Non può contrarre matrimonio: l’interdetto per infermità di mente, o chi al momento del matrimonio è incapace di intendere e volere; chi è vincolato da un precedente matrimonio civile; di rapporti di parentela , affinità , adozione. Costituisce, infine, impedimento l’omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte.
Blog: aggiornamenti dallo Studio
Matrimonio acattolico
Non costituisce un tertium genus rispetto al matrimonio civile e quello concordatario, ma è una forma particolare del matrimonio civile, con la differenza di essere celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di delegato dall’ufficiale di stato civile.
Matrimonio concordatario
E’ un unione con rito cattolico, che produce altresì effetti civili. Si celebra in chiesa, davanti al ministro di culto – che ricopre anche il ruolo di ufficiale di stato civile – e davanti alla comunità. Il matrimonio concordatario è quello che dona il sacramento e allo stesso tempo è un contratto con effetti civili. Infatti come nel matrimonio civile è obbligatorio leggere agli sposi, alla presenza dei testimoni gli artt. 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) 147 (doveri verso i figli) del codice civile.
Matrimonio civile
E’ il matrimonio celebrato da un ufficiale di stato civile (o da persona da esso delegata) in Comune o in luoghi a tal fine deputati dal regolamento comunale. Produce gli effetti previsti dall’ordinamento civile, ma non ha alcuna rilevanza dal punto di vista religioso.
L’ascolto del minore: un diritto del fanciullo e un adempimento necessario del minore?
Nel diritto di famiglia un’annosa questione, che trae il suo spunto normativo negli artt. 155 sexies I comma c.c., come novellato dalla Legge n. 54/2006, poi abrogato dal D.lgs n. 154/2013 e trasfuso nel nuovo testo dell’art. 337 octies c.c., è quella in tema di ascolto del minore.
Nuove direttive che muovono altresì dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 5676/2017 (in ordine all’ascolto del minore ultradodicenne) hanno indotto la magistratura italiana, unitamente agli ordini professionali forensi, all’assunzione di una regolamentazione, nell’ambito dei giudizi civili, dell’audizione da parte del Giudice procedente, del minore.
Anche il Distretto di Palermo, attraverso il Protocollo fra la magistratura del Tribunale di Palermo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con l’ausilio tecnico del Consiglio degli Psicologi, ha raggiunto una intesa lo scorso 20.03.2018.
Le linee guida pubblicate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile, delineano in particolare le modalità ed i tempi di ascolto del minore ad opera del Giudice, distinguendo le ipotesi in cui il minore sia infradodicenne (ascolto facoltativo) da quelle in cui è ultradodicenne (ascolto per lo più obbligatorio), disciplinando altresì la presenza delle parti e dei difensori durante l’ascolto, i quali potranno tuttavia essere invitati, a discrezione del Giudice, ad allontanarsi dall’aula, ferma restando a garanzia e tutela del minore, la presenza eventuale del personale ausiliario(psicologo).
Il Protocollo prevede, altresì il dovere per l’avvocato di astenersi da tenere contatti con il minore ai sensi dell’art. 56 del Codice Deontologico Forense, nonché le modalità di assunzione della audizione del minore stesso in capo in cui nel corso del giudizio venga disposta un Consulenza Tecnica di Ufficio.
Per una maggiore intelligenza dei contenuti si invita alla lettura del documento Protocollo ascolto minore nei procedimenti di famiglia
Unioni Civili: il “cognome di coppia” è questione di legittimità costituzionale
L’ordinamento italiano riconosce le unioni civili e permette alle neo coppie di scegliere un cognome comune. Ma gli effetti di tale scelta sono limitati dagli art. 3 c.1 lett. c) e art. 8 del D. Lgs. 5/17. La legittimità costituzionale di queste disposizioni è stata messa in discussione dal Tribunale di Ravenna. (ord. 22 novembre 2017, n.32)
Legittimare la scelta del cognome per una unione civile è stata una svolta per il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali. Grazie alla legge del 20 maggio 2016, n.76, infatti, le persone che formano una unione civile possono scegliere un cognome comune. Questo identifica la coppia e permette che le persone che la formano aggiornino i dati anagrafici personali.
Un anno dopo, entra in vigore del D.Lgs. 5/17, che, inspiegabilmente, stabilisce che devono essere annullate le annotazioni relative alla scelta del cognome comune (art. 3 c.1 lett.c e art. 8). Di conseguenza, anche nei documenti di identità, deve essere ripristinato il cognome posseduto prima dell’unione civile.
Una pronuncia del Tribunale di Ravenna, appare determinante ai fini della tutela del diritto alla conservazione del nome e dell’identità personale.
Ma partiamo dall’inizio: una coppia celebrando la propria unione civile, sceglie come cognome di “coppia” quello di una delle due parti. L’altra decide di anteporre il cognome comune al proprio. Questa scelta ha ovviamente comportato la modifica dei dati di quest’ultima su tutta la documentazione anagrafica: d’identità, sanitaria e così via.
Una volta entrato in vigore il D. Lgs. n. 5 del 2017, questa persona ha visto eliminato il cognome aggiunto da tutti i documenti anagrafici. La coppia presenta ricorso al Tribunale di Ravenna, sottolineando la questione identitaria e la scelta legittima della coppia.
Il Tribunale di Ravenna ha dichiarato fondato il ricorso ma ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale che dovrà valutare se gli articoli del decreto violino il diritto, costituzionalmente garantito, al nome e all’identità.
Pierangela
Penso che qualsiasi professione che si svolga con professionalità e serietà, sia una cosa scontata e normale.
Ma quando per fortuna, si riesce a trovare oltre a questo, un avvocato con una grande sensibilità, non venale, che ascoltandoti e guardandoti fissa negli occhi, ti accorgi che si sta immedesimando,uscendo fuori la sua umanità, ma allo stesso tempo sta pensando come agire, unendo la sua bravura e l’esperienza, per potere agire, non c’è prezzo… per tutto il resto e per tutto il contrario ci sono gli altri ….
Antonella lei è riuscita a:
Farmi vivere un periodo che per me è stato come cadere dentro un pozzo con la paura di non farcela, dandomi molte speranze positività.
Separazioni e Divorzi
La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Essa si basa sostanzialmente nell’accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l’omologazione del Tribunale) è di circa 3 – 5 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un’eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nel caso di separazione personale giudiziale, o sei mesi nel caso di separazione personale consensuale, è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio. [Leggi di più…] infoSeparazioni e Divorzi