La nuova “responsabilità genitoriale”
A seguito dell’entrata in vigore del recente Decreto Legislativo n. 154/2013 la “potestà genitoriale” è sostituita dalla “responsabilità”.
Il termine “potestà genitoriale” indica l’attribuzione di un potere al genitore nei confronti del figlio, finalizzato all’esercizio di una serie di facoltà nel preminente interesse di quest’ultimo.
Essa include il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli ai sensi dell’art. 30 Cost. ma anche quelli di custodia, sorveglianza e di convivenza.
I genitori hanno l’obbligo di “bilanciare” l’adempimento di tali doveri con il rispetto della personalità e delle libertà riconosciute al minore dalla Carta Costituzionale.
Oggi, il D. lgs. n. 154/2013 con l’introduzione del termine “responsabilità genitoriale” configura ancor di più il rapporto genitori – figli in termini di diritti e obblighi reciproci, abbandonando l’idea connaturata al concetto di potestà ossia quella della “soggezione” del figlio nei confronti dei genitori.
La responsabilità genitoriale si ha a prescindere dalla circostanza che i figli siano nati all’interno del matrimonio o al di fuori da tale vincolo, nell’ambito delle c.d. “coppie di fatto” e quindi di rapporti di convivenza.
Ai sensi del riformato art. 316 c.c., entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo. Nel caso in cui essa sia esercitata da uno solo tra i genitori, l’altro deve vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.