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Archivi per Gennaio 2021

Reati sessuali: le vittime di reati sessuali devono essere ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato a prescindere dal reddito

21 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

La Corte Costituzione con la sentenza n. 1 dell’11 gennaio scorso afferma la legittimità della previsione dell’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per le vittime di reati sessuali, in particolare se persone offese sono minori e ciò prescindere dalle condizioni economiche.

La questione giuridica

La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., dell’art. 76, comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, nella parte in cui, determina l’automatica ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612 bis nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1 e senza riservare alcuna discrezionalità valutativa al giudice.

Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. penale n.52822 del 2018) afferma il diritto della persona offesa da uno dei reati sopra elencati (principalmente reati sessuali) a fruire del Patrocinio a Spese dello Stato per il solo fatto di essere appunto persona offesa, indipendentemente dalle condizioni reddituali. Tale normativa si fonda sulla necessità di assicurare alle vittime di tali reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale .

Tale interpretazione istituisce un automatismo legislativo. In particolare al solo verificarsi del suo presupposto, ovvero assumere la veste di persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma, si determina l’ammissione al beneficio. Il giudice, quindi, non ha alcun margine di valutazione  in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali.

La questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli si fonda sulla circostanza che la normativa di riferimento viola il principio di uguaglianza. Contrasta, inoltre, con l’affermazione contenuta nell’art. 24 Cost. la quale dispone che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”

Necessità di contemperamento tra diritto di difesa e contenimento della spesa pubblica

Il GIP sottolinea la necessità di raggiungere l’obiettivo di limitare le spese giudiziali. Evidenzia, inoltre, che in tema di Patrocinio a Spese dello Stato, occorre individuare un punto di equilibrio tra: garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.”

Il remittente sottolinea inoltre che l’ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma porterebbe a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

La decisione della Corte Costituzionale

Di diverso avviso è la Corte Costituzionale. Secondo il giudice delle leggi la normativa richiamata non lede affatto le norme costituzionali. Ciò avendo riguardo alla vulnerabilità delle vittime dei reati sessuali oltre che alle esigenze di garantire il venire alla luce di tali reati.

Peraltro, la Corte Costituzionale richiama nelle proprie argomentazioni le norme volte  a introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.

Scelta di indirizzo politico-criminale

La Corte Costituzionale evidenzia che la scelta di garantire il Patrocinio a Spese dello Stato alle vittime di reati sessuali, a prescindere dal reddito, è di  di indirizzo politico-criminale. Tale scelta ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, molto vulnerabile a causa della natura dei reati di cui è vittima. Mira, inoltre, a incoraggiare la stessa a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.

Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., nella parte in cui determina l’automatica ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato delle persone offese dai reati indicati dalla norma medesima.

Potrebbe anche interessarti “Violenza sessuale e corruzione di minorenne tramite social”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: patrocinio a spese dello stato, tutela delle donne, violenza, violenza sessuale

Sicilia zona rossa

17 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Da oggi, domenica 17 gennaio, la Sicilia è zona rossa e lo sarà per le prossime due settimane. Alle regole previste a livello nazionale per la zona rossa vanno ad aggiungersi le misure più restrittive introdotte con l’ordinanza emanata del Presidente della regione SICILIA, Nello Musumeci. Solo a seguito delle verifiche sull’andamento dei contagi si faranno i conti e si deciderà come procedere. Se i risultati fra quindici giorni non saranno positivi si prevede già la proroga della zona rossa e quindi delle misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid19.

Di seguito si indica cosa cambia da oggi al 31 gennaio:

Spostamenti

Divieto di entrata e uscita dalla regione. In vigore, altresì, il divieto di entrata e di uscita dal proprio comune, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”. Servirà pertanto l’autocertificazione per gli spostamenti.

Non si può circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di “comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria”.

 I passeggeri in arrivo in Sicilia dovranno registrarsi sul sito dedicato con obbligo di tampone rapido.

Si potranno fare visite ai parenti?

 

In forza dell’ordinanza regionale sono vietati anche gli spostamenti per fare visita ad amici e parenti. Anche se nelle ultime ore si è diffusa la notizia che ciò sarà consentito in alcuni limitati casi di necessità o salute o per visitare i genitori anziani o soli.


Attività sportive

Continuano a rimanere chiuse palestre, piscine, circoli, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

Scuola

Attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le Università continueranno con la didattica a distanza. In caso di contagi all’interno delle scuole per cui è prevista la didattica in presenza potranno essere emanati provvedimenti di chiusura.


Attività commerciali

Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte, inoltre: lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Bar e ristoranti

Sono sospese le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Per le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22  l’asporto. Per i bar consentito l’asporto fino alle 18,00.

Cosa rimane aperto?

Per sapere cosa rimarrà aperto bisogna leggere gli allegati 23 e 24 del DPCM del 14.01.2021.

Tra le attività che rimangono aperte vi è quella degli Studi Legali.

Per leggere il testo integrale del DPCM del 14.01.2021 clicca qui.

Per leggere l’Ordinanza Regione Sicilia clicca qui.

 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: coronavirus, covid19, normativa emergenziale

Figlio laureato? niente mantenimento

7 Gennaio 2021 Da Staff Lascia un commento

Al figlio laureato che non prova di essersi attivato per cercare un lavoro, ridimensionando le sue aspirazioni, non spetta il mantenimento. Tale principio, affermato con l’ordinanza n. 17183 del 2020, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29779 del 2020. 

Il caso 

Una donna decideva di divorziare dal marito. In giudizio la corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento di uno solo dei due figli. Veniva pertanto revocato l’assegno disposto dal Tribunale a favore del figlio laureato.

Sicché la donna, insoddisfatta della pronuncia, ricorreva in Cassazione sollevando due doglianze:

1- con il primo motivo lamentava che il giudice territoriale non aveva correttamente valutato la situazione economica delle parti. Ed in particolare aveva considerato autonomo il figlio maggiore solo in ragione dell’età.

2-con il secondo motivo, lamentava l’omessa valutazione di tutte le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo che se correttamente valutate avrebbero dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della donna con l’ordinanza n. 29779 del 2020. Gli Ermellini condividendo in pieno le argomentazioni dei giudici di merito ritenevano non sussistenti i requisiti per il riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio maggiore.

Più dettagliatamente, in corso di causa  non era emerso che il figlio laureato, ormai ventisettenne si fosse adoperato per cercare un lavoro confacente ai propri studi.

Uniformemente al principio sancito con l’ordinanza  17183 del 2020, la Corte di Cassazione affermava che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento ex art. 337 septies cod. civ. a carico dei genitori soltanto se “ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Ebbene, il nuovo orientamento affermatosi in giurisprudenza  sostiene che Il giudice non deve disporre l’assegno di mantenimento a favore del maggiorenne sul solo presupposto che manchi la sua indipendenza economica. Viene meno qualsiasi automatismo tra diritto al mantenimento e stato di inoccupazione o disoccupazione. 

E’ il figlio che dovrà provare, una volta maggiorenne, di non avere ancora raggiunto l’autosufficienza economica per ragioni giustificate e allo stesso non addebitabili. Spetterà a lui dimostrare di essere ancora impegnato con profitto in un corso di studi o di essersi attivato per trovare un lavoro.

Potrebbe anche interessarti “Mantenimento figlio maggiorenne, quando cessa?”. Leggi qui. 

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