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Archivi per Febbraio 2021

Embrioni crioconservati: il Tribunale dice si all’impianto anche se la coppia si è separata

26 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

Il Tribunale di Santa Maria Capua A Vetere, in data 27 gennaio, ha deciso che gli embrioni crioconservati da una coppia, che nel frattempo ha deciso di separarsi, potranno essere comunque impiantati nella donna che ne ha fatto richiesta.

Sarà pertanto sufficiente il solo consenso della donna anche contro la volontà dell’uomo, sebbene l’embrione abbia il corredo genetico di entrambi

Il caso

Una coppia con difficoltà nella procreazione decideva, di comune accordo, di sottoporsi a un ciclo di procreazione assistita. In particolare venivano creati embrioni tramite ovuli della donna e il seme del marito. Purtroppo, però, per problemi di salute della donna questi non venivano più impiantati.

La coppia quindi decideva, su suggerimento dell’Ospedale, di crioconservare gli embrioni al fine di poterli impiantare nel momento in cui le condizioni della giovane fossero migliorate.

Tuttavia, nel frattempo insorgeva una crisi coniugale che si concludeva con la separazione della coppia.

La donna adisce il Tribunale

Sennonché a seguito del miglioramento delle condizioni di salute e nonostante la separazione dal marito la donna non avendo abbandonato l’idea della maternità chiedeva all’ex coniuge di utilizzare gli embrioni crioconservati.

Al diniego dell’uomo la predetta decideva di adire il Tribunale competente.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale adito con un ricorso d’urgenza da ragione alla donna autorizzando l’Ospedale all’impianto degli embrioni crioconservati.

Ed in particolare, il giudice adito,  in applicazione della normativa vigente, ritiene prevalente il diritto dell’embrione a nascere. Sottolinea, altresì, che ai sensi dell’art. 6 comma 3,  l. 40 del 2004, non è possibile revocare il consenso successivamente alla fecondazione. Ed invero tale revoca avrebbe dovuto intervenire in un momento anteriore. 

Peraltro dall’istruttoria emerge che nel momento in cui il consenso è stato prestato la coppia era integra e sino al maggio 2019 il consenso è stato reiterato anche dall’uomo.  

Quali saranno le responsabilità dell’uomo?

La innovativa decisione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, destinata a fare discutere, per i molteplici risvolgi giuridici ed etico sociali, avrà delle dirette e immediate conseguenze per l’uomo il quale sarà a tutti gli effetti di legge considerato il padre del bambino.

Di conseguenza il bambino porterà il cognome del padre e l’uomo dovrà provvedere al suo mantenimento. Dovrà, altresì, occuparsi della sua crescita in conformità a tutte le norme che disciplinano il diritto/dovere dei genitori.

Potrebbe anche interessarti: “Affidamento minori: i figli dodicenni o con capacità di discernimento hanno diritto di essere ascoltati a pena di nullità”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: consenso, divorzio, embrioni, fecondazione assistita, separazione

Assegnazione casa coniugale: la moglie può chiedere l’assegnazione dell’abitazione coniugale di proprietà del marito in assenza di figli?

24 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

 

In tema di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione, è legittima la domanda posta dalla moglie in assenza di figli se l’immobile è di proprietà esclusiva del marito?

Il caso

Una donna adisce il Tribunale chiedendo la separazione dal marito. La donna chiede anche l’assegnazione della casa coniugale e assume alla base della separazione l’intollerabilità della convivenza per la condotta del marito violento. Dal matrimonio non sono nati figli.

Questione giuridica

La questione giuridica affrontata dal Tribunale adito è la seguente: la moglie ha diritto ad ottenere l’abitazione della casa coniugale che però è di esclusiva proprietà del marito poiché acquistata prima del matrimonio?
Ebbene, la norma di riferimento in materia di assegnazione della casa familiare è l’art. 337-sexies c.c. il quale stabilisce «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli».

E’ evidente che la norma miri esclusivamente alla tutela dei figli, sebbene il destinatario del provvedimento di assegnazione sia il genitore. In particolare,  tale disciplina vuole garantire ai figli, specie se minorenni, la conservazione dell’ habitat domestico.

Alla luce di ciò, è possibile procedere all’assegnazione della casa coniugale in assenza di prole?

Ebbene, da tempo ormai è principio consolidato, sia in dottrina sia in giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 3934/2008), che il Giudice possa
procedere all’assegnazione della casa coniugale esclusivamente in presenza di figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.

