• Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Studio Legale Avvocato Antonella Arcoleo

Legum servi sumus ut liberi esse possimus

  • Avvocato Arcoleo
  • Lo Studio
    • Gli Avvocati
    • I Professionisti
    • I Clienti
  • Attività
    • Parametri forensi
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto Penale
    • Diritto penale minorile
    • Obbligazioni
      • Contrattualistica
      • Recupero crediti
    • Successioni e Donazioni
  • Domiciliazioni
  • Blog
    • I nostri articoli
    • In breve
    • Legge e Giurisprudenza
    • Aggiornamenti
  • Dove Siamo
  • Contatti
  • Patrocinio

Archivi per Febbraio 2022

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini prevale su quello della madre a mantenere l’anonimato?

25 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini prevale su quello della madre a mantenere l’anonimato?

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, è necessario operare un bilanciamento tra diritti. Ed in particolare: tra il diritto all’anonimato della madre, in caso di parto anonimo, ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell’adottato.

Nel nostro ordinamento, infatti, pur essendo tutelato il parto anonimo, la scelta del segreto sull’identità della madre è ormai divenuta una scelta reversibile. Su richiesta del figlio, pertanto, la genitrice può revocare la dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo.

Tuttavia, il diritto di accesso alle origini non va confuso con la domanda di accesso alle informazioni sanitarie. Anche quest’ultima consentita e disciplinata dall’ordinamento italiano. Ed è proprio su tale aspetto che si è pronunciata, con ordinanza del 9 agosto 2021 n. 22497, la Corte di Cassazione.

Il caso

Una donna ormai adulta, adottata da bambina, agiva in giudizio esercitando il suo diritto di avere accesso alle proprie origini. Tale diritto è disciplinato dalla legge n.184/1983.

Ed in particolare, la ricorrente chiedeva di conoscere l’identità della madre biologica. La donna chiedeva, inoltre, di conoscere i dati sanitari della predetta. A tal fine si rendeva necessario interpellare la donna per verificare la volontà della madre di rimanere anonima. 

Il Tribunale adito respingeva con decreto la richiesta. Anche l’appello avverso tale decisione veniva rigettato. Nel corso di entrambi i giudizi di merito emergeva, infatti, come la madre biologica, ormai novantenne, si trovasse in uno stato di deficit fisico e psichico. Tale condizione la rendeva al 100% invalida e, quindi, non in grado di esprimere il consenso a rivelare la propria identità.

La figlia, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione al fine di contestare il rigetto delle proprie pretese.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione si sofferma sulla necessità di operare un adeguato bilanciamento tra contrapposti interessi in conflitto: il diritto dell’adottato di accedere alle proprie origini ed il diritto all’anonimato esercitato dalla madre naturale.

Ebbene, gli Ermellini evidenziano che il diritto di accesso alle proprie origini debba essere esercitato in modo da non cagionare un turbamento all’equilibrio psicofisico dell’adottato.  Ciò deve valere anche relativamente alla necessità di apprestare tutela alla figura della madre biologica.

Ed invero, gli Ermellini condividono la decisione dei Giudici di merito. Nel caso di specie, la condizione di acclarata vulnerabilità dell’anziana donna impedisce alla stessa di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia. 

L’accesso ai dati sanitari

Il ricorso della figlia viene, però, accolto dalla Corte di Cassazione limitatamente alla richiesta di accesso ai dati sanitari. La domanda relativa a tali informazioni, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è da considerarsi ulteriore e distinta.  Infatti la finalità di tale accesso è esclusivamente la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente.

La Suprema Corte, invero, precisa come non sia da considerarsi ammissibile un indistinto ed indiscriminato accesso ai dati sanitari. Deve piuttosto, garantirsi un diritto di accesso che si fondi su un quesito specifico. Ciò in ossequio  alla tutela della riservatezza e della non identificabilità della madre biologica. 

