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violenza sessuale

Il maestro di sci e l’atleta minorenne: è reato

30 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

Tra maestro e allievo c’è una situazione di oggettiva sudditanza. Se i due hanno rapporti sessuali, anche nell’ambito di una relazione affettiva, il maestro compie reato. E poco importa se l’affetto tra i due è sbocciato prima che si creasse il legame maestro-allievo. (Cass. Pen. Sez. III, 12 ottobre 2017- 3 maggio 2018 n. 18881).

La situazione potrebbe sembrare di per sé romantica: un amore nato sulle piste da sci tra il maestro e un’atleta. Tanto romanticismo viene meno se consideriamo che l’atleta in questione è una ragazza minorenne. In particolare infra-sedicenne, cioè tra i 14 e i 15 anni, prima del compimento dei 16.

I due si sarebbero incontrati quando ancora non erano uno maestro dell’altra. Ne era nata una relazione sentimentale, e i due avevano già avuto rapporti. Dopo qualche tempo, l’uomo e la ragazza si ritrovano a far parte della stessa scuola di sci. Lei come atleta affiliata, lui come addetto all’accompagnamento dei ragazzi  agli  allenamenti e alle trasferte. E la loro relazione continuò anche in questo periodo, così come i rapporti sessuali.

La Suprema Corte, confermando i due precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto l’uomo colpevole del reato di atti sessuali con minorenne, ai sensi dell’art. 609 quater, comma 1 n. 2.

La norma spiega come il reato si verifichi in due ipotesi precise: La prima, quando un maggiorenne compie atti sessuali con un minore che non ha ancora compiuto 14 anni (comma 1 n. 1), la seconda quando il minore è infra-sedicenne, e tra lui e il maggiorenne intercorre un rapporto di parentela, o di “affidamento” per motivi di educazione o istruzione. 

Il rapporto di affidamento in custodia per motivi di educazione/istruzione  si instaura con gli insegnanti quando i genitori affidano un minore ad una scuola. Non importa quale tipologia di istruzione sia impartita nella scuola, quindi può trattarsi anche di uno sport.

La norma dunque fa intendere che il rapporto che si instaura tra maestro e allievo è di per sé caratterizzato da una oggettiva sudditanza. Per cui il consenso del minorenne ai rapporti sessuali sarebbe in ogni caso viziato.

La Suprema Corte ha ritenuto suggestiva, ma priva di fondamento giuridico la tesi difensiva dell’uomo. Questi infatti  ribadiva che non vi sarebbe stato nessun condizionamento della minore, in quanto la loro relazione era iniziata molto tempo prima che lui divenisse il suo maestro.

La Cassazione  ha altresì stabilito che la condizione di affidamento si verifica anche in mancanza di una formale attribuzione di compiti all’affidatario. In particolare, richiamando una sua precedente pronuncia, la Cassazione ha sottolineato come il rapporto di affidamento può instaurarsi con uno qualsiasi degli insegnanti della predetta struttura. Dunque non necessariamente con colui il quale è specificamente preposto alla cura didattica  (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 luglio 2012, n. 27282).

 

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: atti sessuali con minorenne, infra-sedicenne, minore, rapporti con minore, rapporto di affidamento, rapporto sessuale, violenza sessuale

Esorcismi a sfondo sessuale a Palermo: le vittime hanno vinto due volte

22 Ottobre 2018 Da Studio Legale Arcoleo 4 commenti

La Corte d’Appello di Palermo, lo scorso 11 ottobre, ha confermato la condanna a sei anni e due mesi per l’ex colonnello dell’esercito Salvatore Muratore. Le sei vittime, che ho difeso in giudizio sin dal primo grado, riceveranno il giusto risarcimento. Ma la vera vittoria è aver abbattuto il muro di omertà.

L’inchiesta è cominciata dalla denuncia di due ragazze minorenni e della loro madre. Le donne raccontarono di avere subito ripetuti abusi da parte dell’ex colonnello Muratore e indicarono anche altre tre giovani donne che si convinsero, poi, a sporgere denuncia. Le ragazze erano in contatto con l’ex militare attraverso un “gruppo spirituale”.

