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Archivi per Luglio 2021

Vaccinazione minorenni: questione aperta

28 Luglio 2021 Da Staff Lascia un commento

La vaccinazione è il tema più dibattuto degli ultimi mesi.

Questione che diventa ancora più calda quando l’argomento si estende ai minori.
Ed invero, la recente cronaca racconta di numerosi minorenni che intendono sottoporsi alla vaccinazione
anticovid contro la volontà dei genitori.
Le ragioni di tale volontà possono essere le più disparate: la paura di ammalarsi, il forte desiderio di tornare alla vita normale, la volontà di dare un contributo alla società. 

Se un minorenne vuole vaccinarsi o sottoporsi a cure mediche, cosa può fare?

Alla luce del desiderio palesato da alcuni minorenni, ci si chiede se gli stessi possano far valere la loro pretesa giudizialmente.

Si tratta di una questione molto delicata considerato che i soggetti minori degli anni 18 sono soggetti alla responsabilità genitoriale fino al compimento della maggiore età.

Per dare una risposta al quesito bisogna partire dall’art. 3 l. n. 219/2017 che disciplina i trattamenti sanitari dei minorenni. 
Tale legge contiene le «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».

L’art. 1 stabilisce che «la presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».

Incapaci e minori di età

Relativamente agli incapaci ed ai minori, l’art. 3, comma 1, della l. n. 219/2017, stabilisce che: «la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1 deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà».
Ebbene tale norma, in maniera evidente, da rilevanza alla volontà del minorenne rispetto al trattamento medico che lo riguarda. Ed infatti, se il minore ha capacità di discernimento egli ha il diritto di partecipare attivamente alle scelte che riguardano la propria salute.
Quanto sopra tuttavia non significa che il minore possa prescindere dalla manifestazione della volontà dei genitori.

Art. 3, comma 2, della l. n. 219/2017

A tal proposito, l’art. 3, comma 2, della l. n. 219/2017 stabilisce che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità». 

Se la volontà dei genitori è in contrasto con quella del figlio minorenne?

Nel caso in cui la volontà dei genitori sia in contrasto con quella del minorenne senza che sia addotta una valida ragione l’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017 prevede che: «nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

Cure appropriate e necessarie

Si precisa che per «cure appropriate e necessarie» contenute nell’art. 3 debbono ritenersi quelle che, secondo la valutazione del medico, abbiano un effetto positivo sulle condizioni psico-fisiche del paziente; ciò tenendo conto delle specifiche condizioni e del quadro clinico della persona.

Vaccinazione contro il covid: possibili situazioni

Se un minorenne, quindi, si rivolge al medico per essere sottoposto a vaccinazione anticovid senza il consenso dei genitori, cosa può fare?
Dal punto di vista formale il medico, mancando il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, non potrà dare seguito alla richiesta del minore.
Considerando però il diritto del minore a compartecipare alle scelte che riguardano la sua salute, se il medico riterrà la cura necessaria e appropriata si aprirà la possibilità di adire la via giudiziale per ottenere l’autorizzazione alla vaccinazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017.
Decisivo è  quindi l’accertamento del carattere «necessario» ed «appropriato» delle cure richieste. Tornando quindi al tema della vaccinazione dei minorenni contro il covid19, il medico dovrà verificare che la somministrazione del vaccino richiesto non sia rischiosa; e, ancora, che esso sia efficace al fine di evitare il contagio da covid19 (o, comunque, attutisca gli effetti negativi).

Concludendo

Alla luce del diritto vigente, anche in tema di vaccinazione contro il covid19, non appaiono preclusi spazi per promuovere un ricorso al giudice tutelare. Ciò quando il medico constati che il minorenne chieda di ricevere la
somministrazione vaccinale anche contro il consenso dei genitori. Occorrerà procedere, però, ad una valutazione caso per caso, non potendosi pensare a soluzioni standardizzate. Ogni situazione deve essere valutate attentamente e analiticamente. 

Potrebbe anche interessarti: “Vaccinare un minorenne: decide il Tribunale se i genitori non sono d’accordo”. Leggi qui. 



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Locazione sottoscritta da un solo erede: diritti degli altri coeredi

21 Luglio 2021 Da Staff Lascia un commento

In caso di sottoscrizione di un contratto di locazione da parte di un solo erede, i coeredi hanno diritto di chiedere al conduttore la quota di spettanza?

La risposta al quesito varia a seconda dell’atteggiamento del coerede non firmatario, ma  andiamo per ordine.

Innanzitutto, va rilevato che la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione. Di conseguenza gli eredi subentrano nella posizione del locatore e nei suoi diritti e obblighi.

Pertanto, il conduttore che, alla morte del locatore, versa in buona fede  i canoni di locazione nelle mani dell’erede che si trova nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione. Nessuno dei coeredi potrà quindi pretendere nuovamente il pagamento di quanto già versato.