Da ciò ne discende che in assenza di figli (come nel caso di specie) il coniuge non può pretendere né tanto meno ottenere l’assegnazione della casa coniugale ( tra le tante cfr. Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n.
21334). In tali casi, in particolare, il diritto di proprietà non può subire alcuna compromissione e il godimento della casa coniugale sarà regolata secondo la normativa generale in tema di proprietà esclusiva, oppure quella in tema di scioglimento della comunione in caso di comproprietà tra i coniugi dell’immobile.

L’assegnazione della casa coniugale non è una misura assistenziale

Sotto il profilo giuridico, quindi, l’assegnazione della casa coniugale non è  una misura assistenziale.  Si tratta di un istituto che ha la precipua finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.
Sennonché solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita rappresentano gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di proprietà.
Il Giudice, in assenza di figli, semmai terrà in considerazione la condizione del coniuge economicamente più debole ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in suo favore.

Potrebbe anche interessarti: “Scioglimento della comunione legale dei beni”. Leggi qui.

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegnazione, casa coniugale, casa familiare, divorzio, separazione

Affidamento minori: i figli dodicenni o con capacità di discernimento hanno diritto di essere ascoltati a pena di nullità

11 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

In tema di affidamento di figli minori l’art. 337 bis c.c. prescrive l’obbligo di audizione del minore a pena di nullità quando si assumono provvedimenti sulla convivenza dei figli con uno dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2021 n.1474).

Il superiore principio di diritto è stato confermato dagli ermellini con la recente ordinanza n. 1474 del 2021. Ebbene, essendo il minore una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, nonché portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo.

Il caso

Il Tribunale di Pesaro veniva adito nell’ambito di un procedimento volto alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di minori. Il Giudicante adito disponeva: l’affidamento congiunto a entrambi i genitori dei minori nati dalla convivenza more uxorio; il collocamento prevalente dei minori presso la madre; il diritto di visita del padre secondo precise modalità.

L’uomo ricorreva in Corte di Appello

L’uomo proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso in primo grado. Il predetto riteneva che il giudice avrebbe dovuto ascoltare almeno la figlia undicenne prima di emettere il provvedimento.

La Corte d’Appello rigettava il reclamo e confermava integralmente la decisione di prime cure, ritenendo di non procedere all’audizione dei due figli per contrasto con i loro interessi.

il padre ricorreva in Cassazione

L’uomo ritenendo ingiusto il provvedimento ricorreva avanti la Suprema Corte. In particolare il padre con il proprio atto lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c., dell’art. 12
della Convenzione di New York e dell’art. 6 Cedu, per non aver la Corte territoriale disposto l’audizione almeno della figlia maggiore, di 11 anni di età e quindi perfettamente capace di esprimersi in  ordine all’affidamento.

La Suprema Corte accoglie il ricorso

Gli ermellini accoglievano le doglianze del padre. Nella propria motivazione sottolineavano che in tutti i procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., in caso di assunzione di provvedimenti relativi alla convivenza e all’affidamento dei figli ad uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento a pena di nullità. 

Da tale obbligo ne consegue che il giudice deve motivare in
modo specifico e circostanziato la scelta di non procedere  all’audizione- Ciò soprattutto quando l’età del minore si avvicina a quella dei 12 anni, oltre la quale sussiste l’obbligo legale dell’ascolto. Tale onere motivazionale
ricorre non solo quando il giudice ritenga il minore incapace di discernimento o l’esame superfluo oppure in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora, invece che procedere all’ascolto diretto, opti per un ascolto c.d. “delegato”.

Nel caso di specie, il giudice di merito non si era attenuto a tali principi, escludendo l’audizione della figlia della coppia in assenza di adeguata motivazione sulla sua capacità di discernimento.

Sottolineavano gli ermellini che il mancato ascolto, se non sorretto da espressa motivazione su un’assenza di discernimento o sulla sussistenza di altre circostanze tali da giustificarne l’omissione, costituisce violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo.

Per questi motivi, la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Potrebbe interessarti “Bigenitorialità: diritto da preservare ad ogni costo?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento, ascolto minori, divorzio, figli dodicenni, figli minori, separazione

Assegno unico per i figli 2021

5 Febbraio 2021 Da Staff Lascia un commento

L’Assegno unico per i figli, già previsto nella Legge di Bilancio 2020, (ma privo di copertura), è stato finalmente finanziato e dovrebbe essere operativo dal 1° luglio 2021.

