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Archivi per Maggio 2021

Affido super esclusivo? no se a fondarlo è la PAS

28 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 13217 del maggio del 2021, la Corte di Cassazione torna a fornire una guida da seguire nel caso in cui un genitore chieda in giudizio l’affido del figlio minore nelle forme dell’affidamento super esclusivo.

Il caso

Nel caso di specie la richiesta trovava fondamento nella circostanza che l’altro genitore (la madre nel caso de quo) era stata dichiarata, in sede di consulenza tecnica di ufficio sull’incapacità genitoriale, affetta dalla “sindrome della madre malevole” o c.d. pas.

La corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di Appello, con rinvio ad altra corte territoriale, accogliendo le doglianze della madre.

Decisione dei giudici di merito

Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’affido super esclusivo al padre. Dalla C.T.U era emersa un’elevata conflittualità dei genitori, un grave problema di comunicazione tra i due e una grave carenza nelle capacità genitoriali della donna. Dai colloqui clinici era emersa la volontà della madre di tenere la bambina solo per sé, escludendo la figura genitoriale paterna; una forte resistenza a cambiare le proprie convinzioni e l’influenza negativa della famiglia materna, con prospettive rischiose per la bambina.

Da qui era nata la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto genitore capace di darle serenità ed equilibrio.
Tali conclusioni venivano confermate anche dalla seconda consulenza tecnica. Tale ultima consulenza aveva rilevato la necessità di affidare la minore solo al padre. Ciò poiché la madre risultava affetta da “
sindrome della madre malevola” che la portava ad escludere totalmente la figura paterna dalla vita della figlia. La Corte aveva così fondato su detto accertamento tecnico la propria decisione, ritenendo gli esito della CTU attendibili perché basate su “risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto.”

La donna ricorreva in Cassazione

La madre ricorreva in Cassazione, i cui Giudici accoglievano il ricorso ritenendo fondati i quattro motivi del ricorso. Gli ermellini chiarivano che, quando un genitore denuncia comportamenti dell’altra figura genitoriale riconducibili alla c.d. sindrome da alienazione parentale, per procedere alla modifica delle condizioni di affidamento, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di detti comportamenti.

Un genitore infatti è ritenuto idoneo anche per la capacità di preservare i rapporti della prole con l’altro genitore. Ciò tutela il diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita sana ed equilibrata. Nell’aderire alle conclusioni di un accertamento peritale il giudice non poteva limitarsi a richiamare le conclusioni dei consulenti. Egli è chiamato ad accertare la validità scientifica delle risultanze. Ciò al fine di evitare che “soluzioni prive del necessario conforto scientifico risultino alla fine potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.”

La Corte rilevava pertanto che le conclusioni sulle capacità genitoriale della madre non risultavano chiare. In molti punti apparivano generiche. Sebbene la ricorrente avesse in effetti ostacolato in qualche occasione il rapporto padre e figlia doveva tenersi in conto come fosse pure stato accertato che la madre manteneva comunque una condotta di accudimento nei confronti della minore.

Per la Cassazione “i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d’espressione delle capacità genitoriali” tali da giustificare il super affido al padre in un’età in cui, per la bambina, la figura materna è così importante.

Per queste ragioni si giungeva alla pronuncia di cassazione con rinvio ad altra Corte territoriale, per trattare nuovamente la questione.

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Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, affidamento esclusivo, affidamento figli minori, affidamento super esclusivo, divorzio, separazione

Incidente stradale: è responsabile della morte del pedone anche il conducente che rispetta la velocità

20 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

In caso di incidente stradale con morte del pedone la Cassazione, con la sentenza n. 16694/2021, ha affermato che il conducente è esente da colpa solo se chi attraversa la strada tiene una condotta imprevedibile e inevitabile. Nessuna rilevanza è attribuita al rispetto dei limiti di velocità.

Pedone attraversa la strada fuori dalle strisce: omicidio colposo se dall’incidente deriva la morte

Per la Cassazione, in caso di incidente stradale tra conducente e pedone, se questi viene investito anche fuori dalle strisce, il conducente è responsabile. Ciò anche se rispetta i limiti di velocità. Invero, il comportamento del pedone costituisce causa esclusiva del sinistro solo se risulta atipica, quindi non prevista né prevedibile.