Potrebbe anche interessarti “Sopravvenuta adozione: possibile riduzione del mantenimento dovuto dal padre naturale”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adottato, anonimato, dati sanitari, madre biologica, origini, parto anonimo

Assegno di divorzio: spetta anche in caso di matrimonio non consumato?

18 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

Ad avviso della Corte di Cassazione, anche in caso di matrimonio “bianco” è ammissibile il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Ciò qualora tra i due ex coniugi sussista un rilevante divario economico. Facendo leva sulla finalità assistenziale che caratterizza tale contributo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 21818 del 2021, ha affermato che non rilevano, ai fini della concessione dell’assegno, né la durata né la mancata consumazione del matrimonio. 

Il caso

Un uomo adiva il Tribunale territorialmente competente al fine di chiedere la separazione dalla moglie. Ciò dopo 12 anni di vita insieme a causa del venir meno della comunione spirituale ed attesa l’intollerabilità della convivenza.

La moglie, dal canto suo, si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio a causa della mancata consumazione dello stesso ai sensi della L. n. 8989 del 1970, art. 3, n. 2, lett. f). 

La moglie chiedeva, inoltre, la corresponsione di un assegno divorzile pari ad € 2500,00 mensili. 

Il Tribunale, preliminarmente, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo poi, pur accogliendole, riduceva le pretese economiche della moglie fissando l’assegno divorzile in € 1250,00 mensili.

L’uomo impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Appello la quale rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione adducendo che la mancata consumazione del matrimonio rappresentasse una condizione tale da non giustificare la corresponsione dell’assegno divorzile. 

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dall’uomo. Ed in particolare gli ermellini ritenevano che la mancata consumazione del matrimonio non influisca in alcun modo sul riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge. La decisione si fonda sulla natura assistenziale, nonché perequativa- compensativa dell’assegno, in ossequio al rispetto del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.

Secondo gli Ermellini, infatti, qualora uno dei due coniugi sia economicamente più debole, a quest’ultimo va riconosciuto un assegno. Tale assegno deve far conseguire un livello reddituale che tenga conto del contributo dallo stesso fornito nel corso della vita familiare e delle aspettative professionali che ha sacrificato durante gli anni di matrimonio. 

Funzione dell’assegno di divorzio

Tale sostegno economico non è volto a ricostruire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: bensì al riconoscimento del ruolo di coniuge, oltre che del contributo da questo fornito nella formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell’ex coniuge.

La Suprema Corte ha, pertanto, precisato come sia necessario tenere conto dell’apporto economico che il coniuge economicamente più debole ha apportato nella crescita familiare, anche economica. Ed in particolare, nel caso concreto si è tenuto conto del contributo dato dalla moglie all’andamento della famiglia mediante lo svolgimento del lavoro di insegnante.

Potrebbe anche interessarti “Indipendenza economica e assegno di divorzio”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, mantenimento, mantenimento moglie, matrimonio non consumato, separazione

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?

7 Febbraio 2022 Da Staff Lascia un commento

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne quando viene meno?

Ebbene questa è una domanda che spesso i genitori si pongono. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

 L’assegno di mantenimento ex art. 147 c.c. non persegue una funzione assistenziale incondizionata ed
illimitata dei figli maggiorenni disoccupati. Ne consegue, quindi, che i genitori non possono farsi carico dei figli vita natural durante. 

Ed invero, l’obbligo di mantenimento viene meno qualora il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio dipenda dalla mancanza di un impegno effettivo da parte dello stesso verso un progetto formativo che lo conduca all’acquisizione di competenze professionali tali da consentirgli l’ingresso nel mondo del lavoro. A stabilire il suddetto principio di diritto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021.

Analizziamo nel dettaglio gli aspetti del caso di specie.

