In caso di sottoscrizione di un contratto di locazione da parte di un solo erede, i coeredi hanno diritto di chiedere al conduttore la quota di spettanza?
La risposta al quesito varia a seconda dell’atteggiamento del coerede non firmatario, ma andiamo per ordine.
Innanzitutto, va rilevato che la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione. Di conseguenza gli eredi subentrano nella posizione del locatore e nei suoi diritti e obblighi.
Pertanto, il conduttore che, alla morte del locatore, versa in buona fede i canoni di locazione nelle mani dell’erede che si trova nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione. Nessuno dei coeredi potrà quindi pretendere nuovamente il pagamento di quanto già versato.
Nessuna rilevanza ha pertanto l’esistenza di una controversia tra i coeredi sull’attribuzione dell’eredità.
Cosa avviene se il contratto è stipulato ex novo da uno dei coeredi all’insaputa degli altri?
Nel caso in cui uno dei comproprietari stipula un contratto all’insaputa degli altri, la questione rientra tra la c.d. “gestione di affari” ex art. 2032 c.c. Tale norma dispone che la ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato. Di conseguenza, “il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa” (Cass. civ., S.U., 4 luglio 2012, n. 11135).
In caso di mancata ratifica del comproprietario-firmatario, invece, i comproprietari non hanno titolo, nei confronti del
conduttore, per vantare la corresponsione del canone locatizio, in quanto sono soggetti terzi rispetto al
contratto. In questo caso però i coeredi potranno chiedere la quota di propria spettanza al coerede firmatario.
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