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Archivi per Ottobre 2020

Assegno alimentare: non va corrisposto se il coniuge richiedente non prova lo stato di bisogno

28 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

“L’assegno alimentare non spetta al coniuge richiedente in assenza della prova dello stato di bisogno. Quest’ultimo va escluso quando residui una capacità lavorativa generica compatibile con la presenza di una patologia psicofisica”.  A stabilire il superiore principio di diritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 770 del 16.01.2020

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione personale, una donna chiedeva al marito la corresponsione di un assegno alimentare, ai sensi dell’art. 446 c.c. La donna asseriva di essere priva di occupazione lavorativa, e dunque impossibilitata a provvedere al proprio sostentamento, in quanto affetta da una grave ed invalidante sindrome depressiva.

Il Tribunale, in primo grado, riconosceva alla donna il diritto ad ottenere un assegno mensile provvisorio pari ad euro 200.

Tuttavia la Corte di Appello di Brescia, successivamente adita dal marito, negava l’assegno. In particolare i giudici di secondo grado riconoscevano in capo alla ricorrente, pur in presenza della malattia, la capacità di svolgere un lavoro anche «meramente esecutivo», quale ad esempio le faccende domestiche.

A fronte di detto provvedimento,  la donna ricorreva in Cassazione. Essa lamentava l’omessa valutazione della sussistenza dello stato di bisogno patito. Per di più, denunciava la mancata valutazione della documentazione medica prodotta nel corso del giudizio.

Facciamo un passo indietro: cosa si intende per “capacita lavorativa generica”?

In generale, per «capacità lavorativa» si intende l’attitudine di una persona a produrre un reddito, questo derivante da un’occupazione lavorativa.

Si suole distinguere tra capacità lavorativa generica e specifica. La prima espressione fa riferimento all’idoneità della persona a svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative.

Invece, la seconda sussiste quando il soggetto sia in grado di svolgere una specifica attività lavorativa ovvero di estrinsecare diverse attività lavorative. Queste ultime, in ogni caso, afferenti alla sua sfera attitudinale e compatibili con fattori quali età, sesso, grado di istruzione ed esperienza lavorativa.

Assegno di mantenimento e assegno alimentare: differenze

Ritornando al delicato tema in esame, l’obbligo alimentare si distingue nettamente dal diritto al mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. Invero, il diritto all’assegno alimentare presuppone lo stato di indigenza di colui che lo richiede.

Più nello specifico, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno. Ma non solo! Il diritto alimentare dipende altresì dall’impossibilità del soggetto di provvedere al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa legata alle attitudini della persona e non considerata in termini astratti.

La pronuncia in esame offre un’interpretazione alquanto restrittiva circa il riconoscimento del diritto agli alimenti: permette di escludere lo “stato di bisogno” dinanzi ad un’astratta capacità del coniuge richiedente allo svolgimento di una attività lavorativa, anche meramente esecutiva, che non si presti ad essere condizionata dalla presenza della patologia accertata. Nel caso di specie, la sindrome depressiva patita dal coniuge.

Non sono di certo mancate le critiche rivolte a questa corrente di pensiero. Si è precisato, in merito, che lo stato di bisogno non può essere valutato secondo nozioni di carattere generale. Così facendo verrebbero meno le ragioni di solidarietà familiare che costituiscono, invece, il reale fondamento delle norme in esame.

La valutazione circa l’insussistenza di mezzi richiede, pertanto, un’ indagine accurata da parte dell’organo giudicante: questa deve essere portata avanti tenendo conto dei fattori individuali, ambientali, territoriali, economici e culturali riferibili all’esperienza di vita del richiedente.

La decisione degli Ermellini

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna, dichiarando inammissibili  i motivi di ricorso addotti.

I giudici di legittimità ritenevano di confermare il ragionamento della Corte di Appello. In particolare riconoscevano in capo alla ricorrente l’idoneità a svolgere un lavoro anche meramente esecutivo (come quello delle pulizie domestiche), richiamando così il concetto di capacità lavorativa generica.

