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Archivi per Giugno 2022

Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio

23 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

 

Rimborso secondo equità delle spese sostenute da un solo genitore per il mantenimento del figlio, «il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità […]» Cass. civ. ord. 13 giugno 2022 n. 19009.

Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale al rimborso delle spese di mantenimento in favore della
figlia. 

Tale decisione veniva confermata in grado di appello. L’uomo, però, non ritenendo giusta la stessa ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice che aveva liquidato, in via equitativa, la
prestazione oggetto del rimborso, senza che la madre avesse fornito la prova degli esborsi sostenuti.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli Ermellini ritengono però infondata la doglianza del padre.
Ed invero, affermano i giudici di legittimità che «in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale» (Cass n. 16657/2014).
Peraltro la Corte di Cassazione sottolinea che l’obbligo di mantenere il figlio decorre dalla nascita dello stesso. Conseguentemente, il genitore, in virtù dell’acquisizione di tale status è obbligato a corrispondere nei confronti dell’altro, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, la propria quota. Ciò sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.
Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo potrà essere determinato esclusivamente  facendo riferimento alle risultanze processuali,  ed in particolare agli asborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore.
Sicché qualora non fosse possibile determinare l’esatto ammontare dell’importo dovuto, il giudice potrà applicare il criterio equitativo.

Per tali ragioni La Suprema Corte, ritenendo conforme ai principi dalla stessa elaborati la decisione dei giudici di merito, rigetta il ricorso del padre.

 

Potrebbe anche interessarti: “Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: quando viene meno?”. Leggi qui. 

Archiviato in:I nostri articoli, Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: figlio naturale, mantenimento figlio, obbligo del genitore, riconoscimento del figlio, rimborso spese

Sindrome della madre malevola: non basta a giustificare l’affido super esclusivo al padre

23 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

Sindrome della madre malevola non basta a giustificare l’affido super esclusivo al padre.

La sindrome da alienazione parentale (PAS) o la sindrome della madre malevola (MMS) non sono qualificabili quali patologie riconosciute scientificamente e non possono, quindi, giustificare un provvedimento di affido super esclusivo a favore di un coniuge. Così decide la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17.05.2021 n. 13217.

Il caso

Il Tribunale concedeva l’affido esclusivo della minore al padre, regolamentando le visite della madre. Il padre proponeva reclamo e chiedeva l’affido super esclusivo, oltre a visite della madre protette con l’ausilio degli assistenti sociali.

La madre si opponeva e chiedeva l’affido condiviso, con collocamento prevalente presso di sé. 

La Corte di Appello Territoriale accoglieva il reclamo del padre e disponeva l’affido super esclusivo in suo favore sulla base delle risultanze delle CTU, da cui emergeva che la donna fosse affetta dalla sindrome della madre malevola (cosiddetta MMS).

La madre ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello. 

La decisione della Suprema Corte

Ad avviso della Suprema Corte, il giudice di merito ha disposto l’affidamento super esclusivo a favore del padre non curandosi di quale fosse il migliore sviluppo della personalità del minore. Ed inoltre, non effettuando una prognosi sulle capacità genitoriali della madre, il giudice di merito si è soffermato soltanto su degli episodi insufficienti a fondare il provvedimento di affidamento super esclusivo.

Secondo gli ermellini, la sindrome della madre malevola non è riconosciuta scientificamente. Pertanto la valutazione del giudice avrebbe dovuto essere più ampia e considerare ogni aspetto, compresa la possibilità della madre di intraprendere un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali.

Non è, infatti, corretto attribuire rilevanza ai limiti caratteriali della stessa considerando che ella non ha dimostrato trascuratezza o incuria verso al figlia. 

Secondo la Corte, i fatti ascritti alla ricorrente non presentano una gravità tale da legittimare il provvedimento di super affido, non essendo state accertate irrecuperabili carenze di espressione delle capacità genitoriali.

Il giudice di merito ha, inoltre, trascurato le conseguenze di una simile decisione sulla minore. Decisione che causerebbe una rilevante attenuazione dei rapporti con l’altro genitore che provoca un provvedimento di super affido. 

Il giudice deve evitare di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare.

Il criterio fondamentale è l’interesse del minore

Il giudice è tenuto ad analizzare la condotta genitoriale e acclarare la sussistenza di effettive carenze. Nel caso di specie, si è fatto genericamente riferimento a condotte scorrette tenute dalla donna. Si è fatto riferimento anche alle gravi ripercussioni sulla bambina, senza in realtà indicare i pregiudizi specifici patiti dalla minore. Il giudice deve sempre attenersi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse del minore, privilegiando il genitore che riduce il pregiudizio che il bambino può subire in seguito alla disgregazione della famiglia. Trattasi di un giudizio prognostico incentrato sulle capacità affettive del genitore, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

Potrebbe anche interessarti: “Responsabilità genitoriale: decade il genitore che non si cura degli obblighi scolastici dei figli”. Leggi qui. 

 

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Immobile acquistato con i soldi del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito

6 Giugno 2022 Da Staff Lascia un commento

Immobile acquistato con denaro del fidanzato: se il matrimonio non si celebra va restituito. La donazione indiretta di un immobile dal fidanzato alla promessa sposa rientra tra i doni fatti a causa della promessa di matrimonio ai sensi dell’art. 80 c.c. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980. 

Il caso

In vista del futuro matrimonio, il fidanzato fornisce alla promessa sposa il denaro occorrente per l’acquisto di un immobile. Il matrimonio, però, non viene celebrato e l’uomo agisce in giudizio nei confronti della sua ex ragazza e del venditore dell’immobile per chiedere la revoca dell’atto di compravendita. Tale richiesta si fonda su quanto sancito dall’art. 80 c.c., norma che prevede che i doni tra fidanzati che non siano convolati a nozze, debbano essere restituiti.

In primo e in secondo grado la domanda dell’ex fidanzato viene respinta in quanto i giudici di merito ritengono che l’art. 80 c.c. faccia riferimento soltanto a dei meri “doni”, escludendo che possa rientrare in tale categoria la donazione indiretta di un immobile. Si giunge così in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte. Ed in particolare l’uomo sostiene che nella nozione codicistica di “dono” debba, invece, rientrare anche la donazione indiretta e che i giudici di merito abbiano male interpretato la norma.

Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene fondata la censura. La sentenza impugnata ha equiparato il dono tra fidanzati di cui all’art. 80 c.c. alle liberalità d’uso disciplinate dall’articolo 770 c.c., vale a dire all’attribuzione che può essere erogata per i servizi resi o in ragione degli usi (si pensi ai regali di Natale).

Secondo gli Ermellini tale ricostruzione non è condivisibile. Ed infatti, per la Suprema Corte, i doni devono essere considerati delle vere e proprie donazioni soggette, come tali, ai requisiti di forma e di sostanza indicati dal codice. Nella categoria dei doni, pertanto, possono pacificamente rientrare anche le donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. 

Ai fini di un’azione restitutoria, pertanto, occorre accertare che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio” e che si giustifichino per tale sola circostanza, al punto da non trovare ulteriore plausibile giustificazione al di fuori della stessa. Ne consegue, quindi, che, una volta accertato che si tratti di una donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale nei confronti di chi ha ricevuto la donazione. Per effetto di ciò, sarà colui che ha effettuato la donazione ad assumere egli stesso la qualità di effettivo acquirente del bene. 

Potrebbe anche interessarti: “Diritto di abitazione del coniuge superstite”. Leggi qui. 

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