Il caso

Un padre proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Messina al fine di contestare il
provvedimento con cui il Tribunale di Messina aveva confermato a suo carico l’obbligo di
mantenimento della figlia maggiorenne. La Corte territoriale accoglieva il reclamo revocando
l’obbligo del padre di mantenere la figlia in considerazione dell’età avanzata della stessa
(ormai ventiseienne), la scarsa propensione agli studi ed il rifiuto nel proseguire l’attività
commerciale di famiglia. La madre della ragazza ricorreva, tuttavia, in Cassazione per contestare la predetta decisione.

La decisione della Suprema Corte

Chiamati a pronunciarsi sul delicato tema del diritto al mantenimento della prole
maggiorenne che manifesti una scarsa propensione agli studi e che rifiuti ingiustificatamente
di svolgere un’attività lavorativa, gli Ermellini confermavano l’orientamento esposto dalla
Corte territoriale circa la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia
maggiorenne.
La suprema Corte, in particolare, rilevava a sostegno della decisione l’inerzia colpevole della
figlia e la mancanza di un progetto formativo, evidenziando, al contempo, come il diritto del
figlio maggiorenne al mantenimento si giustifichi unicamente nella misura in cui lo stesso
persegua un progetto formativo coerente con le sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni tale
da condurlo ad un ingresso lavorativo nella società.

Funzione educativa del mantenimento

Pertanto, la Corte di Cassazione circoscrive la portata dell’obbligo genitoriale al
perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo del figlio, escludendo, al
contempo, che la funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento possa protrarsi
incondizionatamente e senza limiti di durata ove il figlio non segua un percorso virtuoso.

Potrebbe anche interessarti: “Mantenimento per il figlio che lascia il lavoro per studiare”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, figlio maggiorenne, indipendenza economica, mantenimento figlio maggiorenne, separazione

Footer

Dal nostro blog

Fine della relazione e restituzione delle somme versate al partner

Assegno divorzile: la Cassazione ribadisce il valore compensativo delle scelte familiari

Separazione e violenza domestica: anche un solo episodio può giustificare l’addebito

Patrocinio a spese dello Stato

L’Avv. Antonella Arcoleo è iscritta all’albo dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato, noto anche come “gratuito patrocinio”, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Maggiori informazioni

Domiciliazioni a Palermo e Provincia

Lo Studio Legale Arcoleo offre il servizio di domiciliazione. Per richiedere domiciliazioni è possibile inviare una e-mail compilando il modulo presente in questa pagina o contattando la segreteria dello Studio al numero 091 345 126.
Contatti

  • I nostri articoli
  • In breve
  • Legge e Giurisprudenza
  • Aggiornamenti
  • Immagini dello Studio

Copyright © 2026 Arcoleo · P. IVA 04826320824 · Disclaimer · Privacy · SiteMap · WebMail · Accedi

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione, gestire la pubblicità e compiere analisi statistica del sito. Utilizzando questo sito si acconsente quindi all'uso dei cookie. E' possibile personalizzare le proprie scelte utilizzando le impostazioni sottostanti.
Accetta tutto
Rifiuta
Impostazioni
Informativa completa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Arcoleo assiste i propri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale, fornendo consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale e con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici (consulenti del lavoro, commercialisti) anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire alla clientela un’assistenza ancora più completa grazie ad un miglior coordinamento tra le diverse professionalità.

Assistenza alle aziende

Lo Studio Legale Arcoleo vanta un’importante esperienza nell’assistenza alle imprese.

Alla base del successo di ogni azienda vi è la particolare attenzione per gli aspetti legali strettamente correlati al business che se correttamente e tempestivamente curati garantiscono alle imprese una sensibile riduzione del contenzioso.

Lo Studio Legale Arcoleo garantisce ai propri clienti attività di consulenza costante e continuativa anche a mezzo telefono e tramite collegamento da remoto.

Diritto penale di famiglia

L’Avv. Antonella Arcoleo coadiuvato  da altri professionisti come avvocati psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze e offre consulenza e assistenza legale.