La prestazione, introdotta nella Legge di bilancio 2021, nell’ambito del “pacchetto famiglia” è uno strumento a sostegno dei nuclei familiari. Tuttavia per sapere come accedere al nuovo strumento occorre attendere i  provvedimenti attuativi. La misura dovrebbe sostituire alcune delle precedenti previsioni a sostegno delle famiglie che, al momento, sono salve per l’anno 2021.

Art. 1. comma 1 legge di bilancio 2021

L’art. 1, comma 1 della legge di bilancio 2021, statuisce «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia».
Tuttavia bisognerà attendere l’emanazione degli appositi provvedimenti normativi per riorganizzare gli altri istituti attualmente esistenti.
Come sopra evidenziato l’Assegno universale per famiglie con figli era già previsto nella legge di bilancio 2020, ma tale misura si era poi scontrata con i limiti di copertura.

Quando entrerà in vigore l’assegno unico per i figli?

L’assegno unico per il figlio dovrebbe partire a decorrere dal prossimo luglio, ma l’attuale situazione di crisi di governo, però, potrebbe determinare degli slittamenti..


Quali misure sostituirà l’assegno unico per i figli? 

L’introduzione dell’assegno unico sostituirà gli altri bonus famiglia esistenti, ossia:

– bonus mamma domani;

– assegno di natalità;

–bonus asilo nido.

Il nome  “assegno unico” è indicativo. Tale assegno prevede infatti l’integrale sostituzione delle altre agevolazioni, detrazioni, e bonus ad oggi previste.
Dovrebbero essere sostituite: le detrazioni figli a carico e gli assegni al nucleo familiare. Al suo interno verranno comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus che resteranno in vigore fino al prossimo 30 giugno.

In cosa consiste la nuova misura?

A partire dal 1° luglio 2021 le famiglie con almeno un figlio a carico riceveranno un assegno mensile.
L’assegno spetterà alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico, fino a un importo massimo mensile per ogni figlio tra i 200 ed i 250 euro.
L’importo delle erogazioni non è ancora definito, in quanto il criterio di individuazione è demandato ai provvedimenti di futura applicazione.
La misura prevede una quota fissa per tutte le famiglie che potrebbe indicativamente essere compresa tra gli 80 ed i 200 euro, cui si aggiungerà una quota variabile.
Tale ultima componente dipenderà dall’Isee e si dovrebbe azzerare raggiunti i 60 mila euro annui.

Età dei figli


L’assegno dovrebbe essere riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio;  limite di età non è previsto nel caso di figlio disabile. I figli sino all’età di 21 anni potranno beneficiare dell’assegno solo se studiano, svolgono un tirocinio e se lavorano, non dovranno percepire un reddito annuale superiore a € 4.000; nel caso di prosecuzione degli studi si potrà continuare a ricevere l’assegno unico fino ai 25 anni di età del figlio.

La misura non riguarda le sole famiglie italiane

L’assegno non andrà a beneficio solo dei cittadini italiani ma di tutte le famiglie con minori con un regolare permesso di soggiorno e chi risiede in Italia da più di due anni.

E’ prevista una maggiorazione dell’importo erogato in caso dal quarto figlio e le somme erogate non concorreranno alla formazione del reddito complessivo.


Quali lavoratori avranno diritto all’assegno unico?

Il beneficio dovrebbe riguardare tutte le famiglie senza distinzioni reddituali.
Pertanto ne avranno diritto:
• le famiglie con lavoratori dipendenti
• le famiglie con lavoratori autonomi
• le famiglie con disoccupati e incapienti.
L’obiettivo da raggiungere, oltre al sostenimento delle famiglie, è l’incentivazione delle nascite in Italia.

Assegno unico e figli disabili

Nel caso di figli con disabilità non sono previsti limiti massimi di età dei medesimi per l’erogazione e l’importo sarà maggiorato tra il 30% ed il 50%.

L’Assegno unico ed il reddito di cittadinanza

L’importo dell’assegno unico 2021 è compatibile, (quindi cumulabile), con il reddito di cittadinanza.
Non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito.

Potrebbe interessarti “Figlio laureato? niente mantenimento”. Leggi qui.

 

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