Per “liberarle dal demone della lussuria” l’uomo, le avrebbe costrette a ripetute pratiche tutt’altro che spirituali!

In quanto difensore delle vittime mi sono spesa affinché i fatti venissero a galla in tutta la loro violenza. Ho fatto in modo che queste donne raccontassero l’accaduto e il dolore che avevano provato. Non ho potuto fare a meno di restituire loro la voce per fare luce su una scomoda realtà.

Nel nostro ordinamento, purtroppo, le vittime ricoprono un ruolo secondario. Non a caso, infatti, nel  processo penale, la vittima prende il nome di “persona offesa”. Questo accade perché il termine “vittima”, carico di un connotato emozionale, stride con le finalità razionali che un giudizio penale deve perseguire.  La persona offesa, diventa poi “parte civile”, nel momento in cui chiede un risarcimento monetario per il danno patito.

Dunque, nell’ordinamento italiano,  le vittime si inseriscono nel processo penale come “ospiti”. L’avvocato, per la loro difesa, ha solo qualche strumento civilistico, poco efficace a restituire alle vittime  la dignità di persona.

Nonostante tutto, era importante che queste donne rendessero le loro testimonianze, contro uomini di (presunta) fede. E che lo facessero nonostante il mancato sostegno della comunità sociale in cui vivevano.

Com’è possibile che le istituzioni e la società abbandonino le vittime di fronte a rivelazioni, talora urlate e più spesso sussurrate tra la paura e l’imbarazzo? Non è umanamente comprensibile.

Superficialmente, in casi di violenza sessuale, come questo, dovrebbe essere scontato schierarsi con le vittime. Al contrario molti studi dimostrano il contrario.

Spesso infatti, anche operatori professionisti, di fronte a rivelazioni inequivocabili, tendono a non sostenere la vittima nella denuncia, alleandosi nei fatti con il carnefice. E il colpevole non desidera altro! Vuole che non si faccia nulla, che il tempo getti nell’oblio la verità e metta in dubbio la credibilità delle vittime. Vuole che non ne valga più la pena.

Allearci con le vittime è indubbiamente un costo enorme. Ci chiede di non fare finta di niente, di portare avanti la loro voce anche quando sono titubanti. Di stare loro vicino, ascoltarle, contenere gli sbalzi d’umore, le convinzioni autodistruttive che parlano di quel trauma.

Nelle memorie processuali ho spronato ad andare oltre il pregiudizio secondo cui queste donne fossero consapevoli e consenzienti di quanto stesse accadendo. Ho sottolineato al giudicante la gradualità del percorso di persuasione perversa attraverso cui Muratore ha circuito le vittime fino ad arrivare alla violenza sessuale.

Dal coraggio di una madre che ha saputo abbattere il muro di omertà, è cominciata l’indagine giudiziaria che ha portato alla  luce l’odiosa vicenda. La condanna del carnefice, e il risarcimento delle donne, sono solo l’apice di questo percorso. La vera vittoria è stata l’interruzione, una volta per tutte, delle indicibili pratiche  perpetrate a danno dei soggetti più deboli. Per questo mi sento di dire che queste donne hanno vinto due volte.

Per onestà intellettuale, però occorre specificare che si attende che la sentenza diventi definitiva.

Durante il proprio lavoro, ciascun avvocato dovrebbe sforzarsi di non tradire la definizione di vittima cosi come definita dalla “Magna Charta” delle vittime redatta dalle UN 40/34, 1985 (e ugualmente recepita dal Consiglio d’Europa). Secondo questo documento è vittima qualsiasi “individuo che, singolarmente o collettivamente, ha subito un danno, comprensivo di lesioni fisiche o psichiche, sofferenze emozionali, limitazioni economiche o sostanziali disparità in merito ai propri diritti fondamentali, mediante azioni o omissioni che violano le leggi penali vigenti degli Stati Membri”.

Attraverso la mia assistenza legale ho voluto difendere le vittime, che sono prima di tutto, individui, persone. Vittime che hanno subito un danno, non solo patrimoniale, ma soprattutto psichico, fisico ed emozionale.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: esorcismi, palermo, risarcimento, violenza sessuale, violenza sulle donne, vittime

Violenza sessuale: niente aggravante per assunzione volontaria di alcol

6 Agosto 2018 Da Studio Legale Arcoleo Lascia un commento

In caso di violenza sessuale di gruppo non è aggravante il fatto che la vittima fosse ubriaca per volontaria assunzione di sostanze alcoliche. L’aggravante esiste solo nel caso siano gli stupratori a obbligare la vittima ad assumere alcool o droghe. Tuttavia lo stato di ubriachezza è comunque rilevante ai fini dell’inferiorità psichica o fisica e dunque della capacità di questa ad acconsentire al rapporto sessuale (Cass., sez. III, 19 gennaio-11 luglio 2018, n.32462).

Con la recentissima sentenza in commento, depositata giorno 11 luglio 2018, la III sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui delitti contro la libertà sessuale giungendo ad una decisione fortemente innovativa.

La Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui l’aggravante che prevede l’aumento della pena se i fatti sono commessi “con l’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altre sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa” (art. 609 ter c.1 n.2) non si configura se lo stato di ubriachezza è causato volontariamente dalla vittima stessa.

La presente pronuncia ha creato scalpore e critiche, in particolar modo da movimenti femministi che hanno mal interpretato la decisione dei giudici.  Gran parte della responsabilità è da attribuire ai mezzi di informazione di larga diffusione che hanno dato la notizia, articolando il contenuto in termini non esattamente giuridici. La mancata lettura del testo integrale della sentenza ha comportato il fraintendimento del principio espresso dalla Cassazione.

Per ben comprendere l’iter logico-giuridico seguito dai giudici della Corte, occorre fare un accenno al fatto.

Nel 2011, in primo grado, il Tribunale di Brescia aveva assolto due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo in quanto la vittima non sarebbe stata ritenuta attendibile.

Solo nel 2017 la Corte d’Appello di Torino aveva considerato in modo diverso il fatto, valutando diversamente il referto emesso dal p.s. dopo l’avvenuta violenza. I giudici di secondo grado avevano condannato i due imputati a tre anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto nei confronti di un soggetto in palese stato di ubriachezza. 

Nei confronti della predetta sentenza la difesa aveva presentato ricorso per Cassazione sostenendo che non vi fosse stata violenza né riduzione  ad uno stato di inferiorità: in particolare, la difesa aveva sottolineato come la sostanza alcolica, affinché potesse configurarsi l’aggravante, avrebbe dovuto essere somministrata dall’agente; invece, nel caso di specie, la vittima aveva assunto le bevande alcoliche volontariamente durante la cena, prima che la violenza venisse perpetrata.

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo, approfittando dello stato di alterazione psichica della vittima. Tuttavia, la sentenza di secondo grado è stata cassata con riguardo all’applicazione dell’aggravante perché, come si evince dalla lettura dell’art. 609 ter, affinché possa configurarsi l’aggravante è necessario che sia il soggetto attivo del reato ad aver somministrato, mediante atteggiamento violento o minaccioso, la sostanza alcolica al fine di perpetrare la violenza. 

Dagli atti invece traspare che la vittima avesse volontariamente assunto alcol. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la Cassazione ha ribadito che:

“In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica previste dall’art 609 bis c.p. comma 2 n. 1, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente”.

Dunque l’assunzione volontaria di alcool incide senza dubbio sulla capacità della vittima di prestare il proprio consenso al rapporto sessuale.

Ciò premesso, i giudici della III Sezione hanno espresso il principio di diritto per cui

“Integra reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcoliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione  delle dette sostanze.”

Occorre far chiarezza sull’interpretazione della pronuncia: la Cassazione non sostiene che l’assunzione volontaria di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte della vittima sia attenuante, piuttosto specifica che non è aggravante poiché l’aggravante si configura nella sola ed unica ipotesi in cui sia stato lo stupratore ad indurre la vittima ad assumere alcol o droghe.

Archiviato in:Legge e Giurisprudenza Contrassegnato con: assunzione alcol, assunzione droghe, cassazione n.32462, stupro, ubriachezza, violenza sessuale

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