Nel diritto di famiglia un’annosa questione, che trae il suo spunto normativo negli artt. 155 sexies I comma c.c., come novellato dalla Legge n. 54/2006, poi abrogato dal D.lgs n. 154/2013 e trasfuso nel nuovo testo dell’art. 337 octies c.c., è quella in tema di ascolto del minore.
Nuove direttive che muovono altresì dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 5676/2017 (in ordine all’ascolto del minore ultradodicenne) hanno indotto la magistratura italiana, unitamente agli ordini professionali forensi, all’assunzione di una regolamentazione, nell’ambito dei giudizi civili, dell’audizione da parte del Giudice procedente, del minore.
Anche il Distretto di Palermo, attraverso il Protocollo fra la magistratura del Tribunale di Palermo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con l’ausilio tecnico del Consiglio degli Psicologi, ha raggiunto una intesa lo scorso 20.03.2018.
Le linee guida pubblicate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile, delineano in particolare le modalità ed i tempi di ascolto del minore ad opera del Giudice, distinguendo le ipotesi in cui il minore sia infradodicenne (ascolto facoltativo) da quelle in cui è ultradodicenne (ascolto per lo più obbligatorio), disciplinando altresì la presenza delle parti e dei difensori durante l’ascolto, i quali potranno tuttavia essere invitati, a discrezione del Giudice, ad allontanarsi dall’aula, ferma restando a garanzia e tutela del minore, la presenza eventuale del personale ausiliario(psicologo).
Il Protocollo prevede, altresì il dovere per l’avvocato di astenersi da tenere contatti con il minore ai sensi dell’art. 56 del Codice Deontologico Forense, nonché le modalità di assunzione della audizione del minore stesso in capo in cui nel corso del giudizio venga disposta un Consulenza Tecnica di Ufficio.
Per una maggiore intelligenza dei contenuti si invita alla lettura del documento Protocollo ascolto minore nei procedimenti di famiglia
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