Pertanto, è compito del conducente alla guida del mezzo porre attenzione, al veicolo e alle condizioni della strada per tutelare i più deboli. Di conseguenza, in caso di incidente stradale, vi è responsabilità esclusiva del pedone solo nel caso in cui il suo comportamento sia qualificabile eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile.

Il caso

Un uomo veniva condannato per il reato di omicidio colposo. L’imputato nell’anno 2011 investiva un pedone, causandone il decesso, mentre attraversava la carreggiata fuori le strisce. Dagli accertamenti emergeva che il sinistro avveniva nonostante la velocità adeguata tenuta dal conducente, il quale ometteva, però, l’obbligo di arrestarsi mentre la vittima, proveniente da destra, attraversava la strada.

L’uomo ricorreva in Appello la quale emetteva sentenza di conferma contro cui l’imputato ricorreva anche in Cassazione per due ragioni:

  • Con il primo contestava l’addebito della responsabilità penale nei suoi confronti perché era stata accertato il rispetto del limite di velocità e l’assenza. Peraltro, l’imputato osservava che il pedone stava attraversando fuori dalle strisce pedonali;

  • Con il secondo motivo evidenziava che condotta del pedone era riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, in quanto del tutto imprevedibile e ingovernabile. 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione adita, non accogliendo la tesi difensiva, dichiarava il ricorso inammissibile.

Innanzitutto, sottolineavano gli ermellini che seppur l’imputato procedesse nel rispetto dei limiti di velocità questa era prossima al massimo. Ciò era desunto dalle tracce lasciate dalla vettura, non adeguata alle condizioni della strada.

In merito, invece, alla condotta della vittima il giudice di merito aveva correttamente escluso che la stessa costituisse una causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile in grado di produrre da sola l’evento. Peraltro, sottolineava la Cassazione “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili.” Ed ancora, richiamando la giurisprudenza consolidata sul principio di affidamento, gli ermellini ribadivano che “in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità.“

Di conseguenza, il comportamento del pedone è causa esclusiva in grado di produrre l’evento solo se il conducente si trova nella effettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne i movimenti perché messi in atti in modo rapido, imprevedibile e inatteso.

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Addebito: un nuovo innamoramento non giustifica la cessazione della convivenza coniugale

11 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

Rischia una pronuncia di separazione giudiziale con addebito, ex art. 151 c.c., chi si determina ad abbandonare la casa coniugale con l’intento di assecondare un nuovo sentimento nei confronti di un’altra donna.

Cosa é l’addebito?

L’addebito consiste nell’accertamento da parte del Tribunale che la fine del matrimonio è causata da uno dei coniugi.  Ciò per un comportamento che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. L’atteggiamento che determina il sorgere della responsabilità deve consistere nella violazione di uno o più doveri coniugali (fedeltà, coabitazione,  collaborazione nell’interesse della famiglia, assistenza ecc.) ex art. 143 c.c.

Nuova pronuncia della Cassazione in materia di addebito

E’ intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione in tema di addebito della separazione affermando che lasciare la famiglia, uscendo dalla casa coniugale, per intraprendere una nuova relazione sentimentale, è una condotta che integra la violazione dell’obbligo di coabitazione. Tale atteggiamento pertanto può essere valutato quale causa della fine del matrimonio.

Ebbene, se non si prova che la convivenza con il coniuge sia diventata insostenibile per motivi indipendenti dalla nuova relazione, la condotta di chi lascia la moglie (o il marito) per inseguire il proprio sogno d’amore, integra per legge la violazione dell’obbligo di coabitazione tra coniugi. Violazione dalla quale non può che conseguire l’addebito della separazione.

Così gli ermellini hanno accolto il ricorso di una moglie piantata in asso. Piantata in asso nonostante “una perfetta unione materiale e spirituale“. Improvvisamente il consorte disse alla moglie di essersi innamorato di un’altra donna. 

