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Archivi per Agosto 2018

Maltrattamenti ai bambini negli asili: chi non denuncia è colpevole

31 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo 1 commento

(Cass. Pev. Sez. VI, 9 marzo 2018 n. 10763)
Maltrattamento di bambini: l’educatore che, pur sapendo, non denuncia le violenze avvenute all’asilo, è civilmente responsabile per i danni subiti dai bambini. Infatti è colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia in concorso con gli altri educatori, pur non avendo mai fatto personalmente del male ai minori, ma per il solo fatto di avere omesso di denunciare.

Un recente caso di cronaca di cui hanno parlato stampa e tg e che sui social ha scatenato le più aspre e incontrollate reazioni.
In un asilo comunale due maestre, per circa quattro anni, hanno maltrattato i bambini, con strattoni, schiaffi, colpi  fino ad impedirne la respirazione. La cronaca racconta che siano arrivate anche a costringere i più inappetenti a mangiare il proprio vomito.

Oltre alle ovvie responsabilità di queste “educatrici” consideriamo quelle di un’altra maestra, che non ha partecipato al maltrattamento di bambini, ma che sapeva e non ha denunciato. Sapeva perché aveva visto e perché la aveva informata altro personale della scuola.

La Corte d’Appello di Bologna, in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale in primo grado, aveva condannato la donna soltanto per aver omesso di denunciare la condotta delle colleghe ai sensi dell’art. 361 c.p.
Inoltre aveva valutato che non fosse civilmente responsabile per i danni patiti dai bambini, in quanto tra questi e la condotta dell’imputata non vi sarebbe stata alcuna relazione diretta. La maestra pertanto non era tenuta ad alcun risarcimento. [Leggi di più…] infoMaltrattamenti ai bambini negli asili: chi non denuncia è colpevole

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Niente “divorzio diretto” in Italia

28 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Non si può ottenere Divorzio Diretto in Italia nemmeno se previsto da un accordo di negoziazione assistita. Il divorzio è consentito solo dopo il periodo di separazione personale tra i coniugi previsto dalla legge. Questo perché le limitazioni di tempo per l’accesso al divorzio sono state formulate per garantire l’interesse dei figli minorenni dando stabilità al vincolo matrimoniale.

La negoziazione assistita – introdotta con D.L. 132/204 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 – è una convenzione, stipulata in presenza di almeno un avvocato per parte, con cui si possono risolvere bonariamente procedimenti per separazione personale, cessazione degli effetti civili o divorzio, nonché modifiche delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, senza ricorrere ad un giudizio vero e proprio innanzi al Tribunale. La convenzione infatti si conclude con la sottoscrizione di un accordo, le cui condizioni passano al vaglio della Procura. 

Il Pubblico Ministero può rimettere la causa al Presidente del Tribunale qualora ritenga che le condizioni indicate nell’accordo non tutelino i minori. In poche parole i coniugi, con l’aiuto dei rispettivi avvocati, concordano le condizioni di separazione, divorzio o loro modifiche, senza attendere le lungaggini di una causa.

Va precisato che la legge n. 55/2015 che ha introdotto il “divorzio breve” ha solo ridotto a 6 o 12 mesi invece dei tre anni previsti originariamente il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la richiesta di divorzio.

Nel caso in oggetto, le parti erano giunte a un accordo, con convenzione di negoziazione assistita, con il quale esprimevano la volontà di sciogliere il matrimonio e indicavano soluzioni condivise in merito all’affidamento della figlia minore. All’interno dell’accordo vi era la richiesta di divorzio diretto, senza il previo ed imprescindibile requisito di legge della protratta ed ininterrotta separazione, così come invece consentito dalla legge argentina (art. 213 Codigo Civil), legge nazionale comune ad entrambi i coniugi.

Il Pubblico Ministero, con rinvio al Presidente del Tribunale di Torino, ha rigettato la domanda in quanto la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra i coniugi, ai fini del divorzio, nei soli casi previsti dall’art. 6 del già richiamato decreto legge, ovvero quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”.

Sul tema si è pronunciato il Tribunale di Torino con decreto del 01.06.2018,  precisando che non si può escludere il collegamento tra l’interesse dei figli minori e le limitazioni di legge per l’accesso al divorzio, che con tutta evidenza sono state pensate per tenere prioritariamente conto degli effetti di questo sulla prole e garantirle la stabilità del vincolo, in quanto la finalità del periodo di separazione ha proprio lo scopo di indurre la coppia ad una più attenta riflessione sulle scelte nell’interesse della famiglia.

