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Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

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Archivi per Gennaio 2019

Omesso mantenimento al figlio maggiorenne. Non è reato se il ragazzo è abile al lavoro, anche se studente.

22 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il genitore che non corrisponde il mantenimento al figlio maggiorenne non può essere condannato per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” ex art. 570 c.p. Il reato si configura solo se il ragazzo è inabile al lavoro. E non rileva neanche che sia uno studente. (Cass. Pen. 1342/2019).

La figlia querela il padre, colpevole di non averle versato tre mensilità a titolo di mantenimento, così come stabilito dal Tribunale. L’uomo viene dunque condannato in primo e secondo grado per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ex art. 570 c.p.

L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la norma sopra indicata era stata erroneamente applicata. E infatti l’art. 570, comma 2 n. 2 incrimina la condotta di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro…”. L’uomo precisava invece che al momento dei fatti la figlia era maggiorenne e che non si trovava in stato di bisogno, in quanto aveva un lavoro part time. La stessa aveva anche volontariamente lasciato la casa familiare dopo la morte della madre, e pertanto l’uomo non sapeva come adempiere.

La Suprema Corte da ragione all’uomo. La Cassazione infatti condivide la tesi sostenuta dal padre. Il reato si configura solo se i figli sono minorenni o maggiorenni inabili al lavoro. Specificando che l’inabilità al lavoro deve essere totale e permanente.

“Ne discende” – si legge testualmente nella sentenza in oggetto- ” che non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti“.

Ciò non toglie che, in casi di questo tipo, in presenza di un provvedimento che preveda un mantenimento per il figlio maggiorenne, si possano azionare strumenti di tutela di tipo civilistico.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: abile al lavoro, assistenza familiare, figlio maggiorenne, inabile al lavoro, mantenimento, omesso mantenimento, reato, studente, violazione obblighi di assistenza familiare

Genitore sociale: avere due mamme o due papà non è contrario all’ordine pubblico.

18 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito, con ordinanza, che la figura del genitore sociale, se riconosciuta con sentenza in un paese estero, non è contraria all’ordine pubblico. (Corte Appello, Venezia, sez. III, ord. 16/07/18)

I protagonisti della vicenda sono due papà italiani, sposati in Canada. Questi, con i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice, successivamente impiantato nel corpo della “mamma” surrogata, hanno avuto un bambino.

Una volta tornati in Italia, i due decidono di trascrivere l’atto di nascita del piccolo con l’indicazione di entrambi i papà quali genitori. 

In  Canada la paternità di entrambi era stata riconosciuta con sentenza; in Italia, però  l’atto di nascita del figlio doveva essere integrato, per consentire il riconoscimento non solo del padre biologico ma anche del padre “sociale”. 

Il comune di residenza della coppia si era fermamente opposto alla rettifica dell’atto di nascita, che riconosceva come padre il solo genitore biologico, sul presupposto che il riconoscimento dell’altro fosse “contrario all’ordine pubblico”.

La decisione della Corte d’Appello di Venezia, prendendo spunto da precedente sentenza della  Cassazione,  dà ragione ai papà.

In particolare, con sentenza n. 19599/16, la Suprema Corte aveva stabilito che  “non si può ricorrere al concetto di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti di un minore a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia”, quale la tecnica della maternità surrogata. Questo, infatti, violerebbe il principio di uguaglianza. 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: coppia, estero, genitore, genitori, madre surrogata, omosessuale, padre sociale

Materiale pedopornografico sul posto di lavoro: licenziato il dipendente pubblico

15 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il dipendente pubblico trovato in possesso di materiale pedopornografico nella sua postazione di lavoro deve essere licenziato. Secondo la Cassazione la sua condotta è grave. Cass. civ. n. 28445/2018)

Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate conservava nella sua postazione di lavoro circa 100 supporti informatici con materiale pedopornografico. Scoperto, scatta immediatamente per lui il licenziamento.

L’uomo, già condannato penalmente, si rivolge al Tribunale civile, lamentando l’ingiustificato licenziamento. Ma soccombe sia in primo che in secondo grado. E persino la Cassazione conferma la correttezza del licenziamento.

Secondo la Suprema Corte, infatti, un pubblico dipendente, poiché ricopre una funzione pubblica, deve sempre tenere una condotta moralmente ineccepibile. Anche nella sua vita privata.

La gravità della condotta, a detta della Cassazione, starebbe non solo nella grande quantità di materiale pedopornografico ritrovato, ma nella detenzione stessa. Infatti la facilità di riproduzione di materiale pedopornografico agevolerebbe  l’attività di coloro che lo diffondono.

E vi è di più! La grave condotta costituirebbe la giusta causa del licenziamento.

A nulla è servito all’uomo provare di avere seguito una terapia psichiatrica e di essersi liberato dalla logica compulsiva, tornando così alle normali abitudini di vita. E nemmeno provare la propria semi-infermità mentale.

