La Legge n. 184/1983 disciplina la c.d. adozione internazionale, ossia l’adozione di minori stranieri da parte di coniugi italiani o residenti in Italia.
I coniugi che intendano adottare un minore straniero devono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale territorialmente competente chiedendo che lo stesso pronunci decreto di idoneità all’adozione.
Il Tribunale, se non ritiene di dover rigettare la suddetta richiesta per manifesta carenza dei requisiti di legge, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli Enti Locali.
I servizi territoriali, a seguito delle indagini dirette a valutare il nucleo familiare da un punto di vista personale e sociale, trasmettono una relazione al Tribunale per i Minorenni.
In ragione del carattere internazionale di tale forma di adozione, oggetto della valutazione è soprattutto la capacità dei genitori di approcciarsi a una realtà multiculturale e di adeguarsi alle esigenze di un minore di cultura differente dalla propria.
Ricevuta la relazione, il Tribunale per i Minorenni pronuncia il decreto attestante la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per l’adozione .
Una volta emesso il decreto di idoneità all’adozione, i coniugi possono rivolgersi entro un anno all’ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni internazionali per espletare le ulteriori attività finalizzate all’individuazione di un minore adottabile e al completamento della procedura.
Stato di adottabilità del minore
I minori di cui sia accertato lo stato di abbandono materiale e morale da parte dei genitori o di parenti tenuti a provvedervi sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale si trovano.
La mancanza di assistenza da parte della famiglia di origine, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 184/1983, non deve essere causata da forza maggiore di carattere transitorio.
La legge prevede che chiunque possa segnalare all’Autorità pubblica lo stato di abbandono.
Il Presidente del Tribunale per i Minorenni, ricevute le segnalazioni sullo stato di abbandono, deve disporre d’urgenza tramite i servizi locali accertamenti approfonditi sulla sussistenza o meno della situazione di abbandono ed in particolare sulle condizioni personali e familiari del minore.
Gli Enti Locali devono predisporre tutte le misure di sostegno più appropriate ai fini di recuperare le capacità genitoriali e supportare il nucleo familiare del minore.
Durante il procedimento di adottabilità l’esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso.
Lo stato di adottabilità è dichiarato nel momento in cui, in seguito alle indagini necessarie, permanga lo stato di abbandono e non siano individuabili risorse familiari adeguate entro il quarto grado di parentela, nonostante i programmi d’intervento predisposti dai servizi sociali competenti nei confronti della famiglia del minore.