Pertanto la convenzione di negoziazione assistita ai fini dello scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può essere conclusa senza precedente separazione.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, divorzio diretto, negoziazione assistita

Sposarsi via internet: si può?

22 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Si può trascrivere anche in Italia il matrimonio celebrato in Pakistan tra un cittadino pakistano e una cittadina italiana, anche se quest’ultima era presente al rito via internet, così dice la Suprema Corte con la sentenza n. 15343 del 25\07\2016

Innovazione e tradizione: lo sposo, con i suoi due testimoni, era fisicamente presente al rito celebrato da autorità pakistana, la sposa partecipava dall’Italia, pronunciando il suo “sì” via internet, anch’ella alla presenza di due testimoni.

Ma l’ufficiale di stato civile italiano rifiuta la trascrizione e non convalida il matrimonio celebrato per via telematica sostenendo che sarebbe contrario all’ordine pubblico internazionale. Tanto il Giudice di prime cure quanto la Corte d’Appello territoriale invece ritengono illeggittima la violazione.

Secondo la legge italiana infatti, non costituisce un principio irrinunciabile la contestuale presenza dei nubendi (ex art 107 c.c.). In alcuni casi anzi l’art. 111 c.c  ammette la celebrazione “inter absentes”.  Mentre esiste nel nostro ordinamento il principio irrinunciabile di libera, genuina e consapevole espressione del consenso che nella fattispecie vi era stata, anche se a distanza.

Ricorrendo in Cassazione, il Ministero dell’Interno ha opposto che la modalità di celebrazione del matrimonio, senza la presenza di entrambi gli sposi, e con l’ausilio dello strumento di comunicazione via internet, non  avrebbe garantito la genuinità dell’espressione del consenso.

La Suprema Corte, premettendo che, ai sensi dell’art. 28 della L. 218/1995, è ritenuto valido in Italia il matrimonio considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei due sposi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza (circostanza certamente appurata nel caso in oggetto), ha dichiarato che la tesi sostenuta dal Ministero era errata in diritto per due motivi.

In primo luogo perché pretendeva di ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera preveda una disciplina di contenuto diverso dalla legge italiana, dimenticando che per “ordine pubblico” si intende il “nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento”.

In secondo luogo perché, se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero,  e quindi idoneo a manifestare il consapevole consenso di entrambi gli sposi, non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico interno, sol perché celebrato in una forma diversa da quella prevista dalla legge italiana.

La Suprema Corte rigettava il ricorso del Ministero, ritenendo dunque che il matrimonio, celebrato nelle modalità di cui sopra, potesse essere trascritto in Italia.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: distanza, matrimonio online, nozze online, sentenza n. 15343, sposi

Il mantenimento dei figli spetta ai nonni?

10 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Se il partner non provvede al mantenimento dei figli, i genitori di questo, i nonni, non sono obbligati al versamento degli alimenti ex art. 443 c.c., a meno che per entrambi i genitori non si verifichi uno stato di bisogno e l’impossibilità di trovare lavoro
(Cass. Civile, 2 maggio 2018 n. 20003)

Sempre più spesso capita, in circostanze di separazione o divorzio, che il genitore obbligato a versare l’assegno per il mantenimento dei figli minori non lo faccia.

Cosa può fare l’altro genitore? Può chiedere al Tribunale che i nonni si facciano carico delle spese per i minori al posto del genitore inadempiente?

La Suprema Corte, con una recente sentenza, ha messo dei limiti a questa possibilità, ribadendo che il dovere di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta in primo luogo ed in maniera principale ai genitori.

Dunque se uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, è l’altro a doversene fare interamente carico, facendo fronte a tutte le sue capacità patrimoniali e lavorative.

Il genitore in difficoltà potrà citare in giudizio il coniuge inadempiente e ottenere che venga condannato a versare un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche globali.

E dunque, in cosa consiste l’obbligo alimentare in capo agli ascendenti ex art. 433 c.c.?