Difatti la Suprema Corte ha riconosciuto nella condotta  del dipendente l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: Agenzia delle Entrate, dipendente pubblico, giusta causa, licenziamento, materiale pedopornografico, pedopornografia, postazione di lavoro, posto di lavoro

Gli atti di natura patrimoniale e i minori

11 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

I genitori non possono compiere autonomamente alcuni atti di natura patrimoniale in favore dei figli minorenni, è obbligatoria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. Di seguito vi spieghiamo come fare e come possiamo aiutarvi.

Facciamo alcuni esempi: i nonni vogliono donare la loro casa al nipote minorenne, riservandosi il diritto di usufrutto finché vivranno. Oppure: si deve vendere il monolocale che i genitori avevano intestato al figlio minorenne, sono solo alcuni casi in cui i genitori non possono agire da soli.

Non basta che i genitori siano d’accordo e che partecipino per conto del figlio all’atto notarile. Serve che il Giudice Tutelare li autorizzi. Perché?

Perché sono atti che comportano l’aumento o la riduzione del patrimonio del minore, e quindi il Giudice Tutelare deve accertarsi che rispondano all’effettivo interesse del minore.

Questi atti, detti di “straordinaria amministrazione” sono elencati all’articolo 320 del codice civile. Si tratta dunque di tutti quei casi in cui si voglia vendere o ipotecare beni del figlio, accettare l’eredità o rinunciarvi , accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali. 

Come si procede dunque? Bisogna presentare un ricorso al Giudice Tutelare competente (quello del luogo ove il minore ha sede principale di suoi affari ed interessi) o in alcuni casi al Tribunale. Nel ricorso occorre spiegare le ragioni dell’operazione richiesta, e perché questa sia necessaria, utile e conveniente per il minore.

Per la redazione del ricorso non è necessario l’intervento di un avvocato. Ma alcune situazioni particolarmente delicate e complesse rendono opportuno rivolgersi ad un professionista che possa predisporre in maniera precisa e puntuale il contenuto del ricorso. In questo modo si eviteranno rigetti da parte del Giudice Tutelare, o comunque problemi in sede di stipula dell’atto notarile.

Se l’interesse del minore confligge con quello di genitori il Giudice nominerà un curatore speciale. Per approfondimento clicca qui

Archiviato in:I nostri articoli Contrassegnato con: accettazione eredità, acquisto, atti natura patrimoniale, atti straordinaria amministrazione, autorizzazione, donazione, genitori, giudice tutelare, minore, minorenne, minorenni, minori, ricorso, rinuncia eredità, vendita

Appropriazione indebita per il coniuge che non restituisce i beni all’ex

9 Gennaio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Si configura il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. per la moglie che non restituisce al coniuge i beni di sua proprietà, andando contro il provvedimento di separazione. (Cass. 52598/2018)

Due coniugi si separano. Il provvedimento di separazione autorizza il marito a recuperare alcuni beni di sua proprietà,  detenuti dalla moglie. Nonostante tutto l’uomo non si premura di ritirare immediatamente le sue cose.

Una precisazione. La sentenza della Cassazione in oggetto non è chiara su un punto. Parla, genericamente, di “provvedimento di separazione”. Si ritiene quindi si sia trattato di una separazione consensuale. Pertanto il giudice si sarebbe limitato ad omologare delle condizioni  preventivamente concordate tra i coniugi. Tra cui quella della restituzione dei beni mobili in favore del marito. Perchè, in effetti, non competerebbe al Giudice della separazione di decidere circa la sorte dei beni personali dei coniugi.

Passano quasi due anni da quel provvedimento, e finalmente il marito si decide a ritirare i suoi beni, conservati in un locale nella disponibilità dell’ex. Alla comunicazione di questa decisione l’uomo riceve un netto rifiuto! E non solo! La donna gli comunica di aver svuotato il deposito proprio per impedirgli di rientrare in possesso dei suoi beni.

A questo punto l’uomo querela la ex, la quale viene condannata,  in primo grado, per appropriazione indebita. Il difensore della donna propone allora appello sperando in un’assoluzione, sostenendo che il fatto di reato non sussistesse.

E questo a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra il provvedimento che prevedeva la restituzione dei beni, e la querela sporta dal marito.

Ma la Corte d’Appello conferma la condanna di primo grado.

La Corte ha chiarito infatti che il termine per proporre la querela non decorrerebbe dal provvedimento di separazione. Decorrerebbe invece dal momento in cui è stato negato al proprietario il suo diritto. E quindi dalla richiesta del marito a riavere le sue cose ed il consequenziale rifiuto della donna.

La signora non demorde e ricorre in Cassazione, sostenendo che la motivazione della decisione della Corte Territoriale fosse illogica ed incompleta.

Ma la Suprema Corte, in prima battuta, rileva che le osservazioni sulla tardivita’ della querela non hanno fondamento, confermando la tesi della Corte d’Appello.  Inoltre riconosce la logicita’ e la congruita’ delle motivazioni alla base della decisione emessa in appello. Quindi rigetta il ricorso della donna confermando la sua condanna per appropriazione indebita.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: appropriazione indebita, beni dell'ex, querela, rifiuto di restizione

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