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Archivi per Maggio 2020

Pensione di reversibilità: spetta anche all’ex coniuge passato a nuove nozze?

26 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

La pensione di reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale, erogata dall’INPS che spetta, laddove ne sussistano i requisiti, ai familiari superstiti. 

Chi sono i familiari che ne hanno diritto?

Per la legge i familiari che hanno diritto alla pensione di reversibilità sono: il coniuge, i figli e in alcuni casi anche i nipoti, i genitori, i fratelli  e le sorelle.

Per quanto concerne la figura del coniuge, dal 2016 è allo stesso equiparato anche la persona unita civilmente. Inoltre tra i titolari del diritto per la legge rientra anche il coniuge divorziato.

In particolare, il secondo comma dell’art. 9 della legge 898/1970 prevede espressamente che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

L’ex coniuge ha diritto a percepire la pensione di reversibilità se passato a nuove nozze?

La norma sopra richiamata esclude che l’ex coniuge passato a nuove nozze possa percepire tale pensione.

Tale prestazione previdenziale spetta alla sussistenza di tre requisiti:

  1. L’ex coniuge deve percepire l’assegno divorzile;
  2. l”ex coniuge non deve essere convolato a nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione deve essere anteriore rispetto alla sentenza di divorzio.

Pertanto nel caso in cui il coniuge superstite dopo avere percepito la pensione di reversibilità contrae un nuovo matrimonio la prestazione gli verrà revocata. Tuttavia l’art. 3 del d.lgs. n. 39/1945 prevede la possibilità per l’ex coniuge di richiedere un assegno una tantum pari a due annualità della pensione di invalidità.

Potrebbe anche interessarti “Mutuo: quando l’ex deve rimborsare la sua parte?”. Leggi qui.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza

Addebito: lo scambio di messaggi in chat prova il tradimento e costa l’addebito della separazione al coniuge fedifrago

22 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Addebito: dallo scambio di messaggi in chat tra la moglie e l’amante del marito il Tribunale di Velletri deduceva l’esistenza di una relazione extraconiugale che aveva determinato la crisi coniugale. Il Tribunale pertanto riconosceva l’addebito della separazione in capo al marito traditore (Trib. Velletri, sent. n. 664/2020).

Il fatto 

Una coppia di coniugi decideva di separarsi. La moglie chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito: in particolare, la stessa sosteneva che l’uomo, in costanza di matrimonio, avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un’altra donna.

Espletata la fase presidenziale, la causa proseguiva dinanzi al giudice istruttore. La donna chiedeva un congruo assegno di mantenimento per sé e la prole e chiedeva, altresì, che il Tribunale riconoscesse che il fallimento del matrimonio fosse attribuibile esclusivamente al marito.

Il marito, di contro, sosteneva che la fine del matrimonio non fosse da ricollegare alla relazione extraconiugale ma alla sopravvenuta incompatibilità caratteriale. 

Tuttavia, la versione dell’uomo risultava smentita dai fatti. Ed invero la moglie provava in giudizio che la coppia nel 2012 aveva acquistato un immobile e, poco tempo dopo, decideva di aver un altro figlio. La moglie sottolineava, inoltre, la solidità del rapporto anche dal punto di vista lavorativo: i coniugi avevano costruito insieme un’impresa cresciuta a tal punto da consentire alla famiglia di vivere in condizioni più che agiate. 

Secondo la donna il marito aveva intrapreso la relazione extraconiugale già nell’anno 2011. Nell’anno 2015, invece, la moglie attraverso lo scambio di messaggi con l’amante del marito scopriva che la relazione aveva assunto connotati di stabilità. 

Nel corso del giudizio la stessa amante confermava tanto il tradimento quanto il contenuto dei messaggi scambiati con la moglie. 

La decisione del Tribunale

Ai fini dell’addebito della separazione, va ricordato che la pronuncia presuppone l’accertamento da parte del giudice del comportamento oggettivamente trasgressivo ai doveri coniugali. Tuttavia occorre valutare che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale. Pertanto, deve sussistere il nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ. n. 279/2000; n. 2307/2005; n. 1807/2014). 

La pronuncia di addebito postula l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali sia diretta dall’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invece, detto principio non può operare nei casi in cui il rapporto sia già compromesso per altre cause: in questo caso la condotta contraria ai doveri coniugali è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.  