Nessuna rilevanza ha pertanto l’esistenza di una controversia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità. 

Cosa avviene se il contratto è stipulato ex novo da uno dei coeredi all’insaputa degli altri?

Nel caso in cui uno dei comproprietari stipula un contratto all’insaputa degli altri, la questione rientra tra la c.d. “gestione di affari” ex art. 2032 c.c. Tale norma dispone che la ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato. Di conseguenza, “il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa” (Cass. civ., S.U., 4 luglio 2012, n. 11135).
In caso di mancata ratifica del comproprietario-firmatario, invece, i comproprietari non hanno titolo, nei confronti del
conduttore, per vantare la corresponsione del canone locatizio, in quanto sono soggetti terzi rispetto al
contratto. In questo caso però i coeredi potranno chiedere la quota di propria spettanza al coerede firmatario.

Potrebbe anche interessarti: “Figlio maggiorenne: azioni a tutela”. Leggi qui.

 

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Figlio maggiorenne: azioni a tutela

13 Luglio 2021 Da Staff Lascia un commento

Figlio maggiorenne: quali sono le azioni previste dal nostro ordinamento a tutela del figlio maggiorenne? Quali sono i doveri genitoriali che permangono subentrata la maggiore età del figlio?

Innanzitutto, sebbene il figlio sia diventato maggiorenne sicuramente permane in capo ai genitori l’obbligo di mantenimento, finché il giovane non abbia raggiunto la propria indipendenza economica. Ciò è previsto dall’art. 337septies c.c., introdotto dalla riforma della filiazione contenuta nel d.lgs. 154/2013.
Il dovere di contribuire al mantenimento del figlio deriva anche dal dovere di solidarietà e di assistenza morale che lega ogni componente della famiglia, che ha diritto all’unità ed alla serenità familiare (art. 8 CEDU e art. 315-bis c.c.).
Dopo il compimento della maggiore età il figlio diviene soggetto titolare della capacità di agire e l’art. 337septies c.c. dispone che, laddove, per causa a lui non imputabile, costui non sia ancora in grado di mantenersi, il genitore, od entrambi, provvedano a versare lui un assegno, per far fronte ai suoi bisogni esistenziali.

Quando cessa l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne?

Non esiste una norma che stabilisce un’età specifica raggiunta la quale viene meno l’obbligo di mantenimento della prole. Tale momento, pertanto, è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. Ed in particolare la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, una volta intervenuta l’autosufficienza economica, il figlio perda il diritto di esigere il mantenimento. Il figlio raggiunta l’indipendenza economica perde anche il c.d. mantenimento di ritorno. Pertanto anche in caso di futura perdita dell’occupazione o di rientro a casa dai genitori viene meno il diritto di
essere da quest’ultimi mantenuto. Restano fermi in ogni caso gli obblighi alimentari dei genitori nei confronti del figlio nel caso in cui questi versi in stato di bisogno.

Ricorso ex art. 337septies c.c.

Dunque, alla luce di quando sopra, il figlio maggiorenne non autosufficiente ha diritto di azionare autonomamente un ricorso ex art. 337septies c.c. nei confronti di entrambi i genitori per ottenere da questi il mantenimento. Ciò in quanto i genitori sono gravati solidalmente dall’obbligo di mantenerlo.
È bene precisare però che, in punto accertamento della non autosufficienza economica da parte del
figlio, la recente giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 17813/2020, ha affermato essere in capo al richiedente l’onere di dimostrare:

– di non aver raggiunto l’indipendenza economica;

– di avere tentato di trovare, con ogni possibile impegno, un’occupazione. 

Altre azioni a tutela del figlio maggiorenne

Il figlio maggiorenne, per consolidata giurisprudenza, ha legittimazione ad agire iure proprio in ordine al recupero delle somme impagate dal genitore obbligato in sede di separazione dei genitori. Ciò per il periodo
successivo al raggiungimento della sua maggiore età.
Per gli importi pregressi, invece,  quando invero il ragazzo era ancora minorenne, la titolarità dell’azione spetta solo al genitore.  

I genitori possono cacciare via da casa il figlio maggiorenne?

Raggiunta la maggiore età, il figlio non rimane più vincolato al dovere di convivenza con i genitori. Questi d’altro canto non sono tenuti ad ospitare il figlio nella propria casa per sempre.  I genitori, tuttavia, mantengono un dovere di solidarietà ed assistenza morale nei confronti dei figli. Ciò a prescindere dalla loro età anagrafica. Pertanto una convivenza interrotta bruscamente, potrebbe essere qualificata  come illecito endofamiliare, risarcibile in via equitativa.

Potrebbe anche interessarti “Figlio laureato? niente mantenimento”. Leggi qui. 

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