Si tratta di un’obbligazione che non solo non scatta semplicemente perché uno dei due genitori non provvede al mantenimento dei figli, ma non riguarda direttamente i nonni. La causa, infatti investe tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori. Mentre se entrambi i genitori non sono in grado di gestire il mantenimento dei figli, di adempiere al loro diretto e personale obbligo e sussiste un comprovato stato di bisogno con l’impossibilità di trovare un lavoro o di attingere al patrimonio personale, l’obbligo degli alimenti per i nipoti è in linea diretta attribuito ai nonni.

 

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Violenza sessuale: niente aggravante per assunzione volontaria di alcol

6 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

In caso di violenza sessuale di gruppo non è aggravante il fatto che la vittima fosse ubriaca per volontaria assunzione di sostanze alcoliche. L’aggravante esiste solo nel caso siano gli stupratori a obbligare la vittima ad assumere alcool o droghe. Tuttavia lo stato di ubriachezza è comunque rilevante ai fini dell’inferiorità psichica o fisica e dunque della capacità di questa ad acconsentire al rapporto sessuale (Cass., sez. III, 19 gennaio-11 luglio 2018, n.32462).

Con la recentissima sentenza in commento, depositata giorno 11 luglio 2018, la III sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui delitti contro la libertà sessuale giungendo ad una decisione fortemente innovativa.

La Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui l’aggravante che prevede l’aumento della pena se i fatti sono commessi “con l’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altre sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa” (art. 609 ter c.1 n.2) non si configura se lo stato di ubriachezza è causato volontariamente dalla vittima stessa.

La presente pronuncia ha creato scalpore e critiche, in particolar modo da movimenti femministi che hanno mal interpretato la decisione dei giudici.  Gran parte della responsabilità è da attribuire ai mezzi di informazione di larga diffusione che hanno dato la notizia, articolando il contenuto in termini non esattamente giuridici. La mancata lettura del testo integrale della sentenza ha comportato il fraintendimento del principio espresso dalla Cassazione.

Per ben comprendere l’iter logico-giuridico seguito dai giudici della Corte, occorre fare un accenno al fatto.

Nel 2011, in primo grado, il Tribunale di Brescia aveva assolto due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo in quanto la vittima non sarebbe stata ritenuta attendibile.

Solo nel 2017 la Corte d’Appello di Torino aveva considerato in modo diverso il fatto, valutando diversamente il referto emesso dal p.s. dopo l’avvenuta violenza. I giudici di secondo grado avevano condannato i due imputati a tre anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto nei confronti di un soggetto in palese stato di ubriachezza. 

Nei confronti della predetta sentenza la difesa aveva presentato ricorso per Cassazione sostenendo che non vi fosse stata violenza né riduzione  ad uno stato di inferiorità: in particolare, la difesa aveva sottolineato come la sostanza alcolica, affinché potesse configurarsi l’aggravante, avrebbe dovuto essere somministrata dall’agente; invece, nel caso di specie, la vittima aveva assunto le bevande alcoliche volontariamente durante la cena, prima che la violenza venisse perpetrata.

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo, approfittando dello stato di alterazione psichica della vittima. Tuttavia, la sentenza di secondo grado è stata cassata con riguardo all’applicazione dell’aggravante perché, come si evince dalla lettura dell’art. 609 ter, affinché possa configurarsi l’aggravante è necessario che sia il soggetto attivo del reato ad aver somministrato, mediante atteggiamento violento o minaccioso, la sostanza alcolica al fine di perpetrare la violenza. 

Dagli atti invece traspare che la vittima avesse volontariamente assunto alcol. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la Cassazione ha ribadito che:

“In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica previste dall’art 609 bis c.p. comma 2 n. 1, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente”.

Dunque l’assunzione volontaria di alcool incide senza dubbio sulla capacità della vittima di prestare il proprio consenso al rapporto sessuale.

Ciò premesso, i giudici della III Sezione hanno espresso il principio di diritto per cui

“Integra reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcoliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione  delle dette sostanze.”

Occorre far chiarezza sull’interpretazione della pronuncia: la Cassazione non sostiene che l’assunzione volontaria di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte della vittima sia attenuante, piuttosto specifica che non è aggravante poiché l’aggravante si configura nella sola ed unica ipotesi in cui sia stato lo stupratore ad indurre la vittima ad assumere alcol o droghe.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assunzione alcol, assunzione droghe, cassazione n.32462, stupro, ubriachezza, violenza sessuale

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