Tornando al caso di specie, la crisi coniugale sarebbe stata determinata dalla scelta del ricorrente di abbandonare la casa coniugale (nel 2016) per iniziare una convivenza con l’amante, a soli sei mesi dalla nascita del terzo figlio. Una condotta di tal genere avrebbe, dunque, determinato in via irreversibile la rottura del rapporto di coniugio.

Dal punto di vista probatorio, l’anteriorità della relazione del marito con l’amante, rispetto alla crisi coniugale, era stata dimostrata dalla disposizione dell’attuale compagna, che confermava la riconducibilità dei messaggi a sé stessa. Questi dati dimostravano che il legame tra i due risaliva ad un tempo antecedente la nascita del terzo figlio. 

Alla luce delle riportate risultanze, il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda di addebito. 

Potrebbe anche interessarti “Addebito separazione: per la Cassazione sono sufficienti 48 ore fuori casa”. Leggi qui. 

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divorzio, separazione, violazione doveri con

Il Reddito di cittadinanza è pignorabile?

15 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

“Il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare”. Pertanto è pignorabile. (Trib. Trani 30.01.2020)

Il caso

Nell’ambito di un procedimento per separazione giudiziale, il Presidente disponeva, tra le altre cose, l’obbligo in capo al marito di versare la somma di € 360,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori. L’uomo, tuttavia, non ottemperava a quanto disposto. La moglie, pertanto, presentava ricorso ex art. 156 comma 4. Con tale azione la donna chiedeva che fosse l’INPS e/o il Ministero a provvedere direttamente al versamento della somma. La donna chiedeva, altresì, il sequestro della quota di proprietà del marito della casa familiare. L’uomo, beneficiario del reddito di cittadinanza, si opponeva alla richiesta. Eccepiva l’impignorabilità del reddito di cittadinanza e chiedeva il rigetto della richiesta di sequestro.

Decisione del Tribunale di Trani

Il Tribunale adito, per dirimere la questione e l’ammissibilità della domanda, effettuava un’analisi dettagliata circa la natura giuridica del reddito di cittadinanza. Per appurare se tale sussidio, introdotto dal d.l. 28.01.2019 n.4 convertito in l. 28.03.2019 n. 26,  fosse pignorabile il Giudice adito verificava se questo poteva considerarsi credito alimentare, soggetto, quindi ai limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.

Il Giudice sottolineava che il reddito di cittadinanza rientra tra le misure di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto al lavoro. Ebbene, il suo scopo primario non è quello di offrire assistenza per i bisogni primari quanto quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre nessuna norma contiene il riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza.

Venendo meno la funzione assistenziale, a tenore del Giudice, viene meno anche l’impignorabilità.

Sicché, il Giudice non ritenendo il reddito di cittadinanza impignorabile, riteneva ammissibile la richiesta volta all’ordine di pagamento verso il terzo . Quindi accoglieva il ricorso presentato dalla moglie e disponeva che fosse l’INPS a provvedere al versamento di quanto dovuto alla donna. 

Peraltro, il Giudice sottolineava che nei casi di separazione l’ordine di pagamento diretto presuppone solo l’inadempimento dell’obbligato. Non sono rilevanti né le ragioni del mancato versamento né delle esigente dell’obbligato.

Va da sé che la questione dovrà essere valutata caso per caso. Pertanto, il Giudice dovrà ogni volta fare una valutazione attenta delle condizioni economiche del beneficiario il reddito di cittadinanza. Laddove, quindi, risulta evidente che il credito da pignorare è destinato a soddisfare esclusivamente bisogni primari, limitatamente alla quota destinata a tali finalità, sarebbe pignorabile soltanto per cause alimentari. 

Potrebbe anche interessarti :”Assegno di mantenimento: è modificabile anche se il divorzio è pendente”. Leggi qui.

 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: mantenimento, omesso mantenimento, pignoramento, versamento diretto

Assegno di mantenimento: può essere modificato anche se il divorzio è pendente

11 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

Assegno di mantenimento: il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi (potere di decidere) sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento anche in pendenza del giudizio di divorzio, salvo che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a quelli adottati in sede di separazione. Pertanto i provvedimenti economici adottati in sede di separazione sono destinati a perdurare fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni rese in sede divorzile (Cass. civ., 27 marzo 2020 n. 7547).

Il fatto

Nel corso di un giudizio di separazione tra due coniugi, l’ex moglie adiva la Corte d’Appello di Cagliari chiedendo l’aumento dell’assegno di mantenimento. La CDA adita disponeva l’aumento del contributo al mantenimento in favore della donna e della figlia minore della coppia.

I giudici di merito giungevano a detta conclusione nella considerazione che, nel parallelo giudizio di divorzio, le somme dovute dall’uomo erano state determinate in sede presidenziale a decorrere dal mese di ottobre 2015. Invece, riteneva congruo il contributo al mantenimento determinato in sede di separazione sino al mese di settembre 2015.

Avverso la decisione ricorreva in Cassazione l’ex marito, denunciando la violazione e falsa applicazione della l. 898/1970 art. 4 (legge sul divorzio).

L’uomo lamentava la sovrapposizione della valutazione del giudice della separazione con quelle adottate dal giudice nel parallelo giudizio di divorzio.

A parere del ricorrente, il giudice della separazione non avrebbe potuto rideterminare la misura dell’assegno in pendenza del giudizio di divorzio. E non solo! La Corte territoriale avrebbe disciplinato i rapporti patrimoniali tra i coniugi con riguardo ad un arco temporale già regolamentato nel parallelo giudizio di divorzio. L’uomo sosteneva che in tale sede era stato implicitamente valutato il periodo di tempo per cui era stato riconosciuto il sostentamento economico.

La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione riteneva  infondato il ricorso.

Quest’ultima ribadiva come il giudice di merito applicava correttamente il principio secondo il quale il giudice della separazione ha il potere di decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo al mantenimento per il coniuge e i figli anche in pendenza di giudizio di divorzio. Ricorda la Corte che l’unica eccezione al principio si ha nel caso in cui il giudice del divorzio ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti.

Pertanto i provvedimenti economici statuiti in precedenza, nel corso della separazione, restano validi fino all’introduzione di nuove disposizioni patrimoniali stabilite in sede di divorzio. 

Appare utile precisare che la pronuncia di divorzio, producendo ex nunc i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione iniziato antecedentemente ed ancora pendente, se una delle parti sia interessata alla pronuncia.

Nel caso in esame, il giudice della separazione non ha modificato impropriamente le statuizioni economiche fatte in sede di divorzio ma ha fissatola decorrenza del contributo al mantenimento a carico dell’ex marito senza interferire con le statuizioni economiche emesse in sede divorzile.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 

Potrebbe anche interessarti “Assegno divorzile ridotto per il coniuge in perenne attesa di occupazione”. Leggi qui.

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Cognome marito: non può mantenersi il cognome dell’ex coniuge solo perché noto

5 Maggio 2020 Da Staff Lascia un commento

La Cassazione ha precisato che non può mantenersi il cognome dell’ex marito perché noto. Il giudice potrà ammettere questa possibilità solo nel caso in cui accerti l’esistenza di interessi meritevoli di tutela che consentirebbero ad un coniuge di mantenere il cognome noto dell’ex (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2020 n. 3454).

Il fatto

Una donna adiva la Suprema Corte di Cassazione impugnando la sentenza d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la sua richiesta di mantenere il cognome maritale nonostante l’intervenuto divorzio. La donna fondava il ricorso asserendo che la sua identità sociale e personale fosse strettamente collegata al cognome dell’ex marito. Da oltre vent’anni la donna era conosciuta con il cognome da sposata, quindi negarle la possibilità di continuare ad usare quel cognome l’avrebbe privata della sua identità e le avrebbe arrecato un pregiudizio morale ed esistenziale.

In sede di pronuncia, la Cassazione ha respinto la richiesta della donna. Consentirle di mantenere il cognome maritale avrebbe costituito una ingiustificata eccezione alla regola generale. Tale regola prevede l’obbligo per tutte le ex mogli di riacquistare il proprio cognome.

La questione giuridica

Fino a che punto il nostro ordinamento deve sostenere la coincidenza tra l’identità di un soggetto e la sua denominazione personale?quando può essere ammesso l’utilizzo del cognome maritale successivamente al divorzio?

Le risposte della giurisprudenza

Nel caso di specie la Cassazione respinge il ricorso della donna ritenendo infondati i motivi. I giudici usano due presupposti normativi per la loro motivazione:1)l’articolo 143-bis c.c. il quale stabilisce che «la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze»; 2) l’art. 5, comma 3, l. n. 898/1970: «il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

Il nostro ordinamento, quindi, da un lato prevede che la moglie conservi il cognome dell’ex marito solo in caso di separazione (salvo consentire al giudice di impedirne l’utilizzo quando questo possa arrecare un pregiudizio all’uomo). D’altro canto non ammette che a seguito del divorzio la moglie mantenga il  il cognome maritale a meno che il giudice non accerti l’esistenza di un interesse meritevole di tutela. Sicché mantenere il cognome del marito dopo la sentenza di divorzio costituisce un’eccezione.

Osservazioni

Ricapitolando, la regola generale prevede che solo a seguito di separazione la moglie usi il cognome del marito nello stesso modo nel quale è avvenuto in corso di matrimonio. Questa possibilità non è prevista a seguito di divorzio a meno che il giudice non lo ammetta eccezionalmente.

In caso di separazione il marito potrebbe opporsi all’uso del cognome da parte dell’ex moglie se ciò risultasse pregiudizievole nei suoi confronti. Una simile possibilità potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la moglie abbia abbandonato la casa coniugale (subendo così l’addebito della separazione) oppure nel caso in cui vi sia stato tradimento da parte della donna o, ancora, quando sia responsabile di comportamenti penalmente rilevanti.

L’opposizione dell’uomo andrà fatta dinanzi al Tribunale in seno alla causa di separazione o, altrimenti, in un momento successivo. Il giudice valuterà le ragioni dell’uomo e, se le riterrà legittime, vieterà alla donna di utilizzare il cognome del marito.

Anche la moglie potrà adire il Tribunale per ottenere lo stesso provvedimento: in seno al giudizio di separazione potrà infatti chiedere al giudice di non usare più il cognome del marito se questo le arrechi un grave pregiudizio.

Mantenere il cognome del marito. Ipotesi eccezionale

A seguito di divorzio la regola generale impedisce all’ ex moglie di conservare il cognome del marito a meno che non ricorrano ipotesi eccezionali. La richiesta della donna deve infatti essere supportata interessi meritevoli di tutela, valutabili discrezionalmente dal giudice di merito.

La legge non spiega quali possano essere questi interessi meritevoli di tutela. A tal proposito la giurisprudenza è unanime nel ritenere che di certo non può considerarsi tale la semplice notorietà dell’ex marito e la volontà di usufruire dei privilegi a questa collegati. Diversa conseguenze si determinerebbe nel caso in cui vi fossero ragioni lavorative che potrebbero giustificare un provvedimento eccezionale del giudice. Ipotizziamo che l’ex moglie sia una professionista affermata e riconosciuta la cui identità si riflette nel cognome coniugale. Ebbene, impedirne l’utilizzo determinerebbe inevitabilmente dei pregiudizi lavoratiti inaccettabili.

In ogni caso il provvedimento del giudice col quale ammette l’utilizzo del cognome maritale, può essere revocato su istanza di ciascuna delle due parti in caso di ipotesi di particolare gravità.

Il valore de cognome nella Costituzione

Il nome, composto da prenome e cognome, è il principale segno distintivo di ogni persona. È un diritto costituzionalmente tutelato a norma degli articoli 2 e 22 Cost. nonché dall’articolo 6 c.c.. Ogni persona assume un proprio ruolo all’interno della società anche grazie al proprio cognome ed è proprio da qui che discende la necessità di riconoscerne una tutela adeguata.

La scelta del cognome in sede di unione civile.

In conclusione, è interessante anche far riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 2018/212 inerente la scelta del cognome in sede di unione civile. Alle parti è riconosciuta sia la possibilità di adottare un unico cognome, scelto tra i due delle parti, che mantenere ciascuna il proprio rinunciando così ad un unico e condiviso cognome. Sul tema, il comma 10 della legge n. 76 del 2016 stabilisce espressamente che la scelta del cognome comune è valida per tutta la durata dell’unione. In caso di scioglimento dell’unione civile, o in caso di morte di ognuna delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.

Secondo la Corte questa previsione è conforme al principio di ragionevolezza. In particolare “la natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere».

Potrebbe anche interessarti “La casalinga ha diritto al mantenimento se ha contribuito alla carriera del marito. Leggi qui.”

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