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Archivi per Giugno 2019

Protezione internazionale: si se l’omosessualità è reato

24 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La protezione internazionale in favore di un cittadino extracomunitario si attiva solo in casi tassativi e particolari. L’omosessualità del richiedente è uno di questi casi, ma solo se nel paese d’origine è reato (Cass.  Civ. n. 22416/2018).

Un uomo di nazionalità nigeriana ha avanzato richiesta di protezione internazionale. Sosteneva infatti che un suo eventuale rientro in patria lo avrebbe esposto a grave pericolo per la sua incolumità  a causa della sua omosessualità. Numerosi, a suo dire, erano gli episodi di violenza ed intolleranza nei confronti dei gay in Nigeria.

Tribunale e Corte d’Appello hanno rigettato la sua richiesta. E lo stesso ha fatto la Cassazione. Che però ha ribadito dei principi  fondamentali  in tal senso.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che l’omosessualità può considerarsi una delle circostanze per il riconoscimento della protezione internazionale. A patto che, però,  sia considerata, nel paese d’origine del richiedente, reato. Ma non basta: la condizione determinatasi a causa dell’omosessualità deve costituire una forte ingerenza nella sfera privata dei gay, tanto da renderli perseguitati.

Inoltre, specifica la Cassazione, occorre acquisire prove circa l’effettiva l’omosessualità del richiedente. E’ anche necessario accertarsi della reale condizione dei cittadini omosessuali nel paese d’origine.

Nel caso in esame, però, nulla di tutto questo pare essersi verificato.

Infatti, i giudici di merito avevano escluso la condizione di omosessualità dell’uomo. Non vi erano prove a riguardo, se non un racconto impreciso e lacunoso del richiedente.  Dalla narrazione dell’uomo si evinceva solo un episodio di violenza, tra l’altro non riuscito. Alcune persone erano intervenute in aiuto dell’uomo e avrebbero ucciso l’aggressore! 

Per di più, in Nigeria, l’omosessualità non è reato. Tutt’al più vige – questo sì- il divieto a contrarre matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ma non vi è alcuna legittimazione agli abusi, nè sono riscontrabili particolari episodi di discriminazione o di violenza contro gli omosessuali.

 

Potrebbe interessarti anche un altro nostro articolo: “Matrimonio omosessuale celebrato all’estero: downgrading in Italia”. Leggi qui

Oppure un articolo tratto dal sito Osservatorio Diritti dal titolo: “Omofobia in Italia mancano legge e reato per proteggere le vittime”. Leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: divieto matrimoni tra persone dello stesso sesso, Nigeria, nigeriano, omosessuali, omosessualità, persecuzioni, protezione internazionale, reato, violenze

Collocamento paritario: quando è preferibile per il minore?

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Il collocamento paritario prevede che il bambino trascorra lo stesso tempo con entrambi i genitori. E’ uno strumento ancora poco usato in Italia. Il Tribunale di Catanzaro, dal suo canto, sostiene che non possa essere sempre la soluzione da preferire. Ma neanche lo demonizza. E ritiene che vi si possa fare ricorso quando vi siano le giuste condizioni, in riferimento al caso concreto. ( Tribunale Calabria Catanzaro Sez. I, Decr., 28-02-2019)

Siamo alle solite! Mamma e papà non vanno più d’accordo e decidono di lasciarsi. La convivenza quindi si interrompe e i due vanno dal giudice. Infatti non riescono ad accordarsi sull’affidamento e il collocamento del bambino di sei anni, nato dalla loro relazione.

Entrambi sono d’accordo per l’affidamento condiviso. Lei però chiede il collocamento prevalente del figlioletto presso di sé con la previsione di visite al papà due pomeriggi alla settimana e week end alternati con pernottamento. Lui invece chiede un collocamento paritario. E cioè vorrebbe che il bambino trascorresse con il papà esattamente lo stesso tempo che trascorre con la mamma.

Il collocamento paritario è molto diffuso all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia, c’è ancora un forte sbilanciamento dei ruoli genitoriali. Perché nonostante l’affidamento condiviso sia una prassi, il collocamento prevalente presso uno dei genitori, ne svilisce il senso.

Per molti, il collocamento paritario è di difficile attuazione, e solleva il noto problema del “bambino con la valigia“. Cioè bambini costretti a vivere metà della settimana in una casa, per poi trasferirsi per la restante parte nella casa dell’altro genitore.

Ma il Tribunale di Catanzaro, ha affermato che non sempre il collocamento paritario è negativo per il minore.Ma bisogna valutare attentamente il caso concreto.

Secondo i giudici calabresi, ad esempio, il collocamento paritario non è adatta in caso di bambini troppo piccoli (per esempio ancora in età di allattamento, e comunque sotto i tre anni). E poi occorre valutare numerosi elementi come gli impegni lavorativi dei genitori e la disponibilità di entrambi di un’abitazione dignitosa.

Nel caso in oggetto il Tribunale ha scelto per il collocamento paritario. Il bambino infatti ha compiuto sei anni. E ha sempre vissuto nella casa familiare in cui ora vive il padre. Quindi non si ravvisa alcun pregiudizio per il minore, il quale, per metà del suo tempo, tornerebbe a vivere in un ambiente che ben conosce.

Tra l’altro, numerosi studi scientifici hanno riconosciuto l’effetto positivo che il pernottamento con il papà ha sui bambini e sul rapporto genitore- figlio.

Altri studi hanno poi ravvisato che il collocamento paritario sarebbe “mal digerito” dagli adolescenti per motivi legati ai loro interessi sociali, mentre sarebbe ben accetto nei bambini più piccoli.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: affidamento condiviso, collocamento paritario, divisione del tempo, joint custody, minori, shared custody, stesso tempo

La dichiarazione dello stato di adottabilità come soluzione estrema: lo dice la Cassazione

6 Giugno 2019 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

La dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima quando i genitori non sono capaci di riacquistare le capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore. Esigenza che consiste nel vivere in un contesto familiare stabile, e non in comunità. (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 652 del 14/01/2019).

Una coppia ha fatto ricorso in Cassazione contro la dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro figli pronunciata dal Tribunale per i Minorenni e confermata dalla Corte d’Appello.

Quest’ultima, in particolare, ha riconosciuto l’amore che la coppia prova per i bambini. Ciò nonostante si è espressa negativamente sulla possibilità che i genitori potessero riacquistare le capacità genitoriali.

I minori, infatti, erano in casa famiglia da quasi quattro anni e non potevano più aspettare. Avevano bisogno di figure genitoriali e di una situazione familiare stabile. Secondo la Corte territoriale l’adozione era l’unica soluzione per il bene dei bambini.

Contro questa decisione i genitori hanno però sostenuto che i giudici non avessero adottato tutte le misure adatte per assicurare il rientro a casa dei figli.

La Suprema Corte, dal canto suo, ha ritenuto fondate le motivazioni della coppia genitoriale. E ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione. E ha spiegato questa decisione ribadendo dei principi importanti.

In primo luogo ha ricordato che il minore ha il diritto di vivere nella famiglia d’origine (L. 184 del 1983 art. 1). Questa infatti è l’ambiente più idoneo per il suo sviluppo psico-fisico.

Quindi, prima di decidere sullo stato di adottabilità i giudici devono tentare un intervento di sostegno per rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare.

E se questo tentativo dovesse fallire? Non è ancora detta l’ultima parola!

Infatti se ci sono possibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore, l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità è illegittima.

La situazione di abbandono – che è presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità –non deve riferirsi a circostanze pregresse, ma a quelle attuali. Ma vi è di più. Lo stato di abbandono è scongiurabile in caso positiva possibilità di recupero del rapporto genitoriale nell’immediato futuro.

Quindi la dichiarazione dello stato di adottabilità dovrebbe essere valutata come soluzione estrema. A questa soluzione bisognerebbe ricorrere solo se nessun rimedio appaia adeguato ad assicurare il rientro del minore nella sua famiglia in tempi ragionevoli.

Ti potrebbe interessare anche: “Si a. diritto di visita dei nonni, anche dopo l’adozione del nipote”. Leggi qui

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: adozione, Casa famiglia, Comunità, Interventi di recupero, Rientro a casa dei figli, situazione di abbandono, Soluzione estrema, Stato di abbandono, Stato di adottabilita

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