Potrebbe anche interessarti “Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno alimentare, assegno di mantenimento, coniugi, divorzio, separazione, separazione legale, stato di bisogno

Violenza sessuale e corruzione di minorenne tramite i social

9 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

Recentemente la Cassazione con due diverse sentenze, ha affermato che è possibile configurarsi il reato di violenza sessuale ed il reato di corruzione di minorenne anche a mezzo social network.

La nuova nozione di violenza sessuale

Per quanto concernente il reato di violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.) fino agli anni novanta l’ordinamento puniva esclusivamente le condotte volte al soddisfacimento della sfera sessuale del soggetto attivo. Nel 1998 gli Ermellini hanno esteso il concetto di violenza sessuale che non può limitarsi alle sole zone genitali. La Cassazione ritiene infatti debbano punirsi anche le condotte di violenza  psicologica.  Inoltre, devono includersi tutti gli atti idonei a ledere la libera determinazione della sessualità del soggetto.

Il primo caso

Un uomo, responsabile di avere inviato diversi messaggi sessualmente espliciti tramite whatsapp, aveva costretto una ragazza ad inviargli fotografie dai contenuti sessualmente espliciti minacciandola di pubblicare la chat su whatsapp.

L’accusa riteneva che la condotta posta in essere fosse riconducile al reato di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.), condotta nota anche come “child grooming”.

La difesa, dal canto suo, sosteneva che non essendo stati compiuti meri atti sessuali, non si potesse configurare il reato di violenza sessuale. Riteneva che l’imputato non avrebbe leso il bene giuridico della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale e del corretto sviluppo dell’integrità psico-fisica della minore.

La decisione

Con la sentenza n. 25266/2020 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l’indagato deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto pienamente integrato il reato di violenza sessuale pur in assenza di contatto fisico con la vittima evidenziando, inoltre, l’elemento della minaccia e la strumentalizzazione della minore età della vittima.

Conclusioni

Con la recente pronuncia si assottiglia la linea di confine tra il reato di adescamento di minorenne e quello di violenza sessuale.

Si evidenzia che la giurisprudenza ha inteso prestare maggiore attenzione ai reati connotati da condotte poste in essere tramite strumenti telematici. A questi infatti si riconosce l’idoneità di prestarsi quali strumenti idonei alla realizzazione dei reati, capaci di arrecare tragici risvolti psicologici e sociologici.

Il reato di corruzione di minorenne

Il reato di corruzione di minorenne (articolo 609 quinquies) è stato introdotto nel codice di rito nel 1996 e riformato successivamente nel 2012.

Dopo la riforma, dottrina e giurisprudenza si sono occupate di definire la natura giuridica del reato e gli elementi costitutivi dello stesso soprattutto quando le vittime sono soggetti deboli o gli autori incapaci di intendere e di volere.

La sentenza della Cassazione

La corte di Cassazione, con la pronuncia dell’11 maggio 2020, ha stabilito che il reato di corruzione di minorenne può porsi in essere anche in assenza di contatto fisico con la vittima. Secondo i giudici di legittimità infatti è possibile commettere reato anche tramite un mezzo di comunicazione telematico.

Il caso

Un uomo inviava ad una minore di anni 14 video pornografici sul suo cellulare inducendola  a compiere atti sessuali e segnatamente a ritrarsi nuda.

Analisi della norma

L’art. 609 quinquies, condanna espressamente “chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.”

Con il termine “assistere” s’intende letteralmente “essere presente allo svolgimento di un fatto”, come si può assistere ad una lezione, ad una rappresentazione teatrale o alla proiezione di un film.

In relazione al caso di specie è sufficiente che il minore percepisca tali atti sessuali determinandone un turbamento. Non è necessario che questi vengano visti “dal vivo” potendo il minore “assistere” ad un fatto anche tramite un video.

Commettere il reato con le nuove tecnologie

Le nuove tecnologie, oggi, hanno aperto le porte a nuove forme di visione di fatti online, addirittura in formato “streaming”.