Giudizio di merito

I giudici di merito avevano escluso ogni addebito e dunque la ‘colpa’ del marito fuggiasco: Il Tribunale di Pistoia prima e la Corte di Appello di Firenze in secondo grado, avevano affermato come fosse chiaro che: “la prosecuzione della convivenza materiale fosse divenuta difficile da sopportare per entrambi i coniugi e comunque inidonea a far venir meno la frattura del rapporto coniugale“. Ad avviso della Cassazione questo ragionamento è sbagliato. Esso si fonda su “una mera supposizione“. La decisione di non procedere con l’addebito, scrive la Suprema Corte, “non si è basata su un dato di fatto certo, idoneo a comprovare che l’abbandono della casa coniugale da parte del marito – il quale non aveva confessato neppure l’esistenza di una relazione extraconiugale già in atto, bensì solo di nutrire un sentimento affettivo verso un’altra donna – sia stato determinato dal comportamento della moglie, anche in reazione a tale confessione“.

Dunque per tale ragione la Cassazione annullava la sentenza fiorentina rinviando alla Corte di Appello.

Quindi alla luce di ciò amare un’altra donna non sarebbe un buon motivo per lasciare la propria abitazione senza presentare la domanda di separazione.

Si tratta di una decisione destinata a diventare un precedente importante per il futuro.

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Omesso mantenimento: commette il reato chi non corrisponde il contributo anche se i figli non versano in stato di bisogno

2 Maggio 2021 Da Staff Lascia un commento

L’omesso mantenimento da parte del padre obbligato è reato anche se i figli non versano in stato di bisogno perché a provvedere al loro sostentamento è la madre. Ribadisce il superiore principio di diritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16783 del 2021.

Art. 570 c.p.

L’art. 570 c.p. afferma che “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa“.

Prova dell’impossibilità a contribuire al mantenimento della prole

Per essere assolti dal reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p. chi è tenuto a corrispondere il contributo deve provare di trovarsi nell’impossibilità ad adempiere. La circostanza che a provvedere ai figli sia l’ex coniuge non incide in alcun modo sull’obbligo di mantenimento.

Il caso

Un uomo vedeva confermata in Appello la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il predetto aveva omesso di versare alla ex compagna l’assegno di mantenimento ordinario e la quota delle spese straordinarie per i figli. Tuttavia, la corte di Appello adita, previo riconoscimento delle attenuanti generiche non concesse in primo grado, ne riduceva la pena. 

L’uomo ricorreva in Cassazione

L’uomo, ritenendo non legittima la decisione dei giudici di merito, ricorreva in Cassazione sollevando tre motivi:

1)con il primo contestava le questioni procedurali già sollevate in appello ma respinte;

2)con il secondo lamentava la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla condanna contestando, in particolare, la sussistenza dello stato di bisogno dei figli e il mancato accertamento della sua capacità economica a fare fronte all’impegno;

3)con il terzo infine riteneva eccessiva la pena irrogata nei suoi confronti.

Chi è obbligato al mantenimento deve provare di trovarsi in difficoltà economica

Gli Ermellini non accolgono nessuno dei motivi sollevati dal ricorrente e rigettano il ricorso perché inammissibile.

Ed in particolare: Il primo motivo viene ritenuto manifestamente infondato perché si limita a riproporre gli stessi motivi d’impugnazione già sollevati in appello e sui quali la Corte di Appello si è già pronunciata. Il secondo è ritenuto inammissibile perché si limita a proporre una diversa valutazione delle prove. L’imputato interpretala norma in modo errato. Ed invero non deve essere provata  la disponibilità economica a provvedere, quando sussiste un obbligo nei confronti dei propri congiunti, ma, al contrario, per non incorrere nel reato è onere dell’obbligato dimostrare la propria impossibilità ad adempiere. Nel caso di specie nulla l’imputato ha provato in merito. Peraltro alcuna incidenza ha, circa la configurazione o meno del reato, la capacità economica di chi ha diritto al contributo.

Infine anche il terzo motivo viene rigettato perché non competono alla Cassazione le valutazioni di merito per la quantificazione della la pena.

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