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Archivi per Aprile 2023

Lesione della legittima. E’impugnabile per lesione della legittima la donazione che ha escluso il nascituro?

26 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento

Lesione della legittima. E’ impugnabile per lesione della legittima la donazione che ha escluso il nascituro?

Riferimenti normativi

Per rispondere al superiore quesito è necessario approfondire la normativa di riferimento. Ed in particolare  l’art. 536 c.c. stabilisce che a favore dei cosiddetti “legittimari” deve essere riservata una quota di eredità, chiamata “legittima” o “riserva”. Solo la parte di eredità che non rientra nella legittima (e della quale il de cuius può disporre liberamente) viene definita “disponibile”.
Ciò sta a significare che i legittimari, nel momento in cui si apre la successione, acquistano diritto ad una quota-parte del patrimonio netto del defunto.

Chi sono i legittimari?

Per la legge i legittimari sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. 
La riforma del diritto di famiglia del 2012 ha inoltre stabilito la parificazione tra i figli legittimi e naturali così affermato il principio dell’unicità dello stato di figlio.
Sicché, i figli, siano essi nati nel matrimonio o al di fuori di esso, sono completamente parificati e godono
oggi degli stessi diritti, anche successori. 
Dunque anche il figlio nato da una relazione extraconiugale rientra comunque nel novero dei legittimari, per cui alla morte del genitore deve necessariamente ricevere una quota del suo patrimonio, esattamente come i figli nati nel matrimonio.
Il diritto alla legittima è intangibile e non può in alcun modo essere sacrificato. Ne consegue che i legittimari lesi potranno, agire in riduzione, cioè per l’integrazione della loro legittima, contro altri legittimari.  Il defunto può fare assegnazioni particolari ai legittimari solo utilizzando la quota disponibile.

Rispondendo al quesito, quindi, essendo la donazione stata fatta soltanto a favore di alcuni dei figli
(cioè ai figli nati nel matrimonio) potrebbe essere lesiva della legittima spettante anche all’altro
figlio (nato fuori dal matrimonio), il quale avrebbe perciò il diritto di impugnarla con un’azione specifica
definita dal legislatore “azione di riduzione”.
Tuttavia, la delimitazione della cerchia di soggetti aventi diritto alla legittima e la determinazione dell’entità del patrimonio sul quale effettuare il calcolo della quota di legittima devono essere effettuate con riferimento al momento dell’apertura della successione.
Pertanto, prima della morte del donante non è possibile stabilire se la donazione sia lesiva dei diritti di un
legittimario e, quindi, se possa esserne domandata la riduzione.
Pertanto fino alla morte del donante la donazione non sarà impugnabile perché non si sa
ancora se essa leda o meno la legittima del figlio pretermesso.
All’apertura della successione il de cuius potrebbe infatti essere proprietario di altri beni in grado di
soddisfare la legittima del figlio escluso dalla donazione; in tal caso, pur essendo la donazione stata fatta a vantaggio solo di alcuni figli, non sarà impugnabile da parte del figlio escluso in quanto questi, grazie agli altri beni, avrà comunque conseguito la legittima che gli spetta. Al contrario, se il patrimonio relitto non sarà sufficiente a soddisfare la legittima del figlio pretermesso dalla donazione, questa sarà impugnabile.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza di fatto e perdita dell’assegno di divorzio: escluso ogni automatismo”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: accettazione eredità, donazione, eredità, esclusione dall'eredità, figli legittimi, figli nati fuori dal matrimonio, figli naturali, revocabilità della donazione

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto?

17 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento

Genitori separati e scelte da assumere nell’interesse dei figli: cosa fare in caso di conflitto? Il quesito si presenta spesso e per dare una corretta risposta dobbiamo analizzare la normativa di riferimento attualmente vigente.

La normativa di riferimento

L’art. 30 Cost. e l’art. 147 c.c. impongono ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i propri figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali doveri genitoriali chiaramente permangono anche qualora viene meno il rapporto di coppia.
L’art. 337-ter c.c., disciplina, invece, gli effetti e le conseguenze della separazione, del divorzio o
dell’annullamento del matrimonio sulla responsabilità genitoriale, mediante la previsione di una
regolamentazione omogenea. 

La predetta norma fa una distinzione tra decisioni di maggiore interesse per il minore con riferimento  all’istruzione, l’educazione e la salute e per le quali si richiede necessariamente l’accordo di entrambi i genitori e le questioni di ordinaria amministrazione, per le quali invece i genitori possono assumere decisioni anche disgiunte.

Ne consegue che nel caso in cui i genitori non trovino un accordo su come procedere rispetto alle prime questioni, è diritto di ciascun genitore richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo modo, sarà il giudice ad assumere, valutate le ragioni di entrambe le parti e del figlio minore se maggiore di anni 12, le decisioni meglio rispondenti al superiore interesse di quest’ultimo.

