La scelta della separazione consensuale è senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Essa si basa sostanzialmente nell’accordo dei coniugi che viene manifestato in forma espressa davanti al Tribunale.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l’omologazione del Tribunale) è di circa 3 – 5 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un’eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nel caso di separazione personale giudiziale, o sei mesi nel caso di separazione personale consensuale, è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.
Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi ed il costo della procedura.
La procedura di separazione consensuale (e anche quella di divorzio congiunto), si instaura con la presentazione di un ricorso al Tribunale scelto dai coniugi di comune accordo.
Appena depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d’ufficio ed il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).
Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe annotata tale volontà.
L’ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente in materia, ponendo particolare attenzione e cura all’aspetto dell’affidamento e del mantenimento della prole.
Si tratta della c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d’ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione.
A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l’instaurarsi di una lite giudiziale. Competente è il Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi, ovvero in mancanza, del luogo in cui coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Il procedimento si chiude con sentenza.
Peculiarità della separazione giudiziale, è la possibilità dell’addebito della separazione ad uno dei coniugi.
E’ infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l’altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. L’art. 151 del codice civile stabilisce che” il Giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all’addebito di una separazione. Prescindendo dalle scontate ipotesi di violenza o commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro (che in taluni casi rendono ammissibile anche il divorzio immediato), vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l’addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell’esercitare l’atto sessuale, l’estrema gelosia, l’atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all’altro i mezzi di sostentamento, ecc.
Anche per ciò che concerne il divorzio è prevista la possibilità per i coniugi di instaurare una procedura di tipo congiunto, risparmiando notevolmente in termini di tempo e di denaro, oppure una procedura giudiziale.
Il ricorso congiunto deve indicare le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.
Il Tribunale valuterà la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all’interesse dei figli.
Qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto conforme alla legge o all’interesse della prole il Tribunale, previa emissione degli idonei provvedimenti urgenti, nominerà un giudice istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole pattuite alla Legge.
In tal caso il giudizio diventerà di tipo ordinario, con l’obbligo della difesa tecnica.
Al contrario, se il Tribunale, ritiene che il contenuto del ricorso è conforme alla legge, emetterà la sentenza di divorzio.
Anche il divorzio giudiziale si instaura con ricorso, ma proposto da uno solo dei coniugi, innanzi al Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi, ovvero in mancanza, del luogo in cui coniuge convenuto ha residenza o domicilio e determina l’instaurarsi di una lite giudiziale, con un iter non dissimile a quello per la separazione giudiziale. Il procedimento si chiude con sentenza.
- Pagine correlate: Separazione e Divorzio Collaborativo