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assegno di divorzio

Assegno divorzile in forma ridotta per la ex che non ha contribuito alla ricchezza familiare

22 Ottobre 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

L’assegno divorzile, in forza della recente sentenza a Sezioni Unite 18287/2017, assolve a diverse funzioni. Quella assistenziale e quella compensativa e perequativa. E in base a queste funzioni deve essere calcolato. Ma se la ex non ha partecipato, durante il matrimonio, alla formazione della ricchezza familiare, l’assegno avrà funzione solamente assistenziale. Ed il suo ammontare dovrà corrispondere ad una somma “ridotta”, tale da assicurare all’ex un’esistenza dignitosa, e nulla di più. 

Il fatto

Facciamo una premessa doverosa. La situazione economica della coppia in questione è in qualche modo “stra-ordinaria”. 

Tizio e Caia durante il loro matrimonio hanno vissuto una vita agiata. E questo per merito delle risorse economiche dell’uomo e della sua famiglia d’origine. Caia, grazie a ciò, si è potuta dedicare al figlio e alla sua attività di antiquaria. E Tizio, durante il matrimonio, ha anche intestato alla moglie svariate proprietà immobiliari.

Il matrimonio, dopo circa 13 anni, però è naufragato. In sede di separazione il Tribunale di Torino prima, e la Corte d’Appello poi, hanno riconosciuto in favore della donna un assegno di mantenimento pari ad € 1.400. 

Trascorso il tempo previsto dalla legge, l’uomo ha proposto ricorso per ottenere il divorzio, con richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore della moglie. Caia, di contro, ha insistito per vedersi  riconosciuto l’assegno, nella misura ritenuta di giustizia.

Il Tribunale di Torino, in corso di causa, ha quindi provveduto ad una valutazione della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi.

Al momento della separazione la donna aveva un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 1 milione di euro, a fronte di quello del marito, pari a 7 milioni di euro. Caia poi percepiva ogni mese dal marito 1000 euro netti a titolo di mantenimento. Tizio invece aveva un introito mensile di circa 4.500 euro, frutto dei suoi investimenti mobiliari e immobiliari. L’uomo in effetti non svolgeva alcuna attività lavorativa.

Durante il giudizio Tizio non è riuscito a provare che la donna svolgeva in nero la sua attività di antiquaria, e che dunque avesse un introito. Ugualmente Caia non ha potuto provare che investimenti  sbagliati avevano depauperato il suo patrimonio.

Il problema giuridico

Ci troviamo di fronte a due persone con altrettanti patrimoni sicuramente consistenti ma non paritetici. Aggiungiamoci poi che Caia, durante il matrimonio, non ha contribuito all’incremento del patrimonio familiare. Considerato tutto questo il problema è: spetta a Caia un assegno divorzile? E se si, che funzione deve avere questo assegno? Assistenziale e compensativa? O solo assistenziale?

La funzione assistenziale e quella compensativa

E’ appena il caso di ricordare che la funzione assistenziale dell’assegno è legata alla capacità di assicurare un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza del coniuge richiedente. La funzione compensativa invece consiste nell’adeguare l’assegno divorzile anche al contributo che il coniuge richiedente ha apportato alla ricchezza familiare durante il matrimonio. 

Al riguardo vi consigliamo la lettura dell’articolo “Sulla funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno di mantenimento. Leggi qui

La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la disparità patrimoniale dei due coniugi. Ma dall’altro lato ha anche appurato il contributo pressoché nullo da parte della moglie alla formazione del patrimonio familiare. Patrimonio familiare di cui si sarebbe comunque avvantaggiata per mezzo delle intestazione di beni immobili e mobili. Ciò dunque escluderebbe l’applicabilità del criterio compensativo e perequativo dell’assegno di divorzio.

Sulla base di tutte queste valutazioni il Tribunale ha stabilito che alla donna spettasse un assegno divorzile, che però assolvesse alla sola funzione assistenziale.  E ha ritenuto di ridurne l’ammontare a 1200 euro. Somma sufficiente ad assicurare alla donna una vita dignitosa.

Ti potrebbe interessare anche il nostro approfondimento “Aspettando Godot: l’attesa è finita, l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa. (S.U. 18287/2018)”. Leggi qui

 

 

 

 

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Niente pensione di reversibilità se manca l’assegno divorzile

6 Maggio 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La pensione di reversibilità spetta all’ex moglie solo se questa è titolare dell’assegno divorzile. Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ci ricorda i requisiti precisi per poterla ottenere (Cass.Civ. Sez. Lav. ord. n. 11129/2019)

A seguito della morte del suo ex marito una donna si rivolge al Tribunale poichè l’ENPAM le aveva negato la pensione di reversibilità del defunto.

La signora, in sede di separazione, aveva ottenuto, oltre all’assegno di mantenimento per i tre figli, anche quello per lei. In sede di divorzio, però, i giudici avevano confermato solo il contributo per i figli.

Ciononostante la donna era assolutamente convinta che fosse rimasto valido il contenuto della sentenza di separazione per quanto riguardava l’assegno in suo favore!

Dello stesso avviso però non sono stati nè il Tribunale nè la Corte d’Appello. La donna non si è data per vinta, e ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

Ma la Suprema Corte ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio. Alla donna non spetta la pensione di reversibilità dell’ex.

Gli Ermellini hanno quindi ricordato quali sono i requisiti per poterla ottenere. L’articolo 9 della legge sul divorzio infatti chiarisce che la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite divorziato solo se questi è titolare dell’assegno divorzile.

Ciò vuol dire che presupposto necessario è dunque una sentenza che non solo sancisca il divorzio, ma che riconosca al coniuge richiedente la pensione l’assegno di divorzio. E’ sufficiente anche che l’assegno divorzile sia previsto in sede di sentenza di revisione. Ma vi deve essere una previsione esplicita, e che scaturisca da relativa domanda.

Dunque, solo il titolare effettivo dell’assegno di divorzio può richiedere la pensione di reversibilità dell’ex (o quota di essa). Ciò vuol dire che non è sufficiente avere solo i requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento.

Inoltre il coniuge richiedente, per poter chiedere la pensione di reversibilità dell’ex, non deve essere convolato a nuove nozze.

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