Il criterio utilizzato dal Giudice per decidere

Il criterio utilizzato dal Giudice per la risoluzione delle controversie tra genitori separati o divorziati attinenti l’educazione, la scuola, e la salute è il c.d. “criterio oggettivo” che concerne, a titolo esemplificativo, nel caso della scuola i seguenti indicatori: la vicinanza della scuola rispetto alla residenza del figlio, la migliore offerta formativa, la presenza o meno di particolari indirizzi educativi ecc. Tale criterio dovrà, però, essere sempre integrato e contemperato dal criterio del best interest of
the child. Sia i genitori che il giudice dovranno sempre tener conto del superiore interesse del minore. Con riferimento alla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, sebbene di norma i Tribunali seguano il principio della prevalenza della scuola pubblica rispetto a quella privata poiché quest’ultima rappresenterebbe una scelta più neutra sia per quanto concerne i costi che le scelte educative,
confessionali e culturali. Tale regola di principio subisce spesso delle eccezioni nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del caso concreto, emergano evidenti e specifici elementi che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria (es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore ecc.). 

Dunque in assenza del consenso dell’altro genitore, in caso di decisione di straordinaria amministrazione sarà il giudice a decidere. In particolare sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Tribunale presentando ricorso ex art. 473-bis.38 c.p.c. che oggi, a seguito della riforma Cartabia, rappresenta lo strumento processuale per la risoluzione delle controversie genitoriali in ordine alla responsabilità genitoriale. 

Potrebbe anche interessarti “I nipoti non possono essere costretti a frequentare i nonni e gli zii”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: conflitto tra i genitori, decisione figli, decisioni di maggiore interesse, divorzio, figlio minore, scelta figli, separazione

Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie

6 Aprile 2023 Da Staff Lascia un commento


Revoca dell’assegno divorzile se la ex moglie ha capacità lavorativa e sostiene spese voluttuarie (Cass. civ., sez. I, ord.,18 gennaio 2023, n. 1482)

Il caso

Il Tribunale di Velletri pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi,
poneva a carico dell’uomo l’obbligo di versare alla ex moglie un assegno mensile di € 100 oltre ad € 450
quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

La donna proponeva appello in quanto gli importi erano ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di separazione. L’ex marito, oltre a resistere in appello, presentava appello incidentale chiedendo la revoca dell’assegno divorzile e quello per il mantenimento del figlio.

La decisione della Corte di Appello

I Giudici di secondo grado, disponendo la revoca dell’assegno, ribaltavano la decisione del giudice di primo grado. Ed in particolare, osservavano che alcun obbligo economico doveva essere previsto a carico del padre poiché il figlio aveva abbandonato l’occupazione offertagli dal predetto e poiché la ex moglie disponeva di redditi e capacità lavorativa.  Per tali ragioni veniva rigettato l’appello principale ed accolto quello incidentale, con conseguente revoca degli obblighi economici previsti in capo all’ex coniuge.

La donna proponeva ricorso per Cassazione

La Suprema Corte, però, dichiarava inammissibile in ricorso confermando così la decisione dei Giudici di merito. 
In particolare,  la donna aveva articolato quattro motivi sostenendo che il Tribunale non aveva valorizzato il suo contributo alla vita familiare, alla ristrutturazione della casa coniugale e al pagamento del relativo mutuo. Per di più la ricorrente lamentava una errata lettura delle risultanze del suo conto corrente e della situazione reddituale dell’ex marito, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo inerente la richiesta di restituzione di somme dalla stessa elargite.
Gli Ermellini, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, richiamano il principio enunciato dalle Sezioni Unite per cui “il riconoscimento dell’assegno di divorzio (…) richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” ed occorre una “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” (v. Cass. sez. un., n. 18287/2018; in questo senso v. anche Cass. civ., n. 1882/2019; Cass. civ., n. 21228/2019; Cass. civ., n. 5603/2020; Cass. civ., n. 4215/2021; Cass. civ, n. 13724/2021; Cass. civ., n. 11796/2021).
L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa e presuppone
l’accertamento di uno “squilibrio effettivo e di non modesta entità” delle condizioni economiche delle parte attrice comunque non è finalizzato alla ricostituzione del “tenore di vita endoconiugale” (v. Cass. civ., n.
21926/2019).

Considerazioni 

Nel caso di specie emerge che la donna al momento della fine del matrimonio aveva una disponibilità economica risultante dal conto corrente che le permetteva di sostenere sia i costi dell’abitazione presa in locazione sia spese voluttuarie, oltre ad avere una propria capacità lavorativa tali da renderla economicamente autonoma.

Peraltro, le censure della ricorrente miravano così ad ottenere un riesame del merito della causa: di qui
l’inammissibilità del ricorso non potendosi “surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.

Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile e la donna condannata al pagamento delle spese processuali.

Potrebbe anche interessarti “Convivenza di fatto e perdita dell’assegno: escluso ogni automatismo”. Leggi qui.

 

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