano oppure uno solo o alcuni di essi.
Modalità di proposizione del ricorso: il ricorso per far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e quello per ottenere i provvedimenti ex art. 333 c.c. possono essere presentati dinanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo di abituale dimora del minore alla data della domanda.
Al riguardo, il D. lgs n. 154/2013 è intervenuto anche sull’art. 38 disp. att. al c.c., che disciplina i rapporti tra la competenza del Tribunale per i Minorenni e quella del Tribunale ordinario.
I sopradetti procedimenti restano di competenza del Tribunale per i Minorenni del luogo di abituale dimora del minore.
Tuttavia, è esclusa la competenza del tribunale per i Minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile. Ciò significa che la cognizione del Tribunale ordinario sussiste solamente quando il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità sia richiesto nell’ambito di un procedimento pendente tra le stesse parti dinanzi al giudice ordinario.
Occorre considerare che, in qualsiasi momento, il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, ai sensi dell’art. 332 c.c.