Ecco che la locuzione “fa assistere” deve essere letta in relazione al progresso tecnologico che determina numerosi risvolti negativi quali, ad esempio, la commissione di un fatto delittuoso.

Dall’ analisi del concetto di “mostrare” nonché da quello di “atto sessuale” così come ampliato dalle più recenti giurisprudenza, la Corte è giunta a ritenere che “Per il reato di corruzione di minorenne oltre all’esibizione diretta deve ritenersi comportamento rientrante nella norma anche l’esibizione sui social (nel caso WhatsApp) senza contatti fisici. Deve escludersi che le condotte poste in essere mediante mezzi telematici abbiano  connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore.”

La sentenza della Cassazione

Pertanto, con la pronuncia dell’11 maggio 2020 n. 14210 , gli Ermellini confermando le sentenze di merito di fatto condannavano l’uomo per il reato di corruzione di minorenne avvenuto tramite il mezzo whatsapp.

Potrebbe anche interessarti:”Palpeggiare una donna per scherzo è violenza sessuale”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abusi sessuali, minori, social network, violenza sessuale

Diritto al rimborso per l’ex convivente che ha contribuito alle spese di edificazione della casa familiare

2 Ottobre 2020 Da Staff Lascia un commento

L’ex convivente che abbia contribuito alle spese di edificazione sul fondo del patner di un immobile destinato a diventare la comune casa familiare, ma rimasto di proprietà esclusiva del dominus soli per l’operare dei principi in materia di accessione ha diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme erogate (Cass. civ., sez. II del 03 ottobre 2019, n. 24721).

Il fatto

Una donna adiva il Tribunale di Sassari rappresentando che, durante la convivenza, il compagno aveva edificato in un fondo di sua proprietà un edificio da adibire a casa familiare utilizzando, per la metà dei costi di costruzione, somme della stessa. Peraltro, con apposita scrittura privata tra le parti l’uomo riconosceva la comproprietà dell’immobile con la compagna per il 50%. La donna, terminata la convivenza, chiedeva la divisione del bene o, in subordine, la restituzione delle somme versate.

L’uomo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Sassari, preliminarmente, rigettava la domanda principale della donna volta al riconoscimento della comproprietà. Tuttavia, riconosceva all’attrice un credito di € 80.233,49 a titolo di indennità di ingiustificato arricchimento. 

L’uomo, non ritenendo corretta la decisione, impugnava la sentenza. Ma anche la Corte di Appello dava ragione alla donna. In particolare, i giudici di secondo grado, riqualificata la domanda in termini di azione personale di restituzione, riteneva provato che la ricorrente avesse partecipato ai costi di costruzione. Di conseguenza la donna aveva diritto al rimborso di quanto versato.

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo ricorreva in Cassazione adducendo due motivi.

Con il primo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza ritenuto che la richiesta di rimborso costituisse un’azione personale di restituzione;

con il secondo motivo l’uomo sosteneva che la domanda di restituzione poteva fondarsi solo sulla situazione di comproprietà.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso

Gli ermellini, chiamati a decidere il caso, analizzavano congiuntamente i due motivi di impugnazione poiché vertenti su questioni strettamente connesse.

La Corte di Cassazione riteneva infondate le doglianze. Innanzitutto alcuna carenza di motivazione poteva essere eccepita alla sentenza, considerato che i Giudici di merito avevano evidenziato che con la scrittura privata sottoscritta dai due ex conviventi provato era il dato che l’uomo avesse ricevuto i soldi per l’edificazione dell’immobile. Peraltro, non essendosi mai realizzato l’acquisto della comproprietà dell’immobile la somma versata era da ritenersi indebita. Pertanto la stessa doveva essere restituita poiché non dovuta e ciò ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Solo se il ricorrente fosse riuscito a dimostrare che la somma era stata versata a titolo di liberalità la pretesa restitutoria non sarebbe stata accolta.

Per tali ragioni, quindi, la Corte di legittimità rigettava il ricorso.

Potrebbe anche interessarti “No pignoramento all’ex marito che non versa il mantenimento perché paga il mutuo cointestato”. Leggi qui.

 

 

 

 

 

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