In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 219/2012, in materia di riconoscimento dei figli naturali, è stata sancita a livello legislativo l’abolizione di ogni forma di discriminazione tra figli c.d. legittimi, nati all’interno del vincolo matrimoniale e figli c.d. naturali, nati nell’ambito di rapporti di convivenza.
Ulteriori modifiche sono state apportate in materia dal Decreto Legislativo n. 154/2013.
Tali riforme si sono rese necessarie, a causa dei cambiamenti registrati negli ultimi anni nella nostra società, dove sempre più bambini nascono nell’ambito delle c.d. unioni di fatto.
Un impulso notevole è stato anche suggerito dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’Uomo di Strasburgo poiché nel contesto europeo ormai da anni era consolidato il principio dell’unicità dello status di figlio.
Il principio è espresso nel nuovo art. 315 c.c. il quale stabilisce che tutti “i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
Nel successivo e nuovo art. 315 bis c.c. vengono disciplinati non più solamente i doveri del figlio (come nel precedente art. 315 c.c.) ma anche i diritti.
Di conseguenza, il legislatore non si pone più nell’ottica di imporre esclusivamente dei doveri ai genitori ma riconosce una serie di diritti ai figli stessi.
Si tratta del diritto del figlio di essere istruito e assistito moralmente dal genitore ma anche quello di crescere in un ambiente familiare idoneo e di intrattenere dei rapporti significativi con i parenti.
Viene sancito il diritto del minore di intervenire in prima persona sulle questioni che lo riguardano e di rispettare i genitori e di contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie capacità, in caso di convivenza.
La condizione giuridica del figlio è tutelata in ogni ordine di rapporti, indipendentemente dal vincolo eventualmente esistente tra i genitori.
A proposito, occorre sottolineare l’importanza della modifica dell’art. 74 c.c. il quale sancisce che il rapporto di parentela va inteso come il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite non solo nell’ipotesi di filiazione nata nell’ambito del matrimonio ma anche al di fuori di esso.
Si abbandona, pertanto, l’idea che tra genitori e figli nati nell’ambito di un rapporto di convivenza non sussista giuridicamente rapporto di parentela.
Altra novità prevista dalla Legge n. 219/2012 è l’abrogazione della disciplina sulla legittimazione dei figli naturali.
Le legittimazione è un istituto che, ai sensi del previgente articolo 280 c.c., attribuiva al soggetto nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avveniva per sussuguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento giurisdizionale.
Si trattava di uno strumento che offriva ai figli naturali la stessa tutela giuridica riservata ai figli legittimi. Dal momento che la Legge n. 219/2012 ha sancito l’unicità di status tra figli, tale distinzione non ha più motivo di esistere.
La nuova Legge modifica inoltre alcuni aspetti rilevanti della disciplina sul riconoscimento del figlio naturale.
Ai sensi dell’art. 250 c.c., il figlio nato al di fuori del matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre. In seguito alle modifiche legislative, l’età del genitore che effettua il riconoscimento è sempre di sedici anni; tuttavia, il Giudice può autorizzare il soggetto minore di anni sedici al riconoscimento a seconda dalle circostanze e se lo ritenga necessario nell’interesse del minore.
Vi sono, infatti, dei casi in cui non sembra opportuno attendere l’età dei sedici anni per il riconoscimento, in ragione dell’adeguata maturità del genitore o dell’esistenza di una rete familiare che possa adiuvarlo nella crescita e nell’educazione del figlio.
L’età del figlio per dare l’assenso al riconoscimento è stata poi ridotta da sedici a quattordici anni.
Ciò si giustifica in considerazione dell’attenzione rivolta dal legislatore alla personalità del minore e alla sua capacità di partecipare alle decisioni che lo riguardano.
Se il figlio da riconoscere è minore di quattordici anni, l’altro genitore non può opporsi al riconoscimento se quest’ultimo risponde all’interesse del minore.
Nel caso in cui un genitore rifiuti il riconoscimento, l’altro che intende riconoscere il figlio può ricorrere al Giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore.
A questo punto possono verificarsi due situazioni:
- se l’altro genitore non si oppone, il Giudice emette una sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
- se, invece, si oppone, il Giudice assume ogni opportuna informazione e dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Inoltre, il Giudice adotta eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di recuperare la relazione tra genitore e figlio, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata.
Alla base della concessione o meno dell’autorizzazione al riconoscimento vi è sempre il preminente interesse del minore; di fatto la tendenza è di privilegiare la salvaguardia del rapporto genitoriale negando l’autorizzazione solamente in casi eccezionali.
Successivamente, la riforma è intervenuta sulla disciplina dell’art. 251 c.c. in materia di autorizzazione al riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali sussiste vincolo di parentela.
Il riconoscimento deve sempre essere autorizzato dal Giudice competente; se il figlio è minorenne si tratta del Tribunale per i Minorenni, altrimenti la competenza spetta al Tribunale ordinario.
Condizioni imprescindibili per il riconoscimento sono la tutela dell’interesse del figlio e la necessità di evitare a quest’ultimo un grave pregiudizio.
Prima della riforma condizione necessaria era la buona fede del genitore, ossia la mancata conoscenza circa il rapporto di parentela; oggi, se si vuol far valere essa deve sussistere al momento del concepimento ma può anche non esservi.
Ulteriore novità si riscontra in materia di legittimazione passiva, ossia nel caso in cui il figlio naturale proponga domanda per la dichiarazione di paternità e maternità nei confronti del presunto genitore o, se deceduto, degli eredi. L’art. 276 c.c. prevede adesso che in mancanza del genitore o degli eredi, la domanda possa essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal Giudice dinanzi al quale il giudizio debba essere instaurato.
Riveste poi importanza l’introduzione dell’art. 448 bis c.c. il quale stabilisce che i figli non siano più obbligati al pagamento degli alimenti in favore del genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità ex art. 463 c.c., possono escluderlo dalla successione.
Successivamente, nuove modifiche alla disciplina della filiazione sono intervenute ad opera della Legge n. 154/2013, che ha attuato i principi e i criteri direttivi della Legge n. 219/2012.
Si tratta della più grande riforma del diritto di famiglia dopo quella attuata con la Legge n. 151/1975.
Si è proceduto, attraverso essa, alla sostituzione del termine “figli” in tutta la disciplina codicistica al posto delle espressioni figli naturali e legittimi.
Essa è intervenuta in materia di responsabilità genitoriale, alla cui disciplina nell’apposita sezione si rinvia.
Rilevante è altresì la nuova forma di tutela rafforzata prevista per i nonni del minore.
Il nuovo art. 317 bis c.c. sancisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Inoltre, qualora l’esercizio di tale diritto sia impedito, i nonni possono ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore al fine di richiedere l’adozione dei provvedimenti più idonei nel solo interesse del minore.
Tra le altre modifiche della nuova disciplina ricordiamo quella in tema di successioni.
Essendo venuta meno la distinzione tra figli naturali e legittimi, adesso anche i figli naturali potranno entrare a pieno titolo nella comunione ereditaria insieme ai legittimi.
In conclusione, il legislatore si è posto oggi nell’ottica di tutelare tutti i figli, annullando ogni forma di distinzione giuridica prima esistente tra i naturali e i legittimi.
Da oggi, almeno non ci saranno più nei nostri codici e nell’immaginario collettivo figli di serie A e di serie B, ma solo figli.
Lascia un commento