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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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Archivi per Ottobre 2018

Il maestro di sci e l’atleta minorenne: è reato

30 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Tra maestro e allievo c’è una situazione di oggettiva sudditanza. Se i due hanno rapporti sessuali, anche nell’ambito di una relazione affettiva, il maestro compie reato. E poco importa se l’affetto tra i due è sbocciato prima che si creasse il legame maestro-allievo. (Cass. Pen. Sez. III, 12 ottobre 2017- 3 maggio 2018 n. 18881).

La situazione potrebbe sembrare di per sé romantica: un amore nato sulle piste da sci tra il maestro e un’atleta. Tanto romanticismo viene meno se consideriamo che l’atleta in questione è una ragazza minorenne. In particolare infra-sedicenne, cioè tra i 14 e i 15 anni, prima del compimento dei 16.

I due si sarebbero incontrati quando ancora non erano uno maestro dell’altra. Ne era nata una relazione sentimentale, e i due avevano già avuto rapporti. Dopo qualche tempo, l’uomo e la ragazza si ritrovano a far parte della stessa scuola di sci. Lei come atleta affiliata, lui come addetto all’accompagnamento dei ragazzi  agli  allenamenti e alle trasferte. E la loro relazione continuò anche in questo periodo, così come i rapporti sessuali.

La Suprema Corte, confermando i due precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto l’uomo colpevole del reato di atti sessuali con minorenne, ai sensi dell’art. 609 quater, comma 1 n. 2.

La norma spiega come il reato si verifichi in due ipotesi precise: La prima, quando un maggiorenne compie atti sessuali con un minore che non ha ancora compiuto 14 anni (comma 1 n. 1), la seconda quando il minore è infra-sedicenne, e tra lui e il maggiorenne intercorre un rapporto di parentela, o di “affidamento” per motivi di educazione o istruzione. 

Il rapporto di affidamento in custodia per motivi di educazione/istruzione  si instaura con gli insegnanti quando i genitori affidano un minore ad una scuola. Non importa quale tipologia di istruzione sia impartita nella scuola, quindi può trattarsi anche di uno sport.

La norma dunque fa intendere che il rapporto che si instaura tra maestro e allievo è di per sé caratterizzato da una oggettiva sudditanza. Per cui il consenso del minorenne ai rapporti sessuali sarebbe in ogni caso viziato.

La Suprema Corte ha ritenuto suggestiva, ma priva di fondamento giuridico la tesi difensiva dell’uomo. Questi infatti  ribadiva che non vi sarebbe stato nessun condizionamento della minore, in quanto la loro relazione era iniziata molto tempo prima che lui divenisse il suo maestro.

La Cassazione  ha altresì stabilito che la condizione di affidamento si verifica anche in mancanza di una formale attribuzione di compiti all’affidatario. In particolare, richiamando una sua precedente pronuncia, la Cassazione ha sottolineato come il rapporto di affidamento può instaurarsi con uno qualsiasi degli insegnanti della predetta struttura. Dunque non necessariamente con colui il quale è specificamente preposto alla cura didattica  (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2012, n. 27282).

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: atti sessuali con minorenne, infra-sedicenne, minore, rapporti con minore, rapporto di affidamento, rapporto sessuale, violenza sessuale

Esorcismi a sfondo sessuale a Palermo: le vittime hanno vinto due volte

22 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo 4 commenti

La Corte d’Appello di Palermo, lo scorso 11 ottobre, ha confermato la condanna a sei anni e due mesi per l’ex colonnello dell’esercito Salvatore Muratore. Le sei vittime, che ho difeso in giudizio sin dal primo grado, riceveranno il giusto risarcimento. Ma la vera vittoria è aver abbattuto il muro di omertà.

L’inchiesta è cominciata dalla denuncia di due ragazze minorenni e della loro madre. Le donne raccontarono di avere subito ripetuti abusi da parte dell’ex colonnello Muratore e indicarono anche altre tre giovani donne che si convinsero, poi, a sporgere denuncia. Le ragazze erano in contatto con l’ex militare attraverso un “gruppo spirituale”.

Per “liberarle dal demone della lussuria” l’uomo, le avrebbe costrette a ripetute pratiche tutt’altro che spirituali!

In quanto difensore delle vittime mi sono spesa affinché i fatti venissero a galla in tutta la loro violenza. Ho fatto in modo che queste donne raccontassero l’accaduto e il dolore che avevano provato. Non ho potuto fare a meno di restituire loro la voce per fare luce su una scomoda realtà.

Nel nostro ordinamento, purtroppo, le vittime ricoprono un ruolo secondario. Non a caso, infatti, nel  processo penale, la vittima prende il nome di “persona offesa”. Questo accade perché il termine “vittima”, carico di un connotato emozionale, stride con le finalità razionali che un giudizio penale deve perseguire.  La persona offesa, diventa poi “parte civile”, nel momento in cui chiede un risarcimento monetario per il danno patito.

Dunque, nell’ordinamento italiano,  le vittime si inseriscono nel processo penale come “ospiti”. L’avvocato, per la loro difesa, ha solo qualche strumento civilistico, poco efficace a restituire alle vittime  la dignità di persona.

Nonostante tutto, era importante che queste donne rendessero le loro testimonianze, contro uomini di (presunta) fede. E che lo facessero nonostante il mancato sostegno della comunità sociale in cui vivevano.

Com’è possibile che le istituzioni e la società abbandonino le vittime di fronte a rivelazioni, talora urlate e più spesso sussurrate tra la paura e l’imbarazzo? Non è umanamente comprensibile.

Superficialmente, in casi di violenza sessuale, come questo, dovrebbe essere scontato schierarsi con le vittime. Al contrario molti studi dimostrano il contrario.

Spesso infatti, anche operatori professionisti, di fronte a rivelazioni inequivocabili, tendono a non sostenere la vittima nella denuncia, alleandosi nei fatti con il carnefice. E il colpevole non desidera altro! Vuole che non si faccia nulla, che il tempo getti nell’oblio la verità e metta in dubbio la credibilità delle vittime. Vuole che non ne valga più la pena.

Allearci con le vittime è indubbiamente un costo enorme. Ci chiede di non fare finta di niente, di portare avanti la loro voce anche quando sono titubanti. Di stare loro vicino, ascoltarle, contenere gli sbalzi d’umore, le convinzioni autodistruttive che parlano di quel trauma.

Nelle memorie processuali ho spronato ad andare oltre il pregiudizio secondo cui queste donne fossero consapevoli e consenzienti di quanto stesse accadendo. Ho sottolineato al giudicante la gradualità del percorso di persuasione perversa attraverso cui Muratore ha circuito le vittime fino ad arrivare alla violenza sessuale.

Dal coraggio di una madre che ha saputo abbattere il muro di omertà, è cominciata l’indagine giudiziaria che ha portato alla  luce l’odiosa vicenda. La condanna del carnefice, e il risarcimento delle donne, sono solo l’apice di questo percorso. La vera vittoria è stata l’interruzione, una volta per tutte, delle indicibili pratiche  perpetrate a danno dei soggetti più deboli. Per questo mi sento di dire che queste donne hanno vinto due volte.

Per onestà intellettuale, però occorre specificare che si attende che la sentenza diventi definitiva.

Durante il proprio lavoro, ciascun avvocato dovrebbe sforzarsi di non tradire la definizione di vittima cosi come definita dalla “Magna Charta” delle vittime redatta dalle UN 40/34, 1985 (e ugualmente recepita dal Consiglio d’Europa). Secondo questo documento è vittima qualsiasi “individuo che, singolarmente o collettivamente, ha subito un danno, comprensivo di lesioni fisiche o psichiche, sofferenze emozionali, limitazioni economiche o sostanziali disparità in merito ai propri diritti fondamentali, mediante azioni o omissioni che violano le leggi penali vigenti degli Stati Membri”.

Attraverso la mia assistenza legale ho voluto difendere le vittime, che sono prima di tutto, individui, persone. Vittime che hanno subito un danno, non solo patrimoniale, ma soprattutto psichico, fisico ed emozionale.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: esorcismi, palermo, risarcimento, violenza sessuale, violenza sulle donne, vittime

Affidamento condiviso: se gli incontri religiosi mettono a disagio il minore, il genitore non lo deve portare con sé

17 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

In caso di affidamento condiviso, il Tribunale può vietare al genitore di coinvolgere il figlio in determinate attività se queste pregiudicano la crescita sana ed equilibrata del minore  (Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954)

L’affidamento condiviso è sempre la decisione migliore per i figli. Ma cosa accade se uno dei due genitori ha comportamenti rischiosi per la loro adeguata crescita emotiva?

Il caso in esame ci racconta di una bambina in affidamento sia alla mamma che al papà. Durante gli incontri padre-figlia, questi era solito portare con sé la bambina a manifestazioni a sfondo religioso, occasioni in cui la bambina avvertiva profondo disagio.

Per questo motivo il  Tribunale prima e la Suprema Corte dopo, hanno proibito al padre di portare con sé la piccola.

La Suprema Corte ha ricordato che il criterio da seguire nella scelta delle modalità di affidamento dei figli minori è sempre e comunque quello del “superiore interesse della prole”.

Criterio valido e da perseguire anche quando limita la libertà individuale dei genitori di coltivare i propri interessi, la priorità è il benessere del minore. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affido condiviso, benessere del minore, disagio del minore, incontri religiosi, interesse del minore, libertà individuale, riunioni religiose

Nasce la Carta Dei Diritti Dei Figli

10 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

 L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza  ha presentato a Roma, il 2 ottobre scorso, la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”.

Si tende a pensare che le separazioni siano una “questione da grandi”. La verità è che, nel braccio di ferro tra mamma e papà a patirne le conseguenze sono proprio i bambini. Troppo spesso  infatti gli interessi economici, le ripicche, le questioni relative all’affidamento offuscano il vero punto focale: la serenità dei figli.

La realtà ci racconta scenari insostenibili: bambini contesi, genitori che non condividono le scelte educative, che si screditano a vicenda agli occhi dei piccoli.

E i figli, che in questo momento così particolare dovrebbero essere  rassicurati, restano invece in balia delle loro paure.

Ecco dunque l’idea di Filomena Albano, Garante per l’infanzia e l’adolescenza: un decalogo dei diritti dei figli nelle separazioni.

I dieci punti si ispirano in parte alla legislazione internazionale (Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). Ma sono principalmente il frutto della sinergia tra una commissione formata da 16 esperti  (provenienti dagli ambienti giuridico, sociale, psicopedagogico) e la Consulta dei ragazzi. Ovvero un gruppo di 18 giovanissimi  under 17. Il loro apporto ha portato all’ideazione di alcuni  punti fondamentali della Carta.

Tra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti dei figli, prima di tutto, quello a continuare ad essere amati e ad amare. Ma anche quelli a non essere coinvolti nei conflitti tra i genitori e nelle questioni economiche. I ragazzi desiderano anche che genitori condividano le scelte che li riguardano. E chiedono di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li vedono coinvolti.

Il decalogo completo è scaricabile dal sito dell’Autorità Garante. 

L’Autorità  Garante invierà la “Carta dei diritti dei figli nella separazione”  ad avvocati, tribunali, agenzie educative consultori, associazioni. Ma soprattutto,  il Garante si augura, che i giudici la affiggano nelle aule dei tribunali, alle loro spalle. Di modo che sia sempre sotto gli occhi dei genitori che stanno per separarsi.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: carta dei diritti dei figli, diritti dei figli, separazione

Divieto di avvicinamento: se mi hai offeso, stai alla larga!

9 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La vittima ha il dirito vivere senza il timore che chi l’ha offesa le si avvicini. Il giudice può decidere sul divieto di avvicinamento mettendo il veto sul “dove” andare, senza specificarlo. (Cass. Pen., Sez. V pen., 26/3/2018, n.18139)

Il caso ci racconta di un uomo indagato per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. a danno di una signora e dei suoi familiari.

Il  Tribunale del Riesame gli vieta dunque di avvicinarsi sia alla donna sia alla sua famiglia, disponendo il divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. ai luoghi che queste persone frequentavano.

Ma lui ricorre in Cassazione. Sostiene infatti che il provvedimento non specifichi con chiarezza quali siano i luoghi che deve evitare.

La Suprema Corte, conferma però quanto deciso dal Tribunale: poco importa quali siano i luoghi precisi che la vittima frequenta. Il giudice, infatti, non deve specificare “dove” l’offensore non può andare. Il giudice deve tutelare la vittima vietando a chi l’ha offesa di avvicinarsi a lei. Il luogo sarà poi di volta in volta individuato a seconda delle esigenze di vita sue e dei suoi familiari.

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Trasferimento e responsabilità genitoriale

2 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il trasferimento non può far revocare la responsabilità genitoriale se è dovuto a nuove necessità per l’accudimento e il mantenimento dei figli (Cass. Ordinanza n. 15949/2018 – Corte d’Appello di Roma sent. 344/2017)

Una mamma, senza il consenso dell’altro genitore, cambia città portando con sé il figlio. Il padre si rivolge al Tribunale per Minorenni di Roma poiché il trasferimento gli impedisce di fatto di mantenere rapporti con il bambino.

Il tribunale revoca la responsabilità genitoriale della madre e impone che il figlio venga riportato dal padre. Lei reclama nuovamente e finalmente la Corte d’Appello di Roma riconosce la validità delle sue motivazioni.

La donna infatti, aveva perso il lavoro e si era trasferita nella città della sua famiglia, dove avrebbe cercato un nuovo lavoro potendo contare sull’aiuto dei nonni per badare al bambino. Tra l’altro la donna aveva raccontato che il padre del bambino aveva spesso avuto comportamenti imprevedibili e poco affidabili.

Così, quando il padre ricorre in Cassazione, questa riporta quanto già esposto dalla Corte d’Appello (sentenza n. 344/2017). Ovvero ribadisce che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è uno strumento di tutela del minore. 

In questo caso, però non esisteva alcun pregiudizio nella scelta di una madre che, per potersi meglio prendere cura del figlio, era costretta e trasferirsi. 

Anzi, il consulente tecnico aveva ritenuto che per il bambino fosse meglio vivere con la madre, più amorevole e capace di accudirlo.

Dal canto suo, in effetti, la Suprema Corte, non ha neanche ammesso il ricorso per motivi strettamente “tecnici”: il ricorso infatti esponeva in modo troppo generico la violazione di alcune norme, senza però chiarire bene in cosa consistesse questa violazione.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: responsabilità genitoriale